Buongiorno a tutti,
pongo il seguente quesito al fine di avere il vostro parere:
Decreto ministeriale 1/2/1986 (NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE E SIMILI) non prevede in alcun modo la presenza di un montauto elettrico per l’accesso all’autorimessa, solamente di una o due rampe.
Le circolari P 1563/4108 del 29 agosto 1995 e Circolare Ministero dell'Interno prot. n° 17223 del 20 dicembre 2013, stabiliscono le regole per ottenere una deroga automatica (‘generale’) in caso di autorimesse che non possano essere adeguate.
Non è chiaro se queste circolari permettano di accedere in deroga anche per le nuove costruzioni. (nota che in ogni caso non andrebbe presentato il progetto ai VVF, perché l’attività non è soggetta a prevenzione incendi).
Grazie
AUTORIMESSE E MONTACARICHI ELETTRICI
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