Regione Lombardia.
A seguito di verifica ispettiva il comune richiede, per una CT di 142kW del 2002, i seguenti documenti:
- Dico secondo DM37/08
- Scia secondo DPR151/2011 o CPI
- Relazione ex 10/91 (vigente) ma redatta secondo DGR3868 del 2015 e DDUO 2456 del 2017
Tutte queste leggi e norme sono successive e non erano vigenti all'atto della messa in funzione.
Il comune ha titolo per pretenderlo?
Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
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Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Nella forma i riferimenti di legge dovrebbero essere riferiti alle leggi in vigore nel 2002.
Ma nella sostanza la richiesta mi sembra legittima (Dico secondo 46/90, CPI e L10/91 avrebbero dovuto essere prodotti nel 2002).
Ma nella sostanza la richiesta mi sembra legittima (Dico secondo 46/90, CPI e L10/91 avrebbero dovuto essere prodotti nel 2002).
Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Per ora non rispondo direttamente alla domanda poichè, a mio avviso, stai cercando una via di uscita in un vicolo cieco: purtroppo la caldaia ha + di 15 anni >>> il terzo responsabile deve presentare relazione asseverata in merito al rispetto dell'efficienza globale media stagionale minima, cosa che molto difficilmente si riesce ad ottenere >>> la caldaia va sostituita o si dimostra la diseconomicità, individuando e realizzando i lavori che permettono di rientrare nel valore di efficienza globale media stagionale.NoNickName ha scritto: ↑mer lug 10, 2019 11:51Regione Lombardia.
A seguito di verifica ispettiva il comune richiede, per una CT di 142kW del 2002, i seguenti documenti:
- Dico secondo DM37/08
- Scia secondo DPR151/2011 o CPI
- Relazione ex 10/91 (vigente) ma redatta secondo DGR3868 del 2015 e DDUO 2456 del 2017
Tutte queste leggi e norme sono successive e non erano vigenti all'atto della messa in funzione.
Il comune ha titolo per pretenderlo?
Tornando, invece, direttamente alla domanda: sulla documentazione hanno eventualmente diritto di ottenere la Dico 46/90, il CPI e la relazione ex art.28 L.10/91 del 2002, null'altro...
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Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Confermo, ed in realtà siamo nella situazione che rispettiamo l'efficienza globale media stagionale, senza altro.ilverga ha scritto: ↑mer lug 10, 2019 15:09Per ora non rispondo direttamente alla domanda poichè, a mio avviso, stai cercando una via di uscita in un vicolo cieco: purtroppo la caldaia ha + di 15 anni >>> il terzo responsabile deve presentare relazione asseverata in merito al rispetto dell'efficienza globale media stagionale minima, cosa che molto difficilmente si riesce ad ottenere >>> la caldaia va sostituita o si dimostra la diseconomicità, individuando e realizzando i lavori che permettono di rientrare nel valore di efficienza globale media stagionale.
Quindi nulla è dovuto al Comune oltre alla relazione asseverata.
Poi la sistemazione degli altri documenti è altra storia.
Altra domanda: il CPI è stato istituito nel 2006... è corretto? Quindi la CT è preesistente.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Probabilmente con la prima lettera, quella in cui si comunicava l'attività ispettiva, veniva già inoltrata la richiesta di poter visionare tali documenti presso la centrale termica al momento del sopralluogo ispettivo.NoNickName ha scritto: ↑mer lug 10, 2019 15:35Poi la sistemazione degli altri documenti è altra storia.
Sinceramente non saprei dirti quanto indebita sia la richiesta in quanto: tra gli obblighi del Terzo responsabile, vi è quello della conservazione (oltre alla compilazione e/o sottoscrizione) della documentazione inerente l'impianto termico, tra cui devono esserci almeno la Dico e il CPI...
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Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Ni. Stando a come è scritta, in punta di termini, la richiesta riguarda solo la relazione asseverata. Poi, dopo averla inviata, il funzionario ha richiesto anche gli altri documenti (a distanza di due anni).
La richiesta è legittima. Condivido, ma la modulistica del comune è imprecisa.ilverga ha scritto: ↑mer lug 10, 2019 15:48Sinceramente non saprei dirti quanto indebita sia la richiesta in quanto: tra gli obblighi del Terzo responsabile, vi è quello della conservazione (oltre alla compilazione e/o sottoscrizione) della documentazione inerente l'impianto termico, tra cui devono esserci almeno la Dico e il CPI...
All'atto dell'accettazione dell'incarico il terzo responsabile ha "soprasseduto".
Ti ringrazio per le risposte.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
Re: Richiesta di documenti secondo leggi non in vigore alla data di messa in servizio della CT
Il CPI per centrali termiche aventi potenza complessiva >116kW era certamente obbligatorio nel 2002 (l'attività era già elencata nel DM 16/02/1982, attuativo della L.966/65); quindi senza CPI l'attività è abusiva.NoNickName ha scritto: ↑mer lug 10, 2019 15:35Altra domanda: il CPI è stato istituito nel 2006... è corretto? Quindi la CT è preesistente.
Nel giugno 2009, ai sensi del DM 29/12/2005 sono decaduti anche i vecchi NOP (ex L.818/84) che autorizzavano in modo temporaneo le attività soggette (ma certamente quelle preesistenti al 2002).
Il CPI autorizzativo è stato poi sostituito dalla SCIA con il DPR 151/2011.