Edificio civile abitazione
Moderatore: Edilclima
Edificio civile abitazione
Edificio civile abitazione, altezza antincendi maggiore di 24 m e inferiore a 32 m, esistente alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 e oggetto di lavori che non comportano modifiche sostanziali (si intendono per modifiche sostanziali, ai sensi del suddetto Decreto, lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza).
Nel progetto di prevenzione incendi da allegare alla SCIA (trattasi di attività di tipo A) applicate esclusivamente le disposizioni contenute al punto 8 del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 vero?
Grazie
Nel progetto di prevenzione incendi da allegare alla SCIA (trattasi di attività di tipo A) applicate esclusivamente le disposizioni contenute al punto 8 del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 vero?
Grazie
Re: Edificio civile abitazione
Certamente.
Eventualmente anche l'art.2 del DM 25/01/19 se ci rientri.
Eventualmente anche l'art.2 del DM 25/01/19 se ci rientri.
Re: Edificio civile abitazione
perfetto grazie.
mi è venuto un dubbio...quindi non si applica neanche il paragrafo 2.5 Ascensori e il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” ?
Re: Edificio civile abitazione
Altro dubbio:
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.
La comunicazione consentita e indicata è:
tra scale e locali cantinati pertinenti le abitazioni
tra ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni
giusto?
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.
La comunicazione consentita e indicata è:
tra scale e locali cantinati pertinenti le abitazioni
tra ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni
giusto?
Re: Edificio civile abitazione
nessun parere please?ingcar ha scritto: ↑gio mag 21, 2020 19:34perfetto grazie.
mi è venuto un dubbio...quindi non si applica neanche il paragrafo 2.5 Ascensori e il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” ?
Re: Edificio civile abitazione
Qual'è il tuo dubbio ?
Mi sembra abbastanza chiaro.
Mi sembra abbastanza chiaro.
Re: Edificio civile abitazione
più che dubbio una conferma e cioè che in caso di edificio esistente non soggetto a modifiche sostanziali non si applica neanche il paragrafo 2.5 Ascensori e il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” ?
oltre a quest'altro dubbio:
La comunicazione consentita e indicata è:
tra scale e locali cantinati pertinenti le abitazioni
tra ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni
giusto?
Re: Edificio civile abitazione
Giusto.
Re: Edificio civile abitazione
grazie e scusami se insisto non mi mandare a
posso ignorare il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” in caso di edificio esistente non soggetto a modifiche sostanziali ?
Re: Edificio civile abitazione
Il paragrafo 2.5 non è citato nelle norme transitorie.
Re: Edificio civile abitazione
e si su questo sono d'accordo ma il dubbio è legato al D.M. 15/9/2005 cioè devo comunque considerare il campo di applicazione di tale decreto e quindi se rientro nei casi dell'art. 1 applicare la regola tecnica allegata oppure prevale il campo di applicazione del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 e quindi non dovendo rispettare il paragrafo 2.5 non seguo neanche il D.M. 15/9/2005?
PS: tra gli interventi previsti vi è la sostituzione degli impianti elavatori esistenti
Re: Edificio civile abitazione
Se rientri nel campo di applicazione del DM 15/09/05, sì, lodevi applicare.
Re: Edificio civile abitazione
il problema però sembrerebbe un altro…
non devo seguire il paragrafo 2.5 che mi dice che il vano corsa deve essere protetto.
devo seguire il DM 15/09/05 (rientro nel campo di applicazione) il quale però non mi dice come deve essere il vano corsa ma elenca i tipi di vano corsa e le relative caratteristiche che devono avere.
secondo te devo prevedere un vano corsa di tipo protetto o può essere anche di tipo aperto?
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Re: Edificio civile abitazione
Da come la vedo io il DM 15/09/05 dice solo, ai p.ti 3.1, 3.2, 3.3, come devono essere i vari tipi di vano prescritti nelle varie Regole tecniche in cui sono presenti (edifici civili, alberghi, etc).
Quindi se il tuo condominio secondo il DM 246/87 è di tipo B con max sup. di piano di 500 MQ, non vi sono prescrizioni per il vano ascensore e lo stesso non deve avere nessuna caratteristica REI.
Quindi se il tuo condominio secondo il DM 246/87 è di tipo B con max sup. di piano di 500 MQ, non vi sono prescrizioni per il vano ascensore e lo stesso non deve avere nessuna caratteristica REI.
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Re: Edificio civile abitazione
un edificio del genere si può dire esistente, e quindi soggetto solo all'applicazione dell'art.8, anche se è stato sempre sprovvisto di CPI ? Dalla nota p330/4122 del 1997 sembra di si: "vanno in ogni caso applicate le norme transitorie di cui al p.to 8 pur essendo scaduto il termine di 5 anni..."
Per quanto riguarda l'impianto idranti la nota P1362/4122 del 2004 dice che se un edifico di tipo "b" (per il quale secondo il DM 246/87 ci vuole l'impianto idranti) è sempre stato sprovvisto di tale impianto poichè non previsto in origine, non c'è l'obbligo di realizzarlo nell'adeguamento in quanto non contemplato nell'art.8.
Nel mio edificio di tipo "b", mai adeguato al DM 246/87 e sprovvisto di tale impianto, quindi non devo metterlo?
Per quanto riguarda l'impianto idranti la nota P1362/4122 del 2004 dice che se un edifico di tipo "b" (per il quale secondo il DM 246/87 ci vuole l'impianto idranti) è sempre stato sprovvisto di tale impianto poichè non previsto in origine, non c'è l'obbligo di realizzarlo nell'adeguamento in quanto non contemplato nell'art.8.
Nel mio edificio di tipo "b", mai adeguato al DM 246/87 e sprovvisto di tale impianto, quindi non devo metterlo?
ingcar ha scritto: ↑gio mag 21, 2020 19:05 Edificio civile abitazione, altezza antincendi maggiore di 24 m e inferiore a 32 m, esistente alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 e oggetto di lavori che non comportano modifiche sostanziali (si intendono per modifiche sostanziali, ai sensi del suddetto Decreto, lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza).
Nel progetto di prevenzione incendi da allegare alla SCIA (trattasi di attività di tipo A) applicate esclusivamente le disposizioni contenute al punto 8 del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 vero?
Grazie