Resitenza "R" per scuole ante 1975

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Gianper
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Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da Gianper »

La committenza sostiene che per edifici adibiti a Scuola, ad oggi senza prevenzione incendi, e prescindendo anche dal tipo 0-1-2 ecc., qualora sia stata edificata prima del 1975, quindi con denuncia cementi armati entro quell'anno, si possa non tenere conto del requisito minimo al punto 3 del DM.26.08.92 che stabilisce un minimo di R60 di resistenza al fuoco.
Pur non conoscendo la legge per le costruzioni del 75, a mio modo di vedere non è così, in quanto se anche ci fossero non riguarderebbero la materia in fatto di prevenzione incendi.
Penso giusto ? a qualcuno è capitato o conosce la materia in tal senso ?
Terminus
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da Terminus »

Per le scuole esistenti si applica il paragrafo 13, che per quelle ante 18/12/75 non richiede il rispetto della resistenza al fuoco delle strutture.
Sempre che l'edificio non sia stato sottoposto a modifiche sostanziali o aumenti di altezza (vedi 1.1).
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weareblind
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da weareblind »

Il paragrafo 13, beato lui, prevedeva adeguamento entro 5 anni. Ne sono passati 27, e cordiali saluti.
Con la legge 21/9/2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (GU n. 220 del 21-09-2018), vigente al 22-9-2018, il termine di adeguamento di cui alla legge 27/2/2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2018.
Ora, NON mi risulta prorogato. Se è così, l'art. 13 andava applicato entro e non oltre la fine dello scorso anno. Adesso, a rigore, applichi tutto. Salvo ovvia proroga ulteriore.
Però io non tratto scuole, qualcuno mi corregga...
Terminus
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da Terminus »

Eh già.
L'anno scorso a settembre si sono accorti che i termini erano scaduti a dicembre 2017 ed hanno prorogato.
Abbiamo altrettante speranze per quest'anno........
Inoltre l'obbligo è sull'adeguamento, non sull'applicazione integrale del DM.
E' passato un pò di tempo dalla mia ultima scuola, anche all'epoca erano abbondantemente passati i 5 anni dell'articolo 13 ma nessuno si è sognato di non applicare le norme transitorie.
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weareblind
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da weareblind »

Perché c'era la proroga in vigore. Se devo presentare domattina un progetto, in assenza di proroga in vigore, l'art. 13 non mi pare applicabile. Se non è applicabile, devo rispettare tutto.
Terminus
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da Terminus »

Di sicuro quando ho lavorato a quei progetti (come anche altri che ho potuto seguire) non c'era ancora in vigore alcuna proroga.
C'era solo il buon vecchio DM con il suo articolo 13 con i 5 anni di scadenza.
Ma, come ho detto, nessuno si è mai sognato di applicare in toto il DM perchè erano trascorsi i 5 anni.
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weareblind
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da weareblind »

Scusa, forse ho capito male, ma la proroga è stata... prorogata una marea di volte, all'interno di innumerevoli "milleproroghe".
Se dovessi, lunedì, portare una pratica di prevenzione incendi per edificio scolastico del 1975, la proroga non c'è, gli anni di transizione sono finiti e applico tutto il DM. Non ho scappatoie. O ho capito male?
Terminus
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Re: Resitenza "R" per scuole ante 1975

Messaggio da Terminus »

La proroga riguarda i termini di adeguamento alla normativa antincendio ma non entra nello specifico dell'applicazione del DM.
E' vero che il DM riporta testualmente il termine di cinque anni, così come anche il vecchio DM 246/87, per il quale il ministero ha già stabilito che:
"Agli edifici esistenti, che non siano stati interessati da opere di ristrutturazione comportanti modifiche sostanziali, vanno in ogni caso applicate le norme transitorie di cui al punto 8 del DM 246/87, pur essendo scaduto il termine di 5 anni previsto, dallo stesso punto, per l'adeguamento (Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997).
L’Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica su un caso analogo aveva ritenuto che “il fatto che il suindicato termine sia abbondantemente scaduto non determina l’automatica caducazione delle norme transitorie, ma soltanto l’eventuale applicazione in caso di ritardato o mancato adempimento, di quelle sanzioni, previste dalle leggi o dai regolamenti, da parte delle autorità competenti (ad esempio revoca o sospensione fino all’attuazione di autorizzazioni o di licenze, ecc). Pertanto in ogni caso ed anche se il termine di cinque anni è da tempo scaduto, gli edifici esistenti, sui quali non si siano effettuate opere di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali, debbono essere sottoposti a quegli adeguamenti previsti nelle norme transitorie suindicate”
.
Inoltre il DM 12/05/16, quindi in epoca di proroghe, ha confermato questa impostazione.
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