edifici civili - resistenza al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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FRG
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edifici civili - resistenza al fuoco

Messaggio da FRG »

Buongiorno a tutti.
ho un edificio civile di altezza antincendi 22,50 m, interamente destinato a residenziale. Non devo presentare pratiche VVF ma secondo il DM 16 maggio 1987, n. 246 , in base agli interventi di ristrutturazione previsti dovrò rispettare tutti i criteri di sicurezza antincendi previsti nel DM stesso e nel DM 25 gennaio 2019 per gli edifici classificati di Tipo a.
Mi sorge un dubbio sulle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture secondo quanto indicato all'art. 2.1.... le strutture devono avere grado di resistenza la fuoco secondo il carico di incendio?

2.1 Comportamento al fuoco.
2.1.0 Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961,prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
Terminus
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Re: edifici civili - resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Devi applicare quel paragrafo solo se sei nei casi di ristrutturazione previsti:
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza
Il DM 25/01/19 prevede i requisiti sulle facciate nel caso di edifici nuovi o con rifacimento di oltre il 50% della superficie delle facciate stesse.
FRG
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Re: edifici civili - resistenza al fuoco

Messaggio da FRG »

Ciao, grazie per la tua risposta.
Sono in uno dei casi previsti in quanto saranno rifatte le scale, mentre non saranno rifatte le facciate. Credo debba essere applicato il DM 25.01.19 unicamente in merito alla Gestione della sicurezza antincendio.

Rimane quindi il mio dubbio.....devo garantire una resistenza al fuoco delle strutture?

Mi trovo in questa casistica della Tab. A
Massima superficie del compartimento (mq) : 8000
Massima superficie (mq) di competenza di ogni scala per piano : 500
Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore : Nessuna prescrizione
Caratteristiche “REI” dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti : 60 (**) - (**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti .................quindi nel mio caso non avendo compartimenti ....nulla?????
Grazie
Terminus
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Re: edifici civili - resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Esatto.
La quinta colonna già ti dice che non hai prescrizioni su scale e vano ascensore, quindi la sesta colonna riguarda solo le eventuali compartimentazioni.
FRG
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Re: edifici civili - resistenza al fuoco

Messaggio da FRG »

Grazie per il tuo supporto.
Il mio dubbio nasceva spontaneo affrontando un edificio civile alto quasi 24 m poichè a mio avviso a rigor di logica dovrebbe avere strutture resistenti al fuoco, considerando anche le tante prescrizioni previste per tante altre attività !!!!
Grazie ancora!
Ciao
Terminus
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Re: edifici civili - resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Aspetta, rileggendo meglio quanto scrivi, in fase di ristrutturazione/ampliamento solitamente i requisiti antincendio vengono richiesti sugli elementi oggetto di intervento, questo per il principio generale di calibrare gli obblighi in funzione dell'entità dell'intervento.
Se stai intervenendo sulle scale, allora queste dovranno avere una classe di resistenza al fuoco come sul nuovo, anche non avendo bisogno di compartimentazioni o protezioni tra gli ambienti.
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