D.M. 18_09_2002 - Aree

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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PaoloPgC
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D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da PaoloPgC »

Buongiorno, vorrei qualche parere sulle aree definite nel D.M. 2002, titolo II.
tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;
tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti profes-sionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).
Sto seguendo un progetto riguardante una piccola struttura socio-rieducativa in cui ho effettuato la seguente classificazione:
-Cucina, Mensa, Sala pranzo, Segreteria, Sale di Attesa, Palestra. Aree di Tipo E
-Depositi, Magazzini, Ripostigli, Lavanderia. Aree di tipo B
Il dubbio principale è che si richiede (punto 3.3), la comunicazione delle aree E di tipo "mensa aziendale" con altri compartimenti, tramite filtri a prova di fumo. Nel mio caso non si tratta di una vera e propria mensa aziendale, quanto di una piccola cucina ed una sala mensa di ridotte dimensioni, quindi sarei propenso a prevedere la sola compartimentazione (REI 90, piani fuori terra), e non il filtro a prova di fumo.
Cosa ne pensate?
Grazie
Ronin
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da Ronin »

mensa è mensa, al limite deroga. ma se stai applicando quel dm sei sul nuovo.
PaoloPgC
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da PaoloPgC »

Grazie per il contributo.
Si, sono sul nuovo, quindi non ho grossi problemi ad inserire il filtro a prova di fumo, a parte quelli di spazio, essendo un piccolo edificio.
Il dubbio ha origine dal fatto che venga specificato "aziendale", anche perché ho un'ulteriore zona con cucinino integrato nella sala pranzo, che un po' faccio fatica ad interpretare come mensa aziendale.
Ronin
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da Ronin »

noi abbiamo (tra le altre) una mensa che è una stanza con meno di venti posti a sedere, e il filtro l'hanno voluto, anche se era adeguamento dell'esistente (il filtro separa anche la cucina per 200 posti letto, in effetti). al limite parlane con il comando.
PaoloPgC
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da PaoloPgC »

Ci sono in realtà due locali, uno molto piccolo che è praticamente un cucinino con sala pranzo ed angolo cottura ed un solo tavolo, ed uno più grande con cucina adiacente per una ventina di persone. Rispetto alla cucina principale mettere una zona filtro a prova di fumo è plausibile e sensato, per le due sale pranzo non saprei, in effetti se ne può parlare con il Comando.
PaoloPgC
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da PaoloPgC »

Nel D.M. dell'83 i filtri a prova di fumo non prevedono l'utilizzo di finestre di 1 [mq] apribili in automatico in caso d'incendio, viene specificato da apposita nota, mentre nel codice questa possibilità viene fornita.
E' capitato a qualcuno di utilizzare serramenti apribili in automatico al posto del camino o della sovrappressione seguendo il D.M. del 2002?
Grazie
Ronin
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da Ronin »

certo che sì (ne avremo boh.. almeno 50-100)
Terminus
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da Terminus »

Titolo II . paragrafo 4.9
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.
PaoloPgC
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Re: D.M. 18_09_2002 - Aree

Messaggio da PaoloPgC »

Nel D.M. 18_09_2002 viene richiesto il filtro a prova di fumo sia per le comunicazioni dei compartimenti delle aree di tipo D, sia per alcune ascensori e montalettighe di vario tipo.

Leggendo il p.to 1.7 - Filtro a prova di fumo del D.M. 30_11_1983 si legge:
"Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 [mq] sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 [mbar], anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente verso l'esterno con aperture libere (22) di superficie non inferiore a 1 [mq] con esclusione di condotti."
Alla nota 22:
"Il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aereazione normalmente chiuse e la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000)."

Da qui nasceva il dubbio.

La prescrizione superiore immagino sia quella del p.to 6 del Titolo II paragrafo 4.9 immagino.

Grazie
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