DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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lucatr
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DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti,
domanda interpretativa sul DECRETO ASILI NIDO.

1. QUESITO
Il presente quesito viene formulato al Vostro Comando prima della presentazione delle Valutazioni Progetto art.3 DPR 151/2011 relativi ad asili nido (0-3 anni) esistenti che risulteranno soggetti al punto 67.3.B del DPR 151/201.

Al punto 5.2 del Decreto 16/07/2014 viene citato testualmente:
5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti.

1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le caratteristiche R/REI previste al punto 3.1.

2. In ogni caso non e' ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.

3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione.


Domanda al comma 1:
Dovendo eseguire le verifiche delle compartimentazioni delle pareti esistenti chiediamo se è corretta l’interpretazione del “REI 30” in quanto tutti gli asili risultano monopiano previsto al comma 3 nel punto 3.1 del Decreto.

Domanda al comma 2:
Considerando che tutte le cucine degli asili nido non comunicano con locali consumazione pasti, ma comunicano attualmente verso i corridoi, chiediamo se la frase “comunicazione diretta” sia intesa nel dover eseguire un disimpegno con porte tagliafuoco (come richiesto dal DM 12.04.1996 al punto 4.4.2 per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW) oppure se sia da prevedere una chiusura “fisica” con materiale resistente al fuoco certificato.

Domanda al comma 3:
Chiediamo se il provvedimento richiesto nel comma 3 (sistema di rivelazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione) si debba applicare anche alle cucine di potenzialità superiore a 35 kW. (attualmente non richiesto dal DM 12/04/1996).

Al punto 5.4 (e 5.3) del Decreto 16/07/2014 viene citato testualmente:
5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria

1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice, asciugatrice e simili)e al suo deposito.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l’esclusione dei limiti di superficie.


Domanda al comma 1.
Chiediamo se il provvedimento richiesto nel comma 1, a vostro parere, preveda che l’aerazione richiesta di 1/40 possa essere prevista con una semplice finestra apribile con maniglia, oppure debba essere prevista una griglia metallica priva di serramento.
Inoltre chiediamo se è corretta l’interpretazione che la nota sia valida solo per i locali contenenti le lavatrici a funzionamento elettriche.
E sopratutto essendo le lavanderie ad un carico d'incendio inferiore a 100 MJ si possa omettere l'aerazione.

Grazie.
etec83
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da etec83 »

Rispondo in ordine per domanda:

1) R/REI 30 può andare bene, ma solo se l'edificio oltre che monopiano è anche isolato (pertanto non è inserito in un edificio aventi altre destinazioni d'uso).
In caso contrario se l'edificio è misto, occorre rispettare R/EI/REI 45 anche se monopiano, poiché rientra negli edifici fino ai 12 m di cui al comma 2 del punto 3.1. del medesimo decreto, ovvero eventuali altre prescrizioni/valutazioni se nell'edificio sono presenti altre attività soggette al controllo dei VV.F. e soggette ad altre disposizioni di prevenzione incendi.

2) Consiglio la lettura del seguente quesito ministeriale
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _10_B2.pdf

Dal mio punto di vista poiché la regola tecnica non specifica, direi che sarebbe possibile anche la posa di una porta EI avente il medesimo grado di resistenza del locale.
La cosa migliore sarebbe però rispettare quanto disposto dal DM 12 aprile 1996 e fare un disimpegno anche non aerato, con porte e strutture aventi caratteristiche opportune secondo quanto disposto dai punti 4.4.2 e 4.2.5.1 del suddetto decreto.

3) Non vedo perché non si debba applicare.
La regola tecnica in oggetto non fa distinzione.

4) Solitamente l'aerazione dei depositi è intesa permanente.
In alcuni casi però viene accettata anche la presenza di serramenti vetrati manuali che possano essere facilmene rotti dall'esterno in caso di emergenza.
lucatr
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da lucatr »

Ringrazio vivamente per il parere tecnico.
ingcar
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da ingcar »

Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?

Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?

Grazie
ingcar
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da ingcar »

ingcar ha scritto: lun dic 02, 2019 10:49 Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?

Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?

Grazie
nessun parere?
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travereticolare
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da travereticolare »

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

Secondo me la prescrizione è in linea con il DM 09/03/2007 per il livello II di prestazione, quindi quando parla di monopiano si intende costruzioni isolate ad un piano fuori terra, senza interrati.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
ingcar
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da ingcar »

travereticolare ha scritto: lun dic 02, 2019 22:52 3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

Secondo me la prescrizione è in linea con il DM 09/03/2007 per il livello II di prestazione, quindi quando parla di monopiano si intende costruzioni isolate ad un piano fuori terra, senza interrati.
Grazie per la risposta.

Da dove deduci che non ci devono essere interrati?
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travereticolare
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da travereticolare »

ingcar ha scritto: mar dic 03, 2019 07:07 Da dove deduci che non ci devono essere interrati?
Ciao,

Sostanzialmente dalla definizione, secondo me monopiano indica un edificio costituito da un solo piano, che sia interrato o meno. Esagero, ma un edificio di 8 piani interrati ed uno fuori terra sarebbe monopiano?

Poi ripeto, la prescrizione sulle resistenza al fuoco delle strutture l'ho assimilata a quella del livello II di prestazione, p.to 3.2 del DM 09/03/2007, dove viene esplicitato che la classe 30 è idonea per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
ingcar
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da ingcar »

travereticolare ha scritto: mar dic 03, 2019 07:42
ingcar ha scritto: mar dic 03, 2019 07:07 Da dove deduci che non ci devono essere interrati?
Ciao,

Sostanzialmente dalla definizione, secondo me monopiano indica un edificio costituito da un solo piano, che sia interrato o meno. Esagero, ma un edificio di 8 piani interrati ed uno fuori terra sarebbe monopiano?

Poi ripeto, la prescrizione sulle resistenza al fuoco delle strutture l'ho assimilata a quella del livello II di prestazione, p.to 3.2 del DM 09/03/2007, dove viene esplicitato che la classe 30 è idonea per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati.
grazie ancora...mi hai convinto :D
Keethra
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da Keethra »

Buongiorno a tutti!
Ho una struttura nella quale sono presenti un asilo nido con persone presenti > 30 e una scuola dell'infanzia non soggetta al controllo VVF.
Il punto 2.2.4 del DM cita "è ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio."
Io intendo che il mio asilo nido deve comunque costituire compartimento antincendio e può comunicare con la scuola dell'infanzia attraverso una porta EI.
Sto interpretando in maniera troppo cautelativa?
Come sempre, grazie in anticipo e buon sabato. :D
Terminus
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da Terminus »

Secondo me hai ragione.
Il principio generale è sempre quello della compartimentazione. Altrimenti non avresti distinzione tra l'asilo e la scuola d'infanzia.
La scuola d'infanzia non è pertinente all'asilo, quindi per il comma 2 non potrebbero comunicare.
Il comma 4 lo consente, ovviamente con porta tagliafuoco (non c'è bisogno di filtro).
Keethra
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Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Messaggio da Keethra »

Perfetto, grazie!
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