nuova regola tecnica autorimesse

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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erx
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nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da erx »

ciao a tutti.
nella nuova regola tecnica per le autorimesse non si fa alcun riferimento alle caratteristiche della rampa (pendenza, larghezza e raggio di curvatura).
Devo rifarmi al vecchio DM 01-02-86? credo di no, perchè a un corso il comandante dei VVFF disse che o si applica un DM o l'altro.
il mio problema nasce dal fatto che, poichè la pendenza e il raggio di curvatura della rampa di una vecchia autorimessa non rispetta il dm dell'86 ho chiesto una deroga che mi è stata concessa a patto di avere, tra l'altro, maggiore areazione. il condominio non vuole spendere i molti soldi necessari alla realizzazione delle nuove aperture, per cui ho pensato di seguire il DM 21-02-17 (senza software).
premesso che, ovviamente, andrò a parlare con un funzionario, vorrei avere il vostro parere in merito alle caratteristiche della rampa.

grazie, erx
etec83
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da etec83 »

A quanto ne so nel nuovo decreto le dimensioni e le caratteristiche della rampa non sono richieste.
Ovviamente ci sono da rispettare i regolamenti comunali applicabili e nel caso in cui la rampa deve essere utilizzata quale via d'esodo la stessa non può avere pendenza superiore all'8%.

Comunque stai bene attento ad utilizzare il nuovo decreto molto spesso risolve dei problemi, ma ne aggiunge altri.
Vedi larghezza di eventuali scale.
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Terminus »

Già, soprattutto il fatto che non sono utilizzabili le rampe per l'esodo......
Cosa secondo me assurda, dato che basterebbe provvedere di gradini laterali o centrali per assimilarle a rampre scale e per i disabili comunque occorrono misure supplementari in ogni caso.
Trevize
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

guarda, Terminus... forte del fatto che ce ne avevi gia' accennato, ho provato ad proporre l'idea di gradinare il centro di una rampa esistente (quindi >>8%) al funzionario VVF che ci ha tenuto il corso sulla RTV...
La ha piu' o meno apostrofata come follia invereconda!!!

Che poi voglio proprio vedere se sia preferibile (sia da soli che in due) aiutare un disabile spingendolo su una rampa a pendenza appena inferiore al 20%... piuttosto che sollevandolo tramite una rampa di scale larga 120.

E poi, francamente, credo che, nemmeno sul nuovo, nessuno si sogni di prevedere rampe da almeno 35 metri per coprire un piano di dislivello.

BHA!
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Terminus »

Questi funzionari dovrebbero gentilmente spiegami la ragione di tale impedimento.
La rampa del 20% è impraticabile per il disabile ed anche per la signora Maria in là con gli anni, se poi fosse bagnata potrebbe costituire un rischio anche per i normodotati.
Detto questo che differenza c'è tra una rampa di gradini posti a lato della rampa o al centro della stessa con le normali rampe di scale ?
Il diverso rapporto pedata/alzata ? La necessità di avere oltre 15 gradini consecutivi ?
Tutte cose superabili (se riesco a fare dei gradini laterali, li faccio anche secondo i rapporti normalmente accettati) e imho di scarsa rilevanza nel caso di rampe scoperte e/o ben illuminate.
Insistendo nel divieto, non potrebbero essere accettate neanche le normali rampe di scale per le stesse ragioni......
C'è qualcos'altro che mi sfugge ?
erx
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da erx »

vi ringrazio per le vostre risposte.
Suppongo che, per quanto riguarda le caratteristiche non normate ciascun comando deciderà a modo suo.
Vediamo un po' ...
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weareblind
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da weareblind »

Curiosità, ma il corsello ha larghezza minima? Mi parrebbe di no (ma non progetto autorimesse).
erx
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da erx »

Questa è un'altro dei valori che non sono riportati nel nuovo DM.
ho fatto la domanda relativa alla rampa perchè era il parametro che non posso rispettare col vecchio DM.
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grifo68
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da grifo68 »

weareblind ha scritto: ven nov 10, 2017 19:33 Curiosità, ma il corsello ha larghezza minima? Mi parrebbe di no (ma non progetto autorimesse).
no, non è prevista... io l'ho appena usato per una autorimessa (piccolina... 400 mq unico piano primo interrato) dove c'erano strettoie < 3 m. che avevano fatto propendere il precedente progettista per chiedere (ed ottenere) autorizzazione di deroga con l'installazione di idrante... arrivo io, faccio la mia porca figura :mrgreen: .... dimensiono le aperture di aerazione con il carico di incendio che mi sono procurato da uno studio francese che definiva i poteri cal di diverse autovetture facendo una media e moltiplicando per il numero max di auto presenti (12)... controllo l'off-set < 30 m tra le varie aperture... verifico ovviamente impianti e strutture, poi arriva il funzionario dei VVF (uno che conosco bene) che da' un'occhiata fuori dal cancello e mi fa "mi sembra tutto ok" e rilascia verbale positivo... neanche la soddisfazione di analizzare insieme la tabellina estratta dallo studio francese :( comunque i condomini contenti perché non hanno dovuto mettere l'idrante (anche se in effetti non ho capito bene il "grado di sicurezza equivalente" di un idrante rispetto ad un corsello inferiore a quanto previsto...), il funzionario probabilmente manco sapeva del nuovo DM perché credo che la mia relazione non l'abbia neanche letta e nella sua testa sia comunque uscito con il vecchio DM, anche se non ha preso uno straccio di misura... beh, comunque ho asseverato io e amen
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weareblind
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da weareblind »

Sapete che a me paiono sviste? Boh...
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grifo68
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da grifo68 »

weareblind ha scritto: lun nov 13, 2017 19:13 Sapete che a me paiono sviste? Boh...
dici il fatto che non abbiano messo dimensioni per i corselli? boh.... io in realtà non ho mai capito benissimo il senso ai fini della sicurezza di avere i corselli da 4,50 m e 5 di fronte a box e posti auto... facilitare le manovre? ok, ci sta (penso ai sacramenti che si tirano giù nei silos quando si deve uscire dal posto auto se non si ha una smart), però ai fini della sicurezza antincendio? agevolare il deflusso delle auto in caso di emergenza? ma se scoppia un incendio non credo che la "procedura" preveda che la gente scenda in autorimessa e tenti di portarsi via la macchina... ok con quello che costano, qui a Genova magari lasci nel pericolo la moglie ma per la macchina ti immoli :mrgreen: ... non dico che il senso non ci sia, è che io non riesco a capirlo. Per questo non penso ad una dimenticanza (perché invece altri parametri dimensionali tipo altezza ecc li hanno indicati)
Trevize
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

Secondo me invece e' corretto.
Le dimensioni minime delle corsie di manovra o comunque le caratteristiche non strettamente pertinenti la prevenzione e la sicurezza antincendio non devono essere normate dai VVF, bensi da altri organi (credo che di fatto ora si debbano guardare i regolamenti comunali... penso ad esempio al metro del camino sopra al colmo del tetto, che nella mia citta' so essere un requisito comunale, non VVF).
l'importante e' che l'utente possa fuggire (a piedi) e il soccorritore intervenire (non certo entrando con l'autobotte sulle solette interne dell'autorimessa)
Il problema e' nostro... che non possiamo prepararci uno schemino univoco.. ma dobbiamo andare a scartabellare i regolamenti locali... (oppure continuare ad usare quelle del DM '86)
La cosa che fa veramente arrabbiare e non poter beneficiare della nuova "prospettiva" offerta dalla RTV per risolvere autorimesse esistenti. Penso alle tipiche autorimesse condominiali, interrate, non accessibili di fatto ai disabili (se non comunico con un ascensore non posso certo farlo parcheggiare) per il solo motivo che le scale, esistenti, sono da 90 a 110 cm, o perche' le rampe sono ripide...
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grifo68
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da grifo68 »

Trevize ha scritto: mar nov 14, 2017 11:37 La cosa che fa veramente arrabbiare e non poter beneficiare della nuova "prospettiva" offerta dalla RTV per risolvere autorimesse esistenti.
perché? nel campo di applicazione dice che può essere utilizzata, in alternativa al vecchio DM, sia per le nuove che per le esistenti... mi sono perso qualcosa?
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da ildubbio »

grifo68 ha scritto: lun nov 13, 2017 14:05 mi sono procurato da uno studio francese che definiva i poteri cal di diverse autovetture facendo una media e moltiplicando per il numero max di auto presenti
potresti dare il riferimento di questo studio?
grazie mille
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da ildubbio »

Trevize ha scritto: mar nov 07, 2017 14:01 guarda, Terminus... forte del fatto che ce ne avevi gia' accennato, ho provato ad proporre l'idea di gradinare il centro di una rampa esistente (quindi >>8%) al funzionario VVF che ci ha tenuto il corso sulla RTV...
La ha piu' o meno apostrofata come follia invereconda!!!
Terminus ha scritto: mar nov 07, 2017 21:15 Questi funzionari dovrebbero gentilmente spiegami la ragione di tale impedimento.
che differenza c'è tra una rampa di gradini posti a lato della rampa o al centro della stessa con le normali rampe di scale ?
Qualcuno anche alla luce di questo viewtopic.php?f=4&t=24058
ha chiarito se lungo la rampa carrabile, diciamo sul lato della rampa, è possibile prevedere una scala di esodo (con larghezza 120 cm :( ).
Io condivido le perplessità di Terminus: non vedo perchè dovrebbe essere impedita.

In ogni caso mi piacerebbe che qualcuno dei più esperti si esprimesse sulla quanto ho posto nell'altro messaggio (di cui al link di sopra)
grazie
Trevize
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

Ovviamente ho posto nuovamente il quesito ad altri funzionari.
Secondo alcuni bisogna restringere la rampa (ammesso di starci con le misure), riservando almeno 1,20 mt alla porzione "scala di esodo" che deve avere gradini ed una balaustra di separazione dalla corsia.
Nel caso (scontato) che la corsia, a questo punto, risulti inferiore a 4,5 mt, occorre prevedere anche il semaforo (anche se questo non viene detto espressamente dal nuovo codice, se non sbaglio.)
se non abbiamo almeno 3m + 1,20m... allora il varco non si puo' proprio piu' usare come esodo.
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da ildubbio »

Trevize ha scritto: gio mar 22, 2018 17:09 Ovviamente ho posto nuovamente il quesito ad altri funzionari.
Secondo alcuni bisogna restringere la rampa (ammesso di starci con le misure), riservando almeno 1,20 mt alla porzione "scala di esodo" che deve avere gradini ed una balaustra di separazione dalla corsia.
Nel caso (scontato) che la corsia, a questo punto, risulti inferiore a 4,5 mt, occorre prevedere anche il semaforo (anche se questo non viene detto espressamente dal nuovo codice, se non sbaglio.)
se non abbiamo almeno 3m + 1,20m... allora il varco non si puo' proprio piu' usare come esodo.
"Secondo alcuni" insomma non vi è grande chiarezza.
il semaforo? mba'...da un lato si dice che le nuove RTV non impongono criteri dimensionali, dall'altro si rinvia alle previsioni del vecchio dm...
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

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Considerando che una rampa a doppio senso dovrebbe avere di partenza almeno 450cm di larghezza, a meno di non essere già in deroga, inserendo una rampa da 120, rimarrebbero 330cm liberi.
Siccome il codice non prevede larghezze minime per la rampa, i VVF dovrebbero accettarla così com'è.
Se proprio facessero i complicati, ci sarebbe sempre l'ipotesi semafori, come da vecchie deroghe automatiche.
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: sab mar 24, 2018 11:42 Considerando che una rampa a doppio senso dovrebbe avere di partenza almeno 450cm di larghezza, a meno di non essere già in deroga, inserendo una rampa da 120, rimarrebbero 330cm liberi.
Siccome il codice non prevede larghezze minime per la rampa, i VVF dovrebbero accettarla così com'è.
Se proprio facessero i complicati, ci sarebbe sempre l'ipotesi semafori, come da vecchie deroghe automatiche.
A proposito della interpretazione del Codice:
4. Le scale d'esodo devono consentire l'esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine:
a. i gradini devono avere alzata e pedata costanti;
b. devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.

b. devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.
ogni quanto????????
il limite di 15 gradini di alcune norme vigenti non viene indicato da nessuna parte, mentre il limite minimo può essere anche 1 gradino segnalato (se non evitabile)

come ci si orienta?
ho 16 alzate...va bene?
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

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In mancanza di specifiche indicazioni i VVF non potrebbero opporsi alla tua soluzione.
Il Regolamento edilizio locale dovrebbe dire qualcosa a riguardo.
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

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Terminus ha scritto: sab mar 24, 2018 12:19 In mancanza di specifiche indicazioni i VVF non potrebbero opporsi alla tua soluzione.
Il Regolamento edilizio locale dovrebbe dire qualcosa a riguardo.
altra cosa poco chiara:
L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento può essere verificata imponendo che ciascun locale sia completamente coperto in pianta dalle aree di influenza delle aperture di smaltimento ad esso pertinenti.

Nel testo che sto adoperando, il commento usa al posto di "locale" il termine "compartimento". Ma la norma fa riferimento ai locali.

Ora...nel caso della suddivisione in box? che si fa? come faccio a rispettare il punto 8 di V.6.5.7? devo fare SEMPRE delle aperture sulle serrande in modo che ogni box abbia la sua fonte (almeno minima) di ventilazione SEa??
non vedo altre possibilità
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

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Se vuoi ottemperare anche al V6.6, sei ben oltre il vecchio rapporto 1/100.
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mer mar 28, 2018 09:31 Se vuoi ottemperare anche al V6.6, sei ben oltre il vecchio rapporto 1/100.
quella del V6.6 è alternativa alla strada ordinaria.
tra l'altro la lettera c) non la capisco tecnicamente.
se ho una apertura anche di 0,20 mq direttamente verso l'esterno, allora niente verifica atmosfere esplosive. Altrimenti devo avere il 30% (1/3 dell'altezza...) della basculante aperta, indipendentemente dalla superficie/volume del box e indipendentemente dalla superficie della stessa basculante. Non capisco.
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Terminus »

Le condizioni di cui al V6.6 sono praticamente obbligatorie, a meno di non sobbarcarsi una classificazione ATEX di tutti i box e conseguente adeguamento degli impianti elettrici....
Quale lettera c) ?
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

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Terminus ha scritto: mer mar 28, 2018 10:23 Le condizioni di cui al V6.6 sono praticamente obbligatorie, a meno di non sobbarcarsi una classificazione ATEX di tutti i box e conseguente adeguamento degli impianti elettrici....
quindi di fatto i locali devono essere tutti ampiamente aerati
Terminus ha scritto: mer mar 28, 2018 10:23 Quale lettera c) ?
scusa... lettera a) terzo punto di v.6.6
Trevize
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

Ciao a tutti.
Ho una (ulteriore) domanda sul fantomatico codice + RTV Autorimesse.
Quando un punto "V" della RTV non fa esplicito riferimento al capitolo S, devo applicarlo o meno?
Provo a spiegarmi con un esempio, per rendere meno vaga la domanda.

V.6.5.5. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Qui si prescrivono 6 obblighi e/o divieti, ma non si fa menzione a punti del capitolo S.5 o anche solo banalmente a livelli di rischio da assergnare. In gran parte le prescrizioni concordano se assegnassi livello 1 e lo elaborassi nella sua (non banale) interezza... quindi il problema e' marginale, ma, a rigor di logica, secondo voi li devo applicare pedissequamente entrambi?? (ad esempio, in S.5.3 si parla di carico d'incendio... ma mi eviterei volentieri di calcolarlo)

Grazie.
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Terminus »

Le RTV sono integrative alle disposizioni dei capitoli S, i quali pertanto devono essere sempre applicati nella loro interezza, fatte salve le specificazioni contenute appunto dei capitoli V pertinenti.
ildubbio
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da ildubbio »

Trevize ha scritto: mer mar 28, 2018 15:59 Ciao a tutti.
Ho una (ulteriore) domanda sul fantomatico codice + RTV Autorimesse.
Quando un punto "V" della RTV non fa esplicito riferimento al capitolo S, devo applicarlo o meno?
Provo a spiegarmi con un esempio, per rendere meno vaga la domanda.

V.6.5.5. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Qui si prescrivono 6 obblighi e/o divieti, ma non si fa menzione a punti del capitolo S.5 o anche solo banalmente a livelli di rischio da assergnare. In gran parte le prescrizioni concordano se assegnassi livello 1 e lo elaborassi nella sua (non banale) interezza... quindi il problema e' marginale, ma, a rigor di logica, secondo voi li devo applicare pedissequamente entrambi?? (ad esempio, in S.5.3 si parla di carico d'incendio... ma mi eviterei volentieri di calcolarlo)

Grazie.
si. le RTO si applicano integralmente e, se emanate, tenendo conto delle specifiche delle RTV (che quindi completano e integrano le RTO con misure specifiche).
Diversamente sarebbe come dire che, stando alla RTV, per l'esodo non bisogna fare nulla.
Per forza devi assegnare il livello di prestazione. Il calcolo di qf in fin dei conti dovrai farlo comunque (o esplicito o con dati statistici) anche per altre strategie
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

si. le RTO si applicano integralmente
Per forza devi assegnare il livello di prestazione
Si, avete ragione... ammetto che dopo 200 pagine di gabole mi sono fatto prendere dallo sconforto :D
Ultima modifica di Trevize il gio apr 05, 2018 14:10, modificato 1 volta in totale.
Trevize
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

Terminus ha scritto: mer mar 28, 2018 10:23 Le condizioni di cui al V6.6 sono praticamente obbligatorie, a meno di non sobbarcarsi una classificazione ATEX...
Ciao a tutti.
Per quanto riguarda il 30% di aerazione sui basculanti... ho trovato il seguente articolo che delinea la possibilità' di fare una valutazione ATEX "qualitativa" appoggiandosi alla CEI 31-35/A

https://sga-ingegneria.it/notizie-in-pr ... -2015.html

Che ne pensate?
Terminus
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Terminus »

Occorre leggere attentamente il paragrafo GF-1 della CEI.
1) si prescrive il rispetto delle norme antincendio (viene citato il vecchio DM ovviamente visto che la CEI è del 2012), ma se approcciamo conla RTO/RTV, la norma diventa questa.
2) gli autoveicoli non devono avere perdite di carburante e se avvengono perdite durante il ricovero è necessario intervenire rapidamente per la neutralizzazione con idonei apprestamebti che devono essere predisposti e disponibili (materiali assorbenti)
3) gli autoveicoli devono essere mantenuti in efficienza e revisionati come per legge
4) le autorimesse devono essere adeguatamente ventilate; in particolare le corsie devono avere superfici libere di ventilazione naturale distribuite sui due lati opposti.

Analizzando con attenzione, non mi sembra per nulla scontato l'approccio semplificato.
1) se approccio con la RTO/RTV ritorno alla prescrizione della ventilazione sui singoli box, che devo rispettare.... è un serpente che si morde la coda
2) intervento rapido da parte di chi ? Con quali procedure ? Predisporre un piano di emergenza, formare il privato cittadino che detiene ogni posto auto ? Predisporre un kit di materiale assorbente è la cosa più semplice, ma per il resto.....
3) cosa ovvia, ma deve essere esplicitamente indicata nelle condizioni di esercizio. Il titolare/amministratore cosa dovrebbe fare per stare tranquillo ? Farsi dare copie delle revisioni periodiche di tutte le autovetture ?
4) adeguata ventilazione, ma per i singoli box il vecchio 1/100 non è adeguato ad evitare concentrazioni di vapori infiammabili (lo stabilisce la stessa RTV) quindi si ritorna al requisito del 30%, altrimenti si dovrebbe passare alla classificazione quantitativa.
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

Grazie, Terminus. Sempre impeccabile.
1) se approccio con la RTO/RTV ritorno alla prescrizione della ventilazione sui singoli box, che devo rispettare.... è un serpente che si morde la coda
Su questo sono d'accordissimo. E' evidente che l'autore dell'articolo tenta di creare un varco tra le due normative per far valere il vecchio approccio nel nuovo contesto. Non ho ancora letto il GF-1 della CEI (me lo devo procurare) ma dai toni dell'articolo gia' era evidente il tentativo di salto mortale.
2) gli autoveicoli non devono avere perdite di carburante e se avvengono perdite durante il ricovero è necessario intervenire rapidamente per la neutralizzazione con idonei apprestamebti che devono essere predisposti e disponibili (materiali assorbenti)
3) cosa ovvia, ma deve essere esplicitamente indicata nelle condizioni di esercizio. Il titolare/amministratore cosa dovrebbe fare per stare tranquillo ? Farsi dare copie delle revisioni periodiche di tutte le autovetture ?
Bhe... questo non lo vedo come grande problema. lo si scrive nella gestione della sicurezza e nei divieti (dopotutto nel V.6.5.5. si fa gia' ampio obbligo di predisporre cartellonistica) e chi non ottempera diventa responsabile della propria mancanza in caso di controversia. un po' come si fa con i 10 litri di liquidi infiammabili in cantina.
Inoltre, gli adempimenti a cui fai menzione (revisione circuiti carburante, intervento con sabbia) sono gia' ampiamente ed esplicitamente richiesti in V.6.5.5.
4) le autorimesse devono essere adeguatamente ventilate; in particolare le corsie devono avere superfici libere di ventilazione naturale distribuite sui due lati opposti.
Bhe, e' indubbio che la ventilazione dei corselli deve essere adeguata. anzi, deve essere migliore che con il D.M. dell'86. Questo perche' dovrei applicare sia il 25esimo (rinunciando alla formula V.6.5.7.6) che i 20/30 metri di area di influenza per ogni apertura SEa, sia le dimensioni minime per ciascuna apertura, etc etc etc.

Ho cercato nei cataloghi di produttori di basculanti... anche volendo farglieli cambiare (sarebbero solo 80) non esistono in commercio serramenti conformi al V.6.6.1.a.

Insomma... la conclusione e' che il codice e', di fatto, non applicabile ad autorimesse con suddivisione a box???
Trevize
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Re: nuova regola tecnica autorimesse

Messaggio da Trevize »

Ciao a tutti.
Segnalo che ho presentato un istanza valutazione progetto con il "codice" appellandomi al GF1 della CEI 31-35/A per "riportarmi" al centesimo di ventilazione dei box.
Ho appena ricevuto approvazione del progetto, senza prescrizioni ulteriori.

Ribadisco... non non sto dicendo che questa sia una soluzione generale... anzi, concordo che sia molto tirata.
Dico solo (per quel che puo' valere) che ho sottoposto la cosa al comando (con dovizia di dettagli e trasparenza) e che non hanno sollevato obiezioni in merito.
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