Attività 77 promiscua, cosa considero

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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weareblind
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Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da weareblind »

Buonasera a tutti, situazione:
- edificio 1927, da -2 a + 10 piani, 80% uffici e 20 abitazioni;
- attività 77, priva di RTV e Codice non cogente.
Domande:
- io non posso entrare nel merito di come hanno organizzato gli spazi privati ai vari piani. Domando affollamento (SOLO uffici, e privati nulla?) a tutti e verifico vie di fuga comuni, rilevazione zona comune, idranti zona comune? E poi metto, per i futuri nuovi affittuari, obbligo di max affollamento;
- da terra a ottavo ho una unica scala centrale ove, ad ogni piano, gli uffici e ascensori sbarcano. Non vedo altra soluzione che avere tutti sbarchi / uscite taglia fuoco, per avere scala protetta. Idem la scala, disassata per mono e decimo;
- proteggerei comunque con codice, per quanto possibile, che dite?
Terminus
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da Terminus »

Hai una 77 che può sfociare in una 71 (se superi le 300 presenze negli uffici) o anche in una 72 (se l'edificio è tutelato e se è prevista affluenza di pubblico negli uffici).....
Puoi applicare il DM 10/03/98, trattandosi per la maggior parte di luoghi di lavoro.
Ma hai sempre anche il DM 22/02/2006, che si applica a partire da 25 presenze.
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weareblind
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da weareblind »

Pubblico per nessuno, 72 no. 71 può essere, ma "dietro la porta" non ho idea di come sia fatto l'ufficio privato, né mi interessa.
In effetti, quello su cui voglio riflettere è proprio questo: restando sulla 77, per cui userò il Codice per quanto modellabile, iniettando DM 10 marzo 1998, COSA devo progettare e far approvare?
Tutto quello che c'è dietro le porte, ove inizia la parte privata e finisce la parte comune, secondo me no. Fatti loro. Tra l'altro, se facessi approvare le parti private, non potrebbero più modificarle se non facendo SCIA senza aggravio / modifiche non sostanziali ad ogni piè sospinto, che è senza senso. Io invece vorrei chiedere affollamento a tutti gli uffici, imporre una classe complessiva di compartimento (d'altronde sono tutti uffici), e progettare le parti comuni.
Che dite?
Ultima modifica di weareblind il sab giu 23, 2018 12:22, modificato 1 volta in totale.
Terminus
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da Terminus »

Chi ti dice che non hai la 71 ?
Io mi farei fare una dichiarazione dai vari titolari sulle presenze massime, che poi costituisce un tuo vincolo progettuale per la verifica delle vie di esodo ed un vincolo di esercizio per l'attività "condominiale".
E comunque anche se non avessi 71 perchè sotto le 300, certamente supereresti le 25 presenze complessive ed avresti comunque la necessità di ottemperare al DM 22/02/2006.
Se poi cambiano i fondelli interni delle varie uuii oppure modificano le postazioni, quello rientrerebbe nelle modifiche non sostanziali, ai fini dell'attività "condominiale", di pertienza dei singoli titolari sempre soggetti al DM 10/03/98.
Io quindi considererei la 77 (se <300) utilizzando il DM 22/02/06, con dichiarazione affollamenti massimi firmata dai titolari e da li vedrei cosa dover eventualmente derogare con una VDR secondo DM 10/03/98 (se serve uno sprazzo di RTO d'accordo,ma solo come supporto tecnico alla deroga).
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da weareblind »

Sempre grazie delle risposte, ma non ho esposto bene la perplessità.
Terminus ha scritto: sab giu 23, 2018 11:23 Chi ti dice che non hai la 71 ?
Potrebbe anche esserci, ma non credo me ne debba interessare. Ogni singola ragione sociale che dovesse superare, autonomamente, i 300, si farà la sua pratica. Io a loro domando gli affollamenti, e gli impongo la classe di compartimento, e null'altro.
Terminus ha scritto: sab giu 23, 2018 11:23 Io mi farei fare una dichiarazione dai vari titolari sulle presenze massime, che poi costituisce un tuo vincolo progettuale per la verifica delle vie di esodo ed un vincolo di esercizio per l'attività "condominiale".
Esattamente.
Terminus ha scritto: sab giu 23, 2018 11:23 E comunque anche se non avessi 71 perchè sotto le 300, certamente supereresti le 25 presenze complessive ed avresti comunque la necessità di ottemperare al DM 22/02/2006.
No, scusa, edificio del 1927, uffici dentro da una vita. Non mi pare si configuri il campo di applicazione del D.M. 22-2-2006.
Inoltre, appunto, il D.M. dovrei applicarlo ad un ufficio di per sé soggetto. Non ad un edificio civile promiscuo (promiscuo d'uffici, e promiscuo di civile abitazione insieme). Per me non è applicabile.

Torno al punto che più mi preme: io progetterei solo le parti comuni, acquisendo o imponendo dati di input agli/dagli affittuari, che saranno per me una black box, fino alla loro porta (idem condòmini civili).
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: sab giu 23, 2018 12:36 E comunque anche se non avessi 71 perchè sotto le 300, certamente supereresti le 25 presenze complessive ed avresti comunque la necessità di ottemperare al DM 22/02/2006.
Si qui ho sbagliato, non basta superare le 25 presenze, nel caso di uffici esistenti non sottoposti a modifiche sostanziali, occorre essere soggetti.
Ma, se superi le 300 presenze complessive il DM 22/02/06 si applica anche ad attività preesistenti, non soggette a ristrutturazioni, ma che non hanno mai richiesto il CPI o presentato esami progetto. Nella fattispecie il Titolo IV.

Come specificato nella Nota 15958 del 11/11/10:
"Ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze va riferito alla somma di quelle relative al singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffi-ci come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006."

Comunque anch'io progetterei le parti comuni, lasciando ai singoli titolari gli oneri di sicurezza all'interno dei loro uffici, esplicitando le norme di esercizio come vincolo per ciascuno di loro.
La tua è un'attività condominiale ed il titolare sarà l'amministratore pro-tempore, che gestirà le parti comuni.
Per quanto riguarda gli addetti antincendio, nominati da ciascun datore di lavoro, questi dovranno fare capo ad un preposto responsabile del coordinamento, individuato tra di loro, il quale dovrà anche interessarsi della sorveglianza e controlli periodici delle parti comuni.
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da weareblind »

Grazie della celere e dettagliata risposta, io uffici ne vedo pochissimi. Senza ombra di dubbio le 300 presenze totali le supero... ma adesso mi leggo le circolari, poi ti disturbo. Se il mezzo kg di patate, riso e cozze me lo consente.
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da weareblind »

La circolare P694 e il chiarimento 15958 mi fanno sommare gli uffici come affollamento (e adesso devo vedere di non avere abitazioni... mi sa che ce le ho...).
A questo punto, oltrepassati le 300 presenze di soli uffici, se ho ben capito:
- non è una 73;
- è una 71 (> 300) o una 77.2.B (42 m)?
- non applico il D.M. 16/05/1987 perché è per solo per civile abitazione (punto 1.0 del decreto), che per me è residuale. Ma, dal disposto del chiarimento di cui sopra, devo allora davvero usare il D.M. 22/2/2006 e non DM 10/03/1998?
- oppure l'applicazione del chiarimento genera solo l'assoggettabilità, ma non la norma da applicarsi?
- resta l'assunto che, dentro i singoli uffici, non ci metto il naso e progetto solo le parti comuni?
La situazione è tra l'altro più complessa, ma prima sviscero fino in fondo questo passaggio.
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da Terminus »

Secondo me devi applicare il Titolo IV del DM 22/02/06, indipendentemente dall'avere una 71 oppure una 77 (dato che non è utilizzabile il DM 246/87), visto che l'utilizzo prevalente è quello di uffici.
Certo non è una passeggiata, avendo prescrizioni anche per la reazione al fuoco dei materiali e questo ti fa ficcare il naso anche all'interno delle varie attività..... sicuramente si dovrà pensare a qualche deroga (tra l'altro vani scala a prova di fumo) da fare con il DM 10/03/98.
Non è che hai anche l'edificio vincolato ?
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

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Per ora no. Nel senso che non me l'hanno notificato, ma secondo me si... è entro i 300 m dal Duomo di Milano.
Adesso riflettevo però sulle 300 presenze. Se non ci arrivo... diventa 77 senza regola tecnica? O 77 con applicazione comunque del D.M. 22 febbraio 2006?
E le presenza, sulla base della metratura / destinazione d'uso di ogni singolo ufficio privato, o da una dichiarazione di quell'ufficio?
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

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Uhmmm
Se superi le 300 hai la 71 ed applichi il titolo IV del DM 2006
Se non superi le 300 avresti la 77, ma comunque in edificio destinato ad uffici e quindi sempre provvisto di norma tecnica.
Ora non essendoci ristrutturazione, sembrerebbe rimanere fuori dal campo si applicazione.
Ma c'è la circolare P571 del 08/05/2007 che prevede per gli interventi di adeguamento parziali, che sicuramente dovrai fare, sono applicabili i titoli II e III per quanto oggetto di modifica.

Per le presenze contemporanee la Nota P657 del 03/07/2007 afferma che vadano necessariamente computate con gli indici contenuti nel DM e non con dichiarazioni del/dei titolare/i.
Se hai edificio vincolato ti viene a favore per l'ottenimento delle deroghe.
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Re: Attività 77 promiscua, cosa considero

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: sab giu 23, 2018 19:36 Uhmmm
Se superi le 300 hai la 71 ed applichi il titolo IV del DM 2006
Confermo.
Terminus ha scritto: sab giu 23, 2018 19:36 Se non superi le 300 avresti la 77, ma comunque in edificio destinato ad uffici e quindi sempre provvisto di norma tecnica.
Ora non essendoci ristrutturazione, sembrerebbe rimanere fuori dal campo si applicazione.
Ma c'è la circolare P571 del 08/05/2007 che prevede per gli interventi di adeguamento parziali, che sicuramente dovrai fare, sono applicabili i titoli II e III per quanto oggetto di modifica.
Uhm, ho un margine di dubbio. Una modesta parte è abitativa, e io devo progettare solo parti comuni. Non progetto più gli uffici, ma solo la fuga comune / lo spazio comune. Non so se applico il DM 22-2-2006 e/o sue circolari.
Terminus ha scritto: sab giu 23, 2018 19:36 Per le presenze contemporanee la Nota P657 del 03/07/2007 afferma che vadano necessariamente computate con gli indici contenuti nel DM e non con dichiarazioni del/dei titolare/i.
Si, in difformità al parere del Comando proponente, e della direzione regionale, tra l'altro.
Ne deriva che, in assenza di pubblico, e con soglia di 300, con 3.000 mq adibiti ad uso ufficio sono sopra soglia.
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