deposito DI.CO. al comune
Moderatore: Edilclima
deposito DI.CO. al comune
per quanto ho capito l'obbligo di deposito della DI.CO. al comune ricorre solo per la richiesta di agibilità (art. 9 comma 2 L. 4 aprile 2012 n. 35)
per tutti gli altri interventi, che non prevedono la richiesta di agibilità, è invece sufficiente consegnare la DI.CO. al cliente
non sono sicuro quindi chiedo la vostra conferma, grazie
per tutti gli altri interventi, che non prevedono la richiesta di agibilità, è invece sufficiente consegnare la DI.CO. al cliente
non sono sicuro quindi chiedo la vostra conferma, grazie
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Re: deposito DI.CO. al comune
Ricordo che la dico andava anche depositata presso la cciaa di riferimento, ma non credo lo abbia mai fatto nessuno.
Ultima modifica di SimoneBaldini il ven mar 22, 2019 16:25, modificato 1 volta in totale.
Re: deposito DI.CO. al comune
La DiCo al Comune (sportello unico, o municipio di competenza che sia) è obbligatoria.
Girano errate interpretazioni in merito a causa del DL 5/2012, che ha modificato la modulistica per inserire una ulteriore asseverazione richiesta dal Dlgs 152/06.
In fase di conversione del DL, dal titolo dell’articolo del testo di legge è stata infatti eliminata la parola “termici”, per cui il titolo è diventato “dichiarazione unica di conformità degli impianti”. Qualcuno ha letto un passo del DL come una liberatoria per la consegna al Comune. Ma non è così: il DL ha un proprio ambito limitato (impianti termici: verifiche DLgs 152) e non si sovrappone e non può modificare il DM 37/08. Che resta quindi valido.
La mancata trasmissione al SUAP e quindi alla CCIIA impedisce a quest’ultima l’esercizio del controllo sui requisiti delle imprese dal punto di vista installativo. E l’archiviazione temporanea delle DICO.
Il parere del Mise al punto 15.5 della raccolta di quesiti sul DM 37/08 è poi più che esauriente in materia.
Girano errate interpretazioni in merito a causa del DL 5/2012, che ha modificato la modulistica per inserire una ulteriore asseverazione richiesta dal Dlgs 152/06.
In fase di conversione del DL, dal titolo dell’articolo del testo di legge è stata infatti eliminata la parola “termici”, per cui il titolo è diventato “dichiarazione unica di conformità degli impianti”. Qualcuno ha letto un passo del DL come una liberatoria per la consegna al Comune. Ma non è così: il DL ha un proprio ambito limitato (impianti termici: verifiche DLgs 152) e non si sovrappone e non può modificare il DM 37/08. Che resta quindi valido.
La mancata trasmissione al SUAP e quindi alla CCIIA impedisce a quest’ultima l’esercizio del controllo sui requisiti delle imprese dal punto di vista installativo. E l’archiviazione temporanea delle DICO.
Il parere del Mise al punto 15.5 della raccolta di quesiti sul DM 37/08 è poi più che esauriente in materia.
Re: deposito DI.CO. al comune
Mi ha appassionato verificare la questione, e a rigor di legge, non si può che darti ragione.
Rimane comunque il fatto che pochi, molto pochi (quasi nessuno) deposita le DiCo presso l'ufficio competente del Comune in caso di rifacimento impianto (il MiSe estendere l'obbligo finanche alla manutenzione straordinaria...) e i Comuni nulla chiedono.
L'aggiungo al personale elenco "Legge italica disattesa"
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: deposito DI.CO. al comune
Per forza, se consideri che tra prassi comune, regolamenti edilizi sibillini, e liberatorie varie (esempio il recente ed aberrante Glossario dell'edilizia) in moltissimi interventi, soprattutto impiantistici, non esiste alcuna pratica né minima comunicazione da fare ante lavori: a che titolo dovrebbe andare un cristiano a presentare delle Dico?
Re: deposito DI.CO. al comune
ad esempio sul sito del comune di firenze è riportata questa indicazione:
Il deposito della dichiarazione è obbligatorio solo nel caso di: richiesta di abitabilità-agibilità o di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua; negli altri casi è sufficiente che la documentazione sia conservata preso la sede dell’interessato ed esibita, a richiesta dall’Amministrazione, per i relativi controlli (L.35/2012 – art.9)
Il deposito della dichiarazione è obbligatorio solo nel caso di: richiesta di abitabilità-agibilità o di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua; negli altri casi è sufficiente che la documentazione sia conservata preso la sede dell’interessato ed esibita, a richiesta dall’Amministrazione, per i relativi controlli (L.35/2012 – art.9)
Re: deposito DI.CO. al comune
Quel testo del Comune nasce dal DL che avevo citato, applicato impropriamente. Concordo con i colleghi, il caos è dovuto al nostro modo di fare le leggi.
Manutenzione straordinaria avrei detto no, se non fosse stato per il parere del MiSe. Mi adeguo.
Manutenzione straordinaria avrei detto no, se non fosse stato per il parere del MiSe. Mi adeguo.
Re: deposito DI.CO. al comune
ad esempio sul sito del comune di firenze è riportata questa indicazione:
Il deposito della dichiarazione è obbligatorio solo nel caso di: richiesta di abitabilità-agibilità o di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua; negli altri casi è sufficiente che la documentazione sia conservata preso la sede dell’interessato ed esibita, a richiesta dall’Amministrazione, per i relativi controlli (L.35/2012 – art.9)
Io sono invece completamente d'accordo con quegli enti locali i quali, specialmente per pratiche edilizie che non comportano autorizzazioni preventive, adottano la vera interpretazione dellla legge in parola, al contrario di come burocraticamente ha fatto il MISE.Quel testo del Comune nasce dal DL che avevo citato, applicato impropriamente. Concordo con i colleghi, il caos è dovuto al nostro modo di fare le leggi.
Manutenzione straordinaria avrei detto no, se non fosse stato per il parere del MiSe. Mi adeguo.
https://www.nt24.it/portal/2017/05/quan ... a-al-suap/
La legge in parola si intitola " LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; sono disposizioni urgenti.
E cosa fa il MISE?
- dopo 3 anni risponde privatamente (e non pubblicamente) omettendo qualsiasi riferimento alla legislazione di semplificazione;
- dopo che sono passati 7 anni non ha ancora pubblicato l'aggiornamento urgente della modulistica DICO.
No, Spd, questo non merita che ci si adegui a tale incompetente potere burocratico.
Re: deposito DI.CO. al comune
Non sono d'accordo con te, salvo il tema della mancata emissione del DM con la nuova DiCo. Il MiSe non ha fatto altro che confermare la normativa vigente.
Le semplificazioni non riguardavano i giusti adempimenti del DM 37/08, ma volevano ridurre la carta da produrre per gli impianti. In questo caso le ulteriori dichiarazioni richieste dal DLgs 152/06 in occasione di lavori in centrale, che si andavano a sommare alla DiCo (art 284).
Per evitare doppie dichiarazioni (o meglio allegati al modulo standard del DM 37/08) il DL ha introdotto (purtroppo rimandando a un dPR o a un altro DM regolamentare mai uscito) il compito di scrivere quelle 4 righe di dichiarazione, all'interno di una "dichiarazione unica di conformità degli impianti termici". NB: la parola "termici" compare solo nel titolo dell'articolo del DL, ma non nel testo dei 2 commi.
Il DL impone poi di tenere tale dichiarazione sul sito, insieme agli allegati (e ai libretti di centrale). Il DL non agisce in altro modo sul DM 37. Quindi dichiarazione unica sul posto e dichiarazione unica in Comune in caso di rifacimento (possiamo discutere su cosa sia il "rifacimento").
Durante la conversione in legge è stato limato il titolo dell'articolo 9 del DL, togliendo (giustamente) la parola "termici". E nel 2014 all'articolo 9 del DL (e della legge di conversione) è stata aggiunta la seguente postilla: "Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Che spiegano a cosa si riferiscono gli "obblighi di comunicazione" prima
LA SEMPLIFICAZIONE RIGUARDA QUINDI IL DLgs 152, NON IL DM37.
Interpellato un dirigente dell'ufficio tecnico dipartimentale del mio Comune, ha confermato tale interpretazione. Si aspettano che le imprese consegnino la DiCo.
Poi qualcuno ha interpretato come semplificazione il comma 2 e a cascata quasi tutti (amministrazioni, testate giornalistiche e tecniche di settore) hanno affermato che la DiCo non si consegna più. E dove sarebbe la semplificazione? Che l'impresa non deve più mandare una persona in Comune per consegnare DiCo e allegati per la tutela della collettività?
Ho puntualizzato non per pignoleria, ma per evidenziare un vulnus notevole: la DiCo rappresenta un minimo baluardo contro la mancanza di professionalità e la concorrenza sleale tra le imprese, per non parlare di sicurezza. Se non viene mandata al Comune come faranno questi poi a effettuare i controlli a campione (là dove li fanno...)? E come faranno le Camere di Commercio a verificare il possesso dei requisiti? La consegna al Comune consente poi di fare ricerche d'archivio nel caso frequente in cui si "perdano" i documenti per strada.
Le semplificazioni non riguardavano i giusti adempimenti del DM 37/08, ma volevano ridurre la carta da produrre per gli impianti. In questo caso le ulteriori dichiarazioni richieste dal DLgs 152/06 in occasione di lavori in centrale, che si andavano a sommare alla DiCo (art 284).
Per evitare doppie dichiarazioni (o meglio allegati al modulo standard del DM 37/08) il DL ha introdotto (purtroppo rimandando a un dPR o a un altro DM regolamentare mai uscito) il compito di scrivere quelle 4 righe di dichiarazione, all'interno di una "dichiarazione unica di conformità degli impianti termici". NB: la parola "termici" compare solo nel titolo dell'articolo del DL, ma non nel testo dei 2 commi.
Il DL impone poi di tenere tale dichiarazione sul sito, insieme agli allegati (e ai libretti di centrale). Il DL non agisce in altro modo sul DM 37. Quindi dichiarazione unica sul posto e dichiarazione unica in Comune in caso di rifacimento (possiamo discutere su cosa sia il "rifacimento").
Durante la conversione in legge è stato limato il titolo dell'articolo 9 del DL, togliendo (giustamente) la parola "termici". E nel 2014 all'articolo 9 del DL (e della legge di conversione) è stata aggiunta la seguente postilla: "Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Che spiegano a cosa si riferiscono gli "obblighi di comunicazione" prima
LA SEMPLIFICAZIONE RIGUARDA QUINDI IL DLgs 152, NON IL DM37.
Interpellato un dirigente dell'ufficio tecnico dipartimentale del mio Comune, ha confermato tale interpretazione. Si aspettano che le imprese consegnino la DiCo.
Poi qualcuno ha interpretato come semplificazione il comma 2 e a cascata quasi tutti (amministrazioni, testate giornalistiche e tecniche di settore) hanno affermato che la DiCo non si consegna più. E dove sarebbe la semplificazione? Che l'impresa non deve più mandare una persona in Comune per consegnare DiCo e allegati per la tutela della collettività?
Ho puntualizzato non per pignoleria, ma per evidenziare un vulnus notevole: la DiCo rappresenta un minimo baluardo contro la mancanza di professionalità e la concorrenza sleale tra le imprese, per non parlare di sicurezza. Se non viene mandata al Comune come faranno questi poi a effettuare i controlli a campione (là dove li fanno...)? E come faranno le Camere di Commercio a verificare il possesso dei requisiti? La consegna al Comune consente poi di fare ricerche d'archivio nel caso frequente in cui si "perdano" i documenti per strada.
Re: deposito DI.CO. al comune
Ok, parliamo della normativa "vigente" prima del fantomatico DL. Torniamo a prima del 4 aprile 2012, mi sta bene.Non sono d'accordo con te, salvo il tema della mancata emissione del DM con la nuova DiCo. Il MiSe non ha fatto altro che confermare la normativa vigente.
Il 37/08 segue la 46/90; nella 46/90 l'obbligo di deposito in comune valeva per impianti nuovi oppure per "rifacimenti totali" sull'esistente; nel 37/08 il "rifacimento" è il rifacimento totale.... Il DL non agisce in altro modo sul DM 37. Quindi dichiarazione unica sul posto e dichiarazione unica in Comune in caso di rifacimento (possiamo discutere su cosa sia il "rifacimento"). ...
Benissimo: posso chiederti un piacere personale? Puoi chiedere al dirigente (ed implicitamente al parere privato del MISE) in base a quale articolo del 37/08 si parla di consegna della Dico per lavori diversi da:... Interpellato un dirigente dell'ufficio tecnico dipartimentale del mio Comune, ha confermato tale interpretazione. Si aspettano che le imprese consegnino la DiCo. ...
- richieste di agibilità,
- nuovi impianti o rifacimenti totali,
- autorizzazioni preventive gestite dal Comune mediante "espressa" richiesta di Dico, richiesta aggiuntiva rispetto al 37/08?
Devo per forza riscrivere l'art. 11? Ovviamente no, la abbiamo letto in moltissimi.
Ebbene, il MISE, e quel dirigente, ritengono che la Dico vada al Suap in caso di "oggetto di trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria" in ogni caso; da cosa lo deducono? dal comma 2 dell'art. 11?
Riscriviamolo "Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto ... il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio."
Si parla di Dico o si parla di progetto di impianto?
Apprezzo questo ragionamento.... la DiCo rappresenta un minimo baluardo contro la mancanza di professionalità e la concorrenza sleale tra le imprese, per non parlare di sicurezza. Se non viene mandata al Comune come faranno questi poi a effettuare i controlli a campione (là dove li fanno...)? E come faranno le Camere di Commercio a verificare il possesso dei requisiti? La consegna al Comune consente poi di fare ricerche d'archivio nel caso frequente in cui si "perdano" i documenti per strada.
Re: deposito DI.CO. al comune
Mi sembra di capire che siamo quindi d'accordo che nessuno ha abrogato il comma 1 dell'articolo 11 del DM.
Per l'ambito di applicazione hai ragione ad avere dubbi, come li ho io. Quello che manca nel DM è infatti la definizione di "rifacimento".
Neanche la ricostruzione che hai fatto aiuta, salvo che la 46/90 richiedeva il deposito solo per "nuovi" impianti in edifici con agibilità e più genericamente per l'installazione di impianti per il rilascio dell'agibilità (ricordiamoci che ci sono molti edifici ancora senza agibilità).
Il DM ha inserito anche la parola rifacimento, a mio parere, per ricomprendere gli interventi sull'esistente.
Qualche riferimento ulteriore che ho trovato in giro:
Il rifacimento di un bagno a casa, e dei relativi impianti interni, è manutenzione straordinaria secondo il DPR 380, e anche secondo il DM (non è ordinaria). E non si interviene su tutti gli impianti.
C'è un DM sempre del MiSe (8 agosto 2012) che ha altre finalità e campo applicativo, ma contiene qualche spunto.
Ci sono le varie guide dell'AdE sulla ristrutturazione edilizia.
Rifacimento = intervento sull'esistente, parziale o totale che sia.
Rifacimento totale o parziale? Bella domanda. Faccio questo ragionamento: al comma 3 dell'articolo 7 (e solo su quel comma potremmo aprire un paio di altri thread) viene specificato cosa fare in caso di "rifacimento parziale".
Deduco quindi che non avendo specificato nulla nel c.1 art.11, venga ricompreso sia il totale che il parziale. Altrimenti l'estensore avrebbe dovuto specificare, seguendo la modalità di scrittura del precedente c.3 art.7, se trattavasi di totale o di parziale.
Ecco perché nel parere del MiSe vengono esplicitate le casistiche di interventi che si effettuano sugli impianti esistenti e ne comportano il rifacimento totale o parziale: ampliamento, trasformazione, manutenzione straordinaria. Non l'ordinaria.
Il comma 2 direi che non ci fornisce elementi addizionali.
Giurisprudenza? Non ho cercato.
Postilla: ho trovato in rete il massimario 2017.
Al punto 15.6 il MiSe ribadisce il concetto: anche per la sostituzione di un generatore di calore si è soggetti a rilascio DiCo (e fin qui ok) e anche a deposito in Comune.
Per l'ambito di applicazione hai ragione ad avere dubbi, come li ho io. Quello che manca nel DM è infatti la definizione di "rifacimento".
Neanche la ricostruzione che hai fatto aiuta, salvo che la 46/90 richiedeva il deposito solo per "nuovi" impianti in edifici con agibilità e più genericamente per l'installazione di impianti per il rilascio dell'agibilità (ricordiamoci che ci sono molti edifici ancora senza agibilità).
Il DM ha inserito anche la parola rifacimento, a mio parere, per ricomprendere gli interventi sull'esistente.
Qualche riferimento ulteriore che ho trovato in giro:
Il rifacimento di un bagno a casa, e dei relativi impianti interni, è manutenzione straordinaria secondo il DPR 380, e anche secondo il DM (non è ordinaria). E non si interviene su tutti gli impianti.
C'è un DM sempre del MiSe (8 agosto 2012) che ha altre finalità e campo applicativo, ma contiene qualche spunto.
Ci sono le varie guide dell'AdE sulla ristrutturazione edilizia.
Rifacimento = intervento sull'esistente, parziale o totale che sia.
Rifacimento totale o parziale? Bella domanda. Faccio questo ragionamento: al comma 3 dell'articolo 7 (e solo su quel comma potremmo aprire un paio di altri thread) viene specificato cosa fare in caso di "rifacimento parziale".
Deduco quindi che non avendo specificato nulla nel c.1 art.11, venga ricompreso sia il totale che il parziale. Altrimenti l'estensore avrebbe dovuto specificare, seguendo la modalità di scrittura del precedente c.3 art.7, se trattavasi di totale o di parziale.
Ecco perché nel parere del MiSe vengono esplicitate le casistiche di interventi che si effettuano sugli impianti esistenti e ne comportano il rifacimento totale o parziale: ampliamento, trasformazione, manutenzione straordinaria. Non l'ordinaria.
Il comma 2 direi che non ci fornisce elementi addizionali.
Giurisprudenza? Non ho cercato.
Postilla: ho trovato in rete il massimario 2017.
Al punto 15.6 il MiSe ribadisce il concetto: anche per la sostituzione di un generatore di calore si è soggetti a rilascio DiCo (e fin qui ok) e anche a deposito in Comune.
Re: deposito DI.CO. al comune
No: secondo me le intenzioni della L35/12 (ripeto: "disposizioni urgenti") entrano nel 37/08 (l'installatore non deposita più la Dico allo sportello unico tranne le deroghe rimaste).Mi sembra di capire che siamo quindi d'accordo che nessuno ha abrogato il comma 1 dell'articolo 11 del DM. ...
Il mio approccio resterà sempre quello di accettare le scelte di un Comune rispetto ad un altro; ognuno rappresenta l'organo di controllo del territorio, pazienza. Non ricorreremo certo al giudizio del consiglio di Stato.
Ma sarebbe proprio buffo che: ammettendo oggi pomeriggio un decreto ministeriale pubblicasse il modello unico in attuazione alla L35/12 ... allora da domani non lo consegni più? Ed un elettricista il quale ha già oggi quello che gli serve nell'attuale modulo e niente gli cambierebbe nel modulo nuovo, consegna la Dico ancora oggi e non la consegna altrettanto uguale domani?
Il Mise sul 37/08 non lo ha proprio capito; e persevera. E non ha soprattutto capito le intenzioni del legislatore:
https://documenti.camera.it/leg16/dossi ... 12005c.htm
Sugli altri argomenti mi sono già espresso: il concetto di rifacimento che porti all'obbligo di deposito per come si interessa il 37/08 (come ho detto prima, dal punto di vista dei regolamenti edilizi le procedure di controllo restano autonome), non può essere diverso dal rifacimento totale (tutto il resto, cioè qualunque esempio di rifacimento parziale, si chiama modifica).
Morale: non è scesa dall'alto (ed il Mise non si dimostra "alto" da moltissimo tempo) alcuna dichiarazione di scopo a beneficio dei burocrati comunali, e questi si sparpagliano di conseguenza; così trovi il dirigente del tuo Comune che ti ha detto quella cosa (l'avesse detta per fini di pratica edilizia, ma se lo ha detto riferendosi al 37/08 mamma mia!), ed il Comune di ponca che si adegua al legislatore.
Mantengo il giusto rispetto per il pericolo che segnalavi nella omessa professionalità e nella pratica sleale in caso si semplificasse troppo il deposito al Suap, ma ti faccio un esempio: prevenzione incendi.
E' in dubbio che ai VVFF debba essere asseverata la corretta installazione degli impianti? Certo che no, è obbligatorio pretenderla e dichiararla, con tanto di modulistica PIN finale (tale e quale alla pratica edilizia moderna).
Consegni ai VVFF le Dico dell'installato? No, le tieni (a disposizione Loro) nel tuo fascicolo come attività di prevenzione incendi.