PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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travereticolare
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PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Mi ritrovo alle prese con una S.C.I.A. dei Vigili del Fuoco per l'attività 77.1.A di un condominio adibito a civile abitazione di altezza antincendi compresa tra 24 e 32 m (altezza effettiva pari a 25,50 m), l'attività è da intendersi come nuova attività insediata in edificio esistente, ora il problema è il seguente, come certifico la resistenza al fuoco delle strutture portanti?

In base alla norma i punti che dovrei applicare nel caso in oggetto, edificio esistente,sono le disposizioni contenute nel punto 8 del D.M. 16/05/1987 n.246 ed in questo paragrafo non mi parla nè della resistenza al fuoco delle strutture nè come calcolarla.

Il problema si accentua in quanto al piano terra ho dei negozi (uffici con presenza di persone < 25 e negozi ad uso terziario) e dovrei capire come certificare la soletta di separazione tra questi ultimi ed il piano primo adibito ad uso civile.

Cosa mi consigliate di fare normativamente parlando? io sarei propenso a non certificare la resistenza al fuoco visto che la norma non me ne parla, corretto?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
buge
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da buge »

non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso è indicato "REI 60": vuoi fare un edificio R 15 (estremizzo) con vano scala REI 60?
etec83
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da etec83 »

buge ha scritto: mer ott 25, 2017 09:19 non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso è indicato "REI 60": vuoi fare un edificio R 15 (estremizzo) con vano scala REI 60?
Sì, ma lui dice che siccome è esistente deve applicare solo il punto 8.
Non sono proprio convinto sia così.
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travereticolare
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da travereticolare »

IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso è indicato "REI 60"
ok, su quel paragrafo ci sono, ma non l'ho preso in considerazione in quanto il mio edificio è esistente ed io pensavo di adeguarmi solamente al punto 8 del DM che non parla minimamente di resistenza al fuoco.

In ogni caso non credo che dovrei certificare il vano scala REI 60 in quanto (dato che ho omesso) la massima superficie di competenza di ogni scala per piano non eccede i 500 m2 e assicuro l'accostamento dell'autoscala al condominio e quindi seguendo la Tabella A quel REI 60 che è riportato è da applicare solamente agli elementi di suddivisione tra i compartimenti, e siccome nel mio caso ho un compartimento unico di superficie inferiore a 6.000 m2 non certifico nulla 60

A questo punto chiedo conferma del ragionamento...
Sì, ma lui dice che siccome è esistente deve applicare solo il punto 8.
Non sono proprio convinto sia così.
perché non sei convinto? :roll: come consiglieresti di procedere, seguendo il DM nella sua interezza?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
buge
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da buge »

chiedo scusa, non avevo letto che l'edificio è esistente. In tal caso me ne fregherei della resistenza al fuoco delle strutture (a meno che una delle unità non sia assoggettata a DPR 151 o regola tecnica verticale, solo per questa unità).
Immagino che il criterio sia: edificio nuovo, lo facciamo come si deve.
Edificio esistente: come si fa a bussare a tutti i condomini e dirgli: sapete, dobbiamo rendere resistenti al fuoco tutte le travi e pilastri che avete in casa: ci vorrà qualche giorno di operai vari che verranno in casa vostra....la prima risposta credo sarebbe: questa è casa mia e nn vi faccio entrare.
Improponibile. Quindi edificio esistente lo lasciamo come è
Terminus
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da Terminus »

Agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM 16/05/1987, purchè non siano stati sottoposti a ristrutturazioni con modifiche sostanziali (rifacimento scale, sopraelevazioni, ecc..) si applicano unicamnete le disposizioni di cui al punto 8 dello stesso DM.
In questo caso, non è richiesta alcuna certificazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco sull'edificio.
Se l'edificio è provvisto di CT o di autorimessa, questi ambienti obbediranno ovviamente alle rispettive norme verticali, che prevedono strutture portanti e di separazione qualificate.

Se invece nell'edificio esistente, si va ad insediare una nuova e diversa attività, come uffici, negozi soggetti, per questi (e solo per questi) dovranno essere rispettate le norme verticali relative compresi i requisiti R/EI delle strutture portanti e separanti.
Trevize
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da Trevize »

Vedo che e' prassi, in questo tipo di edifici ("b",tra 24 e 32 metri, precedenti il DM.1987) fare i seguenti interventi:
- Ventilazione vano corsa (se chiuso) con canali verso l'esterno,non necessariamente EI di sezione > 0,05mq
- Ventilazione vano macchine con 0,05mq (Sia che sia ubicato sopra o sotto al vano corsa) con finestre o canali verso l'esterno, non necessariamente EI.
Non conosco, pero', la provenienza normativa di tale obbligo (non applicandosi il punto 2.5 del DM 16/05/1987).
Chiedo perche' non vorrei mi sfuggisse qualcosa altro che dovrei far fare...

A giudicare dal famigerato punto 8 gli obblighi di fatto sarebbero solo (banalizzando un po' la descrizione...):
- semplice porta >REI30 a separazione da vano macchine ascensore e da scantinati.
- Mantenimento in efficienza degli impianti "documentati" esistenti, con le caratteristiche presatazionali originali (tipicamente idranti bipiano allacciati all'acqua sanitaria) (chiarimento P1362/4122 del 24/10/2004)

Dimentico nulla?
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travereticolare
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Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

Messaggio da travereticolare »

Vedo che e' prassi, in questo tipo di edifici ("b",tra 24 e 32 metri, precedenti il DM.1987) fare i seguenti interventi:
- Ventilazione vano corsa (se chiuso) con canali verso l'esterno,non necessariamente EI di sezione > 0,05mq
- Ventilazione vano macchine con 0,05mq (Sia che sia ubicato sopra o sotto al vano corsa) con finestre o canali verso l'esterno, non necessariamente EI.
Non conosco, pero', la provenienza normativa di tale obbligo (non applicandosi il punto 2.5 del DM 16/05/1987).
Il motivo per cui si effettuano tali aperture di aerazione deriva dal fatto che si applica il D.M. 15/09/2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Anche se la vecchia attività 95 secondo il DM 16/02/1982 riguardante i vani ascensori e montacarichi è stata eliminata, gli ascensori devono essere costruiti e mantenuti a regola d'arte e rispettare specifiche normative di sicurezza ed esercizio a prescindere dalla RTV. Per cui tale DM va sempre applicato qualora hai un ascensore in un'attività soggetta al controllo VV.F (es. uffici, centri commerciali, ecc...).

A giudicare dal famigerato punto 8 gli obblighi di fatto sarebbero solo (banalizzando un po' la descrizione...):
- semplice porta >REI30 a separazione da vano macchine ascensore e da scantinati.
- Mantenimento in efficienza degli impianti "documentati" esistenti, con le caratteristiche presatazionali originali (tipicamente idranti bipiano allacciati all'acqua sanitaria) (chiarimento P1362/4122 del 24/10/2004)
Credo che non dimentichi nulla, penso che altri obblighi al di fuori del punto 8 del DM degli edifici civili non ci siano, chiaramente ciò non ti impedisce di adeguarti agli altri punti per migliorare la sicurezza dello stabile. Ricordiamoci che la normativa ci indica i criteri di sicurezza minimi da perseguire ma qualora un tecnico voglia apportare delle migliorie all'attività oltre a quelli definiti dalla norma verticale di riferimento ben venga...

Spero di esserti stato d'aiuto e di aver chiarito il tuo dubbio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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