Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Moderatore: Edilclima
Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
E' uscito il seguente decreto che modifica e integra il DM 246/87.
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione
- weareblind
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
La verifica dei rivestimenti di facciata la vedo una bella gatta da pelare...
Tom Bishop
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
ho letto un po' di fretta l'art. 2 e 3 del DM, ma sostanzialmente vanno adeguati tutti gli edifici > 12 m, predisponendo GSA e valutando i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate giusto?
- weareblind
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
No. O meglio, se per adeguati intendi migliorati lato gestionale sì, ma non materiale (diciamo fino a 54 m, cioè il 99%).
Tra 12 e 24 sono solo informazioni. Tra 24 e 54 sviluppo di un sistema di gestione, ma l'edificio te lo tieni così come è.
Per le facciate:
Art. 2 - Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
[...]
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Quindi edifici esistenti non abusivi non fanno nulla per le facciate.
Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.
Tra 12 e 24 sono solo informazioni. Tra 24 e 54 sviluppo di un sistema di gestione, ma l'edificio te lo tieni così come è.
Per le facciate:
Art. 2 - Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
[...]
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Quindi edifici esistenti non abusivi non fanno nulla per le facciate.
Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Più precisamente i requisiti sulle facciate si applicheranno:
- agli edifici di nuova costruzione
- agli edifici su cui si interviene per oltre il 50% delle facciate (per esempio per il rifacimento degli intonaci o l'installazione di cappotti), a meno che la pratica edilizia sia stata già avviata (atto abilitativo comunale).
- agli edifici di nuova costruzione
- agli edifici su cui si interviene per oltre il 50% delle facciate (per esempio per il rifacimento degli intonaci o l'installazione di cappotti), a meno che la pratica edilizia sia stata già avviata (atto abilitativo comunale).
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
avevo capito che il requisito sulle facciate andasse applicato anche ad edifici di altezza < 24 m e quindi non soggetti ai controlli VVF.1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
Concordo, circolare che anche io non ho mai applicato...Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Quindi per capirsi se in un condominio tinteggio le facciate facendo circa il 10/15% di toppe di intonaco non rientro nel decreto giusto?
- weareblind
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Art.2 c.3 esatto
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
In merito alle gestione antincendi, volevo chiedervi se secondo voi, visto che si parla comunque di vie di esodo anche per L.P. 0, non debba considerarsi una definizione estensiva del termine (purtroppo non scritta ne sul DM in questione, ne sul DM 16-5-87 n.246, ne negli allegati).
Ovvero se avendo una via di esodo non devo comunque occuparmi della sicura fruibilità della stessa, compreso quindi alzata, pedata, larghezza della scala, porta di uscita e se del caso senso di apertura e maniglioni antipanico, oltreché illuminazione di emergenza: se no, non è una via di esodo.
Questo andrebbe ben oltre quanto appare come un elenco di semplici informazioni antincendi per il livello in questione...
Ovvero se avendo una via di esodo non devo comunque occuparmi della sicura fruibilità della stessa, compreso quindi alzata, pedata, larghezza della scala, porta di uscita e se del caso senso di apertura e maniglioni antipanico, oltreché illuminazione di emergenza: se no, non è una via di esodo.
Questo andrebbe ben oltre quanto appare come un elenco di semplici informazioni antincendi per il livello in questione...
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Beh, il DM 2019 stabilisce solo misure gestionali e solo per LP2 ed LP3 prevede anche altro.
Poi gli edifici post 1987 e h>12m dovrebbero essere già adeguati al DM 1987 e qui il "dovrebbero" è in maiuscolo e grassetto, perchè è ovvio che senza obbligo di controllo VVF (e purtroppo anche con tale obbligo) si è fatto e si fa di tutto.
Poi gli edifici post 1987 e h>12m dovrebbero essere già adeguati al DM 1987 e qui il "dovrebbero" è in maiuscolo e grassetto, perchè è ovvio che senza obbligo di controllo VVF (e purtroppo anche con tale obbligo) si è fatto e si fa di tutto.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Dato per scontato che anche qua non controllerà mai nessuno, se non un professionista antincendi incaricato da un morigerato amministratore…
Si concorda sul fatto che come via di esodo devo verificare quanto detto, compresa l'illuminazione di emergenza che non è scritta neanche nel DM del 1987?
Si concorda sul fatto che come via di esodo devo verificare quanto detto, compresa l'illuminazione di emergenza che non è scritta neanche nel DM del 1987?
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Devi verificare e mantenere efficienti i sistemi che sono presenti o che eventualmente l'Assemblea decidesse di installare.
Se non c'è illuminazione di emergenza (il DM la prevede solo dal tipo c in poi) non c'è scritto da nessuna parte che deve essere installata.
Diverso il discorso se nell'edificio vi sono attività lavorative (uffici e simili) che dovranno fare la loro VDR ed eventualmente richiedere al Condomino gli adeguamenti necessari (come l'apertura dei portoni di ingresso), ma questa è un'altra faccenda.
Se non c'è illuminazione di emergenza (il DM la prevede solo dal tipo c in poi) non c'è scritto da nessuna parte che deve essere installata.
Diverso il discorso se nell'edificio vi sono attività lavorative (uffici e simili) che dovranno fare la loro VDR ed eventualmente richiedere al Condomino gli adeguamenti necessari (come l'apertura dei portoni di ingresso), ma questa è un'altra faccenda.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Siamo al dunque: primo rinnovo periodico (edificio soggetto al DPR 151) e c'è molto fumo al Comando
Vi risulta un modulo particolare (non credo proprio PIN) con cui fare la comunicazione al Comando dei vigili del fuoco dell’avvenuto adempimento agli adeguamenti? E voi inoltrate copia del documento (su questo, personalmente pensavo di no...) ?
Vi risulta un modulo particolare (non credo proprio PIN) con cui fare la comunicazione al Comando dei vigili del fuoco dell’avvenuto adempimento agli adeguamenti? E voi inoltrate copia del documento (su questo, personalmente pensavo di no...) ?
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Perchè affrettarsi, abbiamo un altro anno almeno.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Chiaro, non hai torto... semplicemente volevo chiudere il cerchio al primo rinnovo, senza aspettare altri 5 anni
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Eh, siete avanti....
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Buondì,
Un amministratore mi chiede, relativamente ad un edificio di civile abitazione < 24 mt, un preventivo per la redazione e l'adozione delle misure L.P.0. all'interno dello stesso.
Ovvero: trattasi di installare cartellonistica e mantenere in efficienza i sistemi,dispositivi, impianti ecc. (a grandi linee)
Premetto che fino ad oggi mi occupo di prevenzione incendi (Pratiche cartacee come gli Esami Progetto o SCIA, gestione dell'architettonico per il rispetto dei vari DM) e non ho mai redatto piani di sicurezza, ecc., raramente mi sono occupato di redarre della cartellonistica.
Ritengo che siano compiti più legati a chi si occupa di Sicurezza/cartellonistica; voi come vi comportate /vi state comportando?
Un saluto
Un amministratore mi chiede, relativamente ad un edificio di civile abitazione < 24 mt, un preventivo per la redazione e l'adozione delle misure L.P.0. all'interno dello stesso.
Ovvero: trattasi di installare cartellonistica e mantenere in efficienza i sistemi,dispositivi, impianti ecc. (a grandi linee)
Premetto che fino ad oggi mi occupo di prevenzione incendi (Pratiche cartacee come gli Esami Progetto o SCIA, gestione dell'architettonico per il rispetto dei vari DM) e non ho mai redatto piani di sicurezza, ecc., raramente mi sono occupato di redarre della cartellonistica.
Ritengo che siano compiti più legati a chi si occupa di Sicurezza/cartellonistica; voi come vi comportate /vi state comportando?
Un saluto
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Al mio comando dissentono su questo.
Mi dicono che, se uno sta presentando ora una scia, deve gia' farla considerando questo decreto (una nuova attivita, o spacciata per tale, non avrebbe l'anno per adeguarsi)... e fin qui ci puo' stare...
ma, presumo sulla scia di questa interpretazione, me la sono vista chiedere anche nel contesto di un sollecito per un rinnovo tardivo...
Sapete se qualche ditta di forniture antincendio si e' attrezzata con della cartellonistica adeguata alle richieste del Nuovo DM 25.01.2019???
Un saluto
- travereticolare
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
In attesa di Terminus ti dico la mia.
viewtopic.php?f=4&t=25770&p=168403&hili ... le#p168403
Entro maggio 2020/2021 devi aver attuato tutte le disposizioni, poi come dice Terminus la comunicazione verrà fatta ai VVF all'atto del successivo rinnovo dell'edificio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Confermo.
Il DM è in vigore ma da dei termini di adeguamento, che non sono ancora scaduti....
Quindi i VVF oggi non possono obbligarmi, tantomeno per un rinnovo tardivo (che a rigore non dovrebbero neanche accettare, ma su questo soprassediamo per il quieto vivere di tutti noi).
Poi, sotto i 54m, gli adempimenti sono abbastanza semplici: si tratta di organizzare della cartellonistica (o brochure) informativa per le misure preventive in esercizio e per quelle in emergenza. Il registro dei controlli ed i controlli periodici ci sono sempre stati.
Infine, in risposta a chi ritenesse che la ditta di manutenzione degli entintori può fornire il pacchetto preconfezionato uguale per tutti, direi che occorrerebbe fonire anche le informazioni specifiche sugli impianti rilevanti ai fini antincendio, in primis l'impianto elettrico condominiale e privato, l'impianto di adduzione gas condominiale e privato (posizione dei contatori, interruttori e valvole di intercettazione) e per fare un lavoro più completo, delle planimetrie con l'indicazione degli apprestamenti antincendio (estintori, idranti, attacco VVF), posizione di porte EI e filtri, ecc...; tutto questo non può far parte di un pacchetto preconfezionato ed inoltre vi potrebbero essere delle situazioni specifiche da valutare caso per caso.
Il DM è in vigore ma da dei termini di adeguamento, che non sono ancora scaduti....
Quindi i VVF oggi non possono obbligarmi, tantomeno per un rinnovo tardivo (che a rigore non dovrebbero neanche accettare, ma su questo soprassediamo per il quieto vivere di tutti noi).
Poi, sotto i 54m, gli adempimenti sono abbastanza semplici: si tratta di organizzare della cartellonistica (o brochure) informativa per le misure preventive in esercizio e per quelle in emergenza. Il registro dei controlli ed i controlli periodici ci sono sempre stati.
Infine, in risposta a chi ritenesse che la ditta di manutenzione degli entintori può fornire il pacchetto preconfezionato uguale per tutti, direi che occorrerebbe fonire anche le informazioni specifiche sugli impianti rilevanti ai fini antincendio, in primis l'impianto elettrico condominiale e privato, l'impianto di adduzione gas condominiale e privato (posizione dei contatori, interruttori e valvole di intercettazione) e per fare un lavoro più completo, delle planimetrie con l'indicazione degli apprestamenti antincendio (estintori, idranti, attacco VVF), posizione di porte EI e filtri, ecc...; tutto questo non può far parte di un pacchetto preconfezionato ed inoltre vi potrebbero essere delle situazioni specifiche da valutare caso per caso.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Da un colloquoio avuto con un Comandante VVF:
nessuna comunicazione dovuta ai VVF per adempimenti relativi a edifici non soggetti (inf a 24mt).
le attività sono proposte da società specializzate di consulenti alle associazioni di amministratori condominiali e credo che siano pacchetti copia-incolla di richiami normativi, un po di cartellonistica comporamentale e basta.
nessuna comunicazione dovuta ai VVF per adempimenti relativi a edifici non soggetti (inf a 24mt).
le attività sono proposte da società specializzate di consulenti alle associazioni di amministratori condominiali e credo che siano pacchetti copia-incolla di richiami normativi, un po di cartellonistica comporamentale e basta.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
E' la stessa impressione che ho anch'io, visto i costi con cui escono: non possono permettersi di fare sopralluoghi nè, quindi, alcun tipo di valutazione nel merito delle misure preventive...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Nè quindi alcuna indicazione di dove siano gli apprestamenti antincendio, quali siano, dove si trovino i contatori elettrici, le valvole gas, se vi siano o meno problemi sui percorsi di esodo (portoncini apribili verso l'interno magari con serrature elettriche e senza apertura manuale), ecc....
Bah.
Bah.