Ciao a tutti,
su una scuola >100 persone, in seguito al D.M. 18-10-2019, praticamente la vecchia RTV non si applica piu' ?
Bisogna applicare il nuovo Codice di Prevenzione incendi, RVTV V7 ?
scuola e codice antincendio
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: scuola e codice antincendio
Ciao,
La risposta alla tua domanda la trovi nell' art.3 del DM 12/04/2019.
Nel tuo caso non sei obbligato ad utilizzare il codice (RTO+RTV), puoi progettare l'attività seguendo la "vecchia" regola tecnica, ovvero, Il Decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica»
La risposta alla tua domanda la trovi nell' art.3 del DM 12/04/2019.
Nel tuo caso non sei obbligato ad utilizzare il codice (RTO+RTV), puoi progettare l'attività seguendo la "vecchia" regola tecnica, ovvero, Il Decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica»
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: scuola e codice antincendio
ok. grazie.
nella circolare 378 2019 la tabella chiariva tutto.
nella circolare 378 2019 la tabella chiariva tutto.