Salve a tutti,
Apro il post per confrontarmi relativamente alla situazione di un condominio avente altezza antincendio > 24 mt. (l'altezza antincendio risulta essere di 24.25 mt.)
L'edificio, così com'è, è stato costruito nel 1955, e da allora non ha subito modifiche sostanziali.
Fino ad oggi, tale condominio è stato dichiarato con altezza minore di 24 mt.
Sto pensando alla applicazione della tolleranza per definire l'altezza antincendio, ma sto notando pareri discordanti: c'è chi dice che si può applicare la tolleranza definita dal DM 1983, e c'è chi mi da parere contrario.
La sua regolarizzazione comporterebbe, se non vado errato, siccome risulta un edificio esistente già prima dell'entrata in vigore D.M. 16/05/1987, unicamente ciò che viene specificato al Punto 8 del D.M. stesso.
E' corretto?
Rimane ovviamente la regolarizzazione secondo ciò che viene specificato dal nuovo D.M. 25/01/2019 (fondalmentalmente la Gestione della Sicurezza)
Un saluto
Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
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Re: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Le tolleranze non sono utilizzabili per determinare l'assoggettabilità o meno.
C'era una nota o circolare a riguardo, ma ora non ho tempo di cercarla.
Per il resto è come dici.
C'era una nota o circolare a riguardo, ma ora non ho tempo di cercarla.
Per il resto è come dici.
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Re: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Ciao Terminus,
Ti ringrazio del tuo parere, cerco la nota e la aggiungo al mio archivio,
Un saluto
Ti ringrazio del tuo parere, cerco la nota e la aggiungo al mio archivio,
Un saluto
Re: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Se Terminus si riferisce alla Nota prot. n. 3372 del 16-04-2009, effettivamente si sancisce l'applicazione delle tolleranze alle differenze tra "progetto" ed "eseguito". Diciamo però che la nota in questione è riferita specificamente alle autorimesse, non so se esiste qualche chiarimento più generale.
Re: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Ci sono anche alcune note tra Comandi VVF e Direzione regionale Lombardia, nelle quali si ribadisce il concetto generale: le tolleranze sono applicabili all'atto della verifica tra progettato e costruito.