SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Moderatore: Edilclima
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SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Piccolo deposito di liquidi infiammabili in fusti metallici presso un'azienda (DM 31/07/1934) costituito di 2 stanze compartimentate tra loro (una per solventi e una per olii) con esame progetto favorevole di qualche anno fa.
In fase di SCIA secondo voi con un non aggravio posso fare quanto segue? In particolare:
1. si decide di ridurre il quantitativo di olii e ricalcolo quindi il carico di incendio, di conseguenza passo ad esempio da classe 240 approvata a classe 180 (e quindi costruisco strutture R/EI180 anzichè R/EI240)
2. decido che non mi servono più i solventi e ci metto dentro minimi quantitativi di carburanti auto (benzina e gasolio) rispettando però le altre cose che avevo dichiarato in fase di progetto (ad esempio apprestamenti antincendio, ecc.).
Secondo me il punto 1 è un pò tirato ma possibile, dopotutto se mantengo lo schema originale e l'impostazione dei calcoli fatti in progetto non può essere contestabile, giusto?
Sono invece dubbioso sul punto 2, dopotutto è un cambio di sostanze pericolose, cosa che dovrebbe far propendere direttamente per nuovo esame progetto stando al DPR 151/11.
Ovviamente se qualcuno pensa che invece è tutto facilmente fattibile mi farebbe piacere
Cosa ne pensate?
In fase di SCIA secondo voi con un non aggravio posso fare quanto segue? In particolare:
1. si decide di ridurre il quantitativo di olii e ricalcolo quindi il carico di incendio, di conseguenza passo ad esempio da classe 240 approvata a classe 180 (e quindi costruisco strutture R/EI180 anzichè R/EI240)
2. decido che non mi servono più i solventi e ci metto dentro minimi quantitativi di carburanti auto (benzina e gasolio) rispettando però le altre cose che avevo dichiarato in fase di progetto (ad esempio apprestamenti antincendio, ecc.).
Secondo me il punto 1 è un pò tirato ma possibile, dopotutto se mantengo lo schema originale e l'impostazione dei calcoli fatti in progetto non può essere contestabile, giusto?
Sono invece dubbioso sul punto 2, dopotutto è un cambio di sostanze pericolose, cosa che dovrebbe far propendere direttamente per nuovo esame progetto stando al DPR 151/11.
Ovviamente se qualcuno pensa che invece è tutto facilmente fattibile mi farebbe piacere
Cosa ne pensate?
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
facendo riferimento all'Allegato IV del DECRETO 7 agosto 2012, a mio avviso per la variante 1) si tratta di variante sostanziale, rilevante ai fini della sicurezza antincendio, perchè vai a ridurre la classe di resistenza al fuoco (vedi lettera D, punto iv)
per la variante 2) invece non ritengo sia variante sostanziale, rilevante ai fini della sicurezza antincendio, perchè non rientri nel caso dicui alla lettera A, punto ii. in fondo la benzina può essere considerata al pari del solvente ed il gasolio meno pericoloso.
anche in questo caso però se cambi classe di resistenza al fuoco vale lettera D, punto iv
ciao
per la variante 2) invece non ritengo sia variante sostanziale, rilevante ai fini della sicurezza antincendio, perchè non rientri nel caso dicui alla lettera A, punto ii. in fondo la benzina può essere considerata al pari del solvente ed il gasolio meno pericoloso.
anche in questo caso però se cambi classe di resistenza al fuoco vale lettera D, punto iv
ciao
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Secondo me sono tutte modifiche rilevanti:
1) caso A-caso B
2) caso A-caso B o anche caso D.i
Ma tutte le modifiche sono in riduzione del livello di rischio, quindi si potrebbe fare SCIA con non aggravio.
L'unico subbio mi viene sulla necessità di farsi approvare la riduzione della classe di resistenza al fuoco rispetto a quanto approvato.
1) caso A-caso B
2) caso A-caso B o anche caso D.i
Ma tutte le modifiche sono in riduzione del livello di rischio, quindi si potrebbe fare SCIA con non aggravio.
L'unico subbio mi viene sulla necessità di farsi approvare la riduzione della classe di resistenza al fuoco rispetto a quanto approvato.
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
per le modifiche sostanziali valgono obblighi di cui all'art.4 comma 6 del DPR 151/11
la scia con non aggravio potresti farla ma solo previo accordi con il Comando
formalmente dovresti presentare una nuova valutazione progetto
la variante 2) non so se è inquadrabile tra le modifiche rilevanti in quanto :
- la lettera A richiede un aggravio a seguito di incremento / sostituzione di sostanze pericolose (in questo caso non sembra esserci incremento qtà , nè pericolosità sostanze)
- la lettera B richiede modifiche che comportano incremento di res. al fuoco (in questo caso non sembra esserci incremento qtà e della classe)
- la lettera D.i richiede una modifica sostanziale della destinazione d'uso e del layout (in questo caso è sempre locale destinato a stoccaggio infiammabili)
la scia con non aggravio potresti farla ma solo previo accordi con il Comando
formalmente dovresti presentare una nuova valutazione progetto
la variante 2) non so se è inquadrabile tra le modifiche rilevanti in quanto :
- la lettera A richiede un aggravio a seguito di incremento / sostituzione di sostanze pericolose (in questo caso non sembra esserci incremento qtà , nè pericolosità sostanze)
- la lettera B richiede modifiche che comportano incremento di res. al fuoco (in questo caso non sembra esserci incremento qtà e della classe)
- la lettera D.i richiede una modifica sostanziale della destinazione d'uso e del layout (in questo caso è sempre locale destinato a stoccaggio infiammabili)
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Appunto.
L'art.4, c.6 del DPR tratta della SCIA e precisa che in caso di aggravio del rischio si dovrà rispettare l'art.3, ovvero la valutazione progetto.
Quindi se non c'è aggravio di rischio, e mi sembra che i casi prospettati vi rientrino bene, si può procedere con la SCIA+Non aggravio.
Detto questo, è sempre opportuno parlare prima con il Comando per essere tutti d'accordo.
L'art.4, c.6 del DPR tratta della SCIA e precisa che in caso di aggravio del rischio si dovrà rispettare l'art.3, ovvero la valutazione progetto.
Quindi se non c'è aggravio di rischio, e mi sembra che i casi prospettati vi rientrino bene, si può procedere con la SCIA+Non aggravio.
Detto questo, è sempre opportuno parlare prima con il Comando per essere tutti d'accordo.
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
corretto ..
basandosi però sull' Allegato IV del DECRETO 7 agosto 2012, la variante 1) illustrata è variante sostanziale, rilevante ai fini della sicurezza antincendio, perchè vai a ridurre la classe di resistenza al fuoco (lettera D, punto iv)
quindi necessita a mio avviso di rivalutazione del progetto
basandosi però sull' Allegato IV del DECRETO 7 agosto 2012, la variante 1) illustrata è variante sostanziale, rilevante ai fini della sicurezza antincendio, perchè vai a ridurre la classe di resistenza al fuoco (lettera D, punto iv)
quindi necessita a mio avviso di rivalutazione del progetto
- travereticolare
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Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Per quello che vale, anche per me non è aggravio del rischio.
è vero che riduci la classe di resistenza al fuoco del locale, ma ciò è una conseguenza della riduzione del materiale presente al suo interno.
I vigili del fuoco cosa potrebbero eccepirti?
Il DM del '34 poi manco parla di carico di incendio...dice solamente "I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano, o conservano olii minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco"
Prescrizione rispettata.
è vero che riduci la classe di resistenza al fuoco del locale, ma ciò è una conseguenza della riduzione del materiale presente al suo interno.
I vigili del fuoco cosa potrebbero eccepirti?
Il DM del '34 poi manco parla di carico di incendio...dice solamente "I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano, o conservano olii minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco"
Prescrizione rispettata.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Sono entrambe modifiche rilevanti, ma da come le descrivi sembra che non ci sia un aggravio di rischio, quindi secondo me ci stai in pieno con una SCIA senza aggravio (magari una puntata al comando per concordarlo sarebbe bene farla)
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Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Grazie a tutti per le risposte.
Vedo che si continua a parlare di allegato IV DM 2012 solo che abbiamo detto più volte che quell'elenco è lo spartiacque per decidere se andare al rinnovo o andare a progetto/SCIA non aggravio. Da quell'elenco non si può scegliere se va fatto un progetto o una SCIA non aggravio. Mi sono di nuovo perso qualcosa?
Vedo che si continua a parlare di allegato IV DM 2012 solo che abbiamo detto più volte che quell'elenco è lo spartiacque per decidere se andare al rinnovo o andare a progetto/SCIA non aggravio. Da quell'elenco non si può scegliere se va fatto un progetto o una SCIA non aggravio. Mi sono di nuovo perso qualcosa?
Re: SI PUO' FARE QUESTO CON NON AGGRAVIO?
Infatti è così.
L'eventuale Non aggravio va sempre valutato dal professionista.
L'eventuale Non aggravio va sempre valutato dal professionista.