Buongiorno a tutti,
vi riporto questa nuova risposta riportata tra le FAQ ENEA
15.D In un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% si possono installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, e quindi fruire dell’aliquota del 65%?
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi: i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono“modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale” .Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita: “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
Se così fosse, la riqualificazione energetica delle centrali termiche non rientrerà più in detrazione ENEA del 65% ma bensì del 50%.
Voi cosa ne pensate?
CENTRALE TERMICA - DET. 65% - FAQ
Moderatore: Edilclima
Re: CENTRALE TERMICA - DET. 65% - FAQ
che è da parecchio che c'è il niet
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Re: CENTRALE TERMICA - DET. 65% - FAQ
per me cambia nel 2020 sta storia
Re: CENTRALE TERMICA - DET. 65% - FAQ
Si, cambia, per l abrogazione del quarto periodo.(ormai abbiamo esaurito leggi,articoli,commi e capoversi...siamo a contare la punteggiatura)
Re: CENTRALE TERMICA - DET. 65% - FAQ
TUTTO DIPENDE
se comma 1 imp autonomi e comma 2 imp centralizzati