att. 65: sala congressi di associazione
Moderatore: Edilclima
att. 65: sala congressi di associazione
salve a tutti,
nel caso di una sala congressi con circa 110 posti a sedere (attività 65, D.M. 19 Agosto 1996), di proprietà di una associazione privata ed utilizzata esclusivamente da questi, si è soggetti alla prevenzione incendi ?
grazie.
saluti.
nel caso di una sala congressi con circa 110 posti a sedere (attività 65, D.M. 19 Agosto 1996), di proprietà di una associazione privata ed utilizzata esclusivamente da questi, si è soggetti alla prevenzione incendi ?
grazie.
saluti.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Non ho capito, perché è una 65 se è privata?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
la 65 è relativa solo ad attività pubblica ? ovvero in che termini è definita pubblica ? Ad esempio la 65 non può essere un teatro privato, con 400 posti a sedere ? Non hanno diritto anche loro ad essere tutelati in caso di incendio ?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Infatti l'attività 65 riguarda le attività sia pubbliche che private, è scritto chiaramente nell'allegato I del DPR 151.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Tu hai una sala congressi privata, da tuo primo post. E' una 65? La riflessione su chi ha diritto a essere tutelato è senza senso. Io faccio quello che mi chiede la legge, non la mia morale. Un ristorante da 800 posti non è attività soggetta e ci mangi magari avendo 20 cm di spazio da quello dietro, per cui manco riesci ad alzarti. E non è attività soggetta.
Tu hai una sala congressi privata, da tuo primo post. E' una 65? La riflessione su chi ha diritto a essere tutelato è senza senso. Io faccio quello che mi chiede la legge, non la mia morale. Un ristorante da 800 posti non è attività soggetta e ci mangi magari avendo 20 cm di spazio da quello dietro, per cui manco riesci ad alzarti. E non è attività soggetta.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Sì weareblind, è vero: il post parla di sala conferenze di associazione privata.
Nel DM 19/08/1996 si parla di luoghi di spettacolo e trattenimento a carattere pubblico e privato. Nell'articolo 1, campo di applicazione, si parla al punto d) di auditori e sale convegno.
Visto ciò, e tenendo conto che sono previsti 110 avventori, si può dire con assoluta sicurezza che quest'attività non è soggetta?
Lo chiedo solo per capire, sono alle prime armi.
Grazie.
Nel DM 19/08/1996 si parla di luoghi di spettacolo e trattenimento a carattere pubblico e privato. Nell'articolo 1, campo di applicazione, si parla al punto d) di auditori e sale convegno.
Visto ciò, e tenendo conto che sono previsti 110 avventori, si può dire con assoluta sicurezza che quest'attività non è soggetta?
Lo chiedo solo per capire, sono alle prime armi.
Grazie.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
il mio dubbio deriva dal fatto che nell'articolo 2 della legge 19-8-96, in cui parla di cause di esclusione, alla lettera b), dice:
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:......a),.....b)i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;"
in che termini va definita la b) ?
Se faccio delle riunioni con degli associati, oppure dei corsi di formazione, dei convegni, ecc, riento nel concetto di "riunioni operative" ?
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:......a),.....b)i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;"
in che termini va definita la b) ?
Se faccio delle riunioni con degli associati, oppure dei corsi di formazione, dei convegni, ecc, riento nel concetto di "riunioni operative" ?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
mi sfugge il perché per alcuni una sala congressi non rientrerebbe nell'attività 65.
per me un congresso è un luogo di trattenimento a tutti gli effetti, quindi se > 100 persone e/o > 200 mq rientra nell'elenco.
o c'è qualche circolare/chiarimento che ignoro che li esclude?
per me un congresso è un luogo di trattenimento a tutti gli effetti, quindi se > 100 persone e/o > 200 mq rientra nell'elenco.
o c'è qualche circolare/chiarimento che ignoro che li esclude?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
attenzione, il DM 19/08/96 è la regola tecnica, altra cosa rispetto al fatto se l'attività sia o meno soggetta (altro esempio: un bruciatore a gas>116 kW inserito in ciclo di lavorazione non è soggetto al DM 12/04/96 ma è soggetto come attività 74).c.man ha scritto: ↑ven giu 16, 2017 12:12 il mio dubbio deriva dal fatto che nell'articolo 2 della legge 19-8-96, in cui parla di cause di esclusione, alla lettera b), dice:
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:......a),.....b)i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;"
in che termini va definita la b) ?
Se faccio delle riunioni con degli associati, oppure dei corsi di formazione, dei convegni, ecc, riento nel concetto di "riunioni operative" ?
Ora secondo me (non sono a conoscenza di interpretazioni ufficiali del ministero in merito, quindi se ci fossero mi scuso in anticipo per le imprecisioni) la questione sta nel definire il termine "trattenimento in genere": un congresso o un convegno sono "trattenimento"? ora, si potrebbe rispondere "dipende dal relatore" però a parte gli scherzi secondo me si, quindi se si superano le 100 persone e/o i 200 mq in questo casi si configura l'attività 65; a questo punto il DM 19/08/96 non risulterebbe cogente anche se lo si può utilizzare, assieme al buon vecchio 10/03/98, come utile riferimento.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Una riunione interna del personale che superi le 100 presenze non è trattenimento. Per me non è 65.
Se è consentito un cross linking, qui è interessante.
http://www.studiofonzar.com/forum/viewt ... f=7&t=2501
Se è consentito un cross linking, qui è interessante.
http://www.studiofonzar.com/forum/viewt ... f=7&t=2501
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Non mi torna. Provo a ricostruire i passaggi che ho fatto.Una riunione interna del personale che superi le 100 presenze non è trattenimento.
1) Il post di origine parla di sala congressi con circa 110 posti a sedere, di proprietà di una associazione privata. Non di una riunione, ma di sala congressi. Non parla di quante riunioni si fanno in un dato arco temporale. Parla solo di sala congressi, quindi penso ad un locale concepito e realizzato per svolgere una certa funzione, indipendentemente da quanto verrà usato.
2) Vado sul DPR 151 per cercare di capire se è attività soggetta o no. Lì trovo la 65 che riporta:
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
3) A naso, leggendo locali di trattenimento in genere, la mia sala congressi, attività a carattere privato, avrebbe i requisiti per essere considerata attività 65. Però non sono sicuro della definizione locali di trattenimento in genere.
4) Cerco un riferimento che sia ufficiale, istituzionale, e non la mia opinione che potrebbe mettermi fuori strada.
5) Trovo il DM 19/08/1996 che titola: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
6) Leggo intrattenimento, nel DPR 151 c'era trattenimento, senza l'"IN". Vabbe', lo leggo lo stesso.
7) Trovo al suo interno l'Art. 1, con un elenco numerato di attività che rientrano nel suo campo di applicazione. Tra queste c'è, al punto d) auditori e sale convegno.
8 ) Penso di aver trovato un riferimento ufficiale/istituzionale: nel DM 19/08/1996 si parla esplicitamente di auditori e sale convegno come attività rientranti nella macro categoria locali/luoghi di spettacolo e in/trattenimento citata nel DPR 151 come attività soggetta ERGO considero la sala congressi (con affollamento 110 persone) dell'associazione privata attività soggetta.
Questi i passaggi da me fatti. Dove ho sbagliato? Grazie.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
aggiungo ulteriori dettagli tecnici: la sala congressi + gli altri uffici (presidente, segreteria, archivi, sala pc, ecc) occupano complessivamente l'intero piano dello stabile (vecchio edificio dell'800) che è di circa 670 mq lordi. Nella sala congressi sono previsti 110 posti a sedere + almeno 30 posti in piedi.
La sala congressi servirà sia per i congressi di questa associazione, che per eventuali corso di formazione, riunioni tra associati e così via. Questo mi fa pensare ad un uso non giornaliero, ma per lo meno settimanale della sala convegni (quindi abbastanza frequente).
La struttura è in muratura con travi in legno (al di sopra della quale insiste il tetto con struttura a capriata.
Non penso che queste ulteriori informazioni possano aiutare a definire se l'attività rientri tra la 65 o no, però ho pensato di fornire un quadro un po' più completo.
La sala congressi servirà sia per i congressi di questa associazione, che per eventuali corso di formazione, riunioni tra associati e così via. Questo mi fa pensare ad un uso non giornaliero, ma per lo meno settimanale della sala convegni (quindi abbastanza frequente).
La struttura è in muratura con travi in legno (al di sopra della quale insiste il tetto con struttura a capriata.
Non penso che queste ulteriori informazioni possano aiutare a definire se l'attività rientri tra la 65 o no, però ho pensato di fornire un quadro un po' più completo.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
Art. 1. Campo di applicazione
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
[...] b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
Una riunione di oltre 100 persone in una ditta per i dipendenti, o di soci privati per una associazione (ed è il caso del post), esclude dal DM 19-8-1996, non si configura come trattenimento, quindi non è 65.
Art. 1. Campo di applicazione
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
[...] b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
Una riunione di oltre 100 persone in una ditta per i dipendenti, o di soci privati per una associazione (ed è il caso del post), esclude dal DM 19-8-1996, non si configura come trattenimento, quindi non è 65.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
due osservazioni: la prima, come Orso anche io leggo "sala congressi" e non sala destinata a riunioni operative (come possono essere per esempio i briefing di programmazione della settimana o della giornata lavorativa ecc...), in questo caso il congresso o il convegno sia pur riservata ai soci dell'associazione anche a mio avviso rientra nella definizione di "trattenimento"; la seconda, se anche per l'attività non fosse pertinente il DM 19/08/96 (e come ho detto secondo me lo è), comunque è cosa diversa rispetto al fatto soggetta/non soggetta ai sensi del DPR 151/2011... come ho detto prima è cosa simile ad un apparecchio a gas > 116 kW che rientra in ciclo di lavorazione: non è soggetta a DM 12/04/96 ma è soggetta a controlli VVF ai sensi del DPRweareblind ha scritto: ↑sab giu 17, 2017 17:28 Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
Art. 1. Campo di applicazione
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
[...] b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
Una riunione di oltre 100 persone in una ditta per i dipendenti, o di soci privati per una associazione (ed è il caso del post), esclude dal DM 19-8-1996, non si configura come trattenimento, quindi non è 65.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Come è già stato detto questo è un salto logico: il fatto che non rientri nel DM non vuol dire che non sia soggetta: non è quel DM a stabilire cosa è soggetto e cosa no.weareblind ha scritto: ↑sab giu 17, 2017 17:28 Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
Art. 1. Campo di applicazione
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
[...] b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
Una riunione di oltre 100 persone in una ditta per i dipendenti, o di soci privati per una associazione (ed è il caso del post), esclude dal DM 19-8-1996, non si configura come trattenimento, quindi non è 65.
Ricordo a tale proposito l'esistenza della Circolare M.I. Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 10.15506/13500(19) del 19
maggio 1984. - Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico dei locale.
a cui mi sono sempre attenuto e che dice (faccio parafrasi, dopo trovate il testo completo): "Non basta il trucchetto del circolo per cui teoricamente accedono solo i soci ma poi entrano dogs and pigs magari facendogli la tessera sul momento". Se invece è un circolo davvero esclusivo per pochi eletti dove entra solo su presentazione di altro socio, etc. etc. allora è davvero privato ed esente VVF perché non è di "pubblico spettacolo".
Da più parti, negli ultimi tempi, è stati richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farli assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto Il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.
Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che, definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500(5) del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione. Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblici nel casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come "privati" siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.
Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo dì lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi.
Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nel senso di cui agli artt. 2082 e 2083 dei Codice Civile.
In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici ì locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove sì svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali dei circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento il criterio previsto dal D.M. 16/2/1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.
Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previsto per lo svolgimento in pubblico di dette attività.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa dì un cortese cenno dì ricevuta e di assicurazione.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Certo, è un salto logico, concordo. Mi riferivo però al post di Orso precedente, del 16 giugno. Una sala congressi privata non è un locale di spettacolo trattenimento. Perdonate, a me pare lapalissiano.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Secondo me è proprio il contrario. Ho l'impressione che tu confondi il fatto che a volte si dica nel linguaggio comune che è un'attività di PUBBLICO spettacolo con la reale definizione, che è molto più ampia (non dice in effetti né esclusivamente "pubblico" né esclusivamente "spettacolo"). Inoltre, il DM applicativo si dà un limite all'uso, ma non dice che tutto ciò che è fuori dall'utilizzabilità non è di trattenimento o intrattenimento.weareblind ha scritto: ↑lun giu 19, 2017 15:39 Certo, è un salto logico, concordo. Mi riferivo però al post di Orso precedente, del 16 giugno. Una sala congressi privata non è un locale di spettacolo trattenimento. Perdonate, a me pare lapalissiano.
La circolare che ho postato mi pare chiarissima. La sala riunioni sindacale di un azienda, fosse anche da 300 posti e 1000 mq NON è soggetta, la sala del rotary da 99 persone non è soggetta anche se ci fanno il gran ballo mascherato o la rappresentazione teatrale per i soci, la sala del circolo degli scacchi quando fanno la gara ed entra chi vuole, basta fare la tessera del club all'ingresso, lo è.
Poi per carità: la circolare cita le 100 persone in analogia, come una "proposta sensata", se vuoi non escludiamo che ce ne possano stare 101 in alcuni casi o ci siano locali da 99 che invece sarebbero soggetti.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Insisto wareblind: non mi torna. Leggendo il DM 19/08/1996 viene fuori che rientrano nel campo di applicazione gli auditori e sale convegni (punto d dell'Art.1 - campo di applicazione) e sono esclusi i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti. Il punto che non mi torna (e non mi tornava sin dall'inizio della discussione) è la differenza tra convegno/congresso (caso di inclusione nella definizione VVF di luogo di intrattenimento) e "riunione operativa" (caso di esclusione). Faccio un esempio. Se in un'associazione privata di cultori delle moto d'epoca, si allestisce una sala convegni e vi si svolge un seminario sulla storia del motore a due tempi, ho un caso di inclusione. Se nella stessa sala, e con le stesse persone, si fa una riunione in cui si deve discutere su come verranno erogate e spese le quote annuali di associazione, rientro nel caso di esclusione. E stiamo parlando dello stesso luogo, con le stesse persone. Cambiano, letteralmente, solo le parole scambiate durante i due eventi tra i presenti, i resto è immutato (!?).Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
Art. 1. Campo di applicazione
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
[...] b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
Una riunione di oltre 100 persone in una ditta per i dipendenti, o di soci privati per una associazione (ed è il caso del post), esclude dal DM 19-8-1996, non si configura come trattenimento, quindi non è 65
Al netto di questa che per me è una stranezza, però posso dire che se nello stesso locale organizzo un seminario/conferenza/et similia ho di conseguenza un locale adibito a sala convegni/auditorio ERGO rientra nel campo di applicazione delle attività regolate dal DM; di conseguenza devo per forza pensare che i VVF (non io!) interpretano auditori/sale convegni (private e pubbliche) come "luoghi di trattenimento" visto che ne parlano esplicitamente in un DM da loro scritto, e quindi non vedo come non posso assumere questa come attività soggetta n.65.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Sinceramente non capisco se non sono chiaro io o se c'è qualche problema di comunicazione: continuate a mischiare e confondere il DM che dà le regole tecniche per ALCUNE attività - che possono anche essere NON soggette, con l'elenco attività del 151, che possono anche NON essere regolate da regole tecniche, in tutto o in parte.
Prendiamo le C.T. che è più facile perché il distinguo è un numero noto: ci sono C.T. che sono soggette al 151 ma non rientrano in nessun DM (C.T. a legna o carbone o inserite in cicli produttivi), ci sono C.T. che rientrano in entrambi (a gas >116 kW), altre che non sono soggette ma rientrano nel DM (a gas >35 <116), altre ancora che non sono nessuna delle due cose (<35).
Anche l'ultima lettura di Orso è in parte fallace: lui lamenta che a seconda del tipo di attività svolta dalle persone cambia l'assoggettabilità, dimenticando che l'assoggettabilità è legata al LOCALE e non alle persone. Se il locale si presta ad un utilizzo ricompreso fra quelli del DM allora è soggetto al DM, non importa se sarà soggetto solo per 2 giorni all'anno, deve possedere i requisiti oggettivi.
Prendiamo le C.T. che è più facile perché il distinguo è un numero noto: ci sono C.T. che sono soggette al 151 ma non rientrano in nessun DM (C.T. a legna o carbone o inserite in cicli produttivi), ci sono C.T. che rientrano in entrambi (a gas >116 kW), altre che non sono soggette ma rientrano nel DM (a gas >35 <116), altre ancora che non sono nessuna delle due cose (<35).
Anche l'ultima lettura di Orso è in parte fallace: lui lamenta che a seconda del tipo di attività svolta dalle persone cambia l'assoggettabilità, dimenticando che l'assoggettabilità è legata al LOCALE e non alle persone. Se il locale si presta ad un utilizzo ricompreso fra quelli del DM allora è soggetto al DM, non importa se sarà soggetto solo per 2 giorni all'anno, deve possedere i requisiti oggettivi.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Tigers, hai ragione: non mi sono spiegato bene.
Se la sala congressi privata è attività soggetta lo verifico consultando solo ed esclusivamente il DPR 151.
Vado sul DPR 151 e trovo per l'attività 65 la dicitura "luoghi/locali di trattenimento". Tra me e me penso che una sala congressi rientra nella tipologia. Ma vedo che altri come wareblind non la vedono come me e quindi, giustamente, mi viene il dubbio sul significato che i VVF attribuiscono alla dicitura "luoghi/locali di trattenimento". A questo punto che faccio per togliermi 'sto dubbio? Cerco altri riferimenti ufficiali in cui sia definito più chiaramente cosa è, per i VVF, un luogo/locale di trattenimento e se una sala congressi sia definibile come tale, se sia appartenente a quella tipologia di spazio. Trovo il DM 19/08/1996, documento scritto dai VVF, da cui estrapolo che un auditorio e/o una sala convegni è assimilabile ad un luogo/locale di trattenimento in termini puramente semantici: non dice che è attività 65, mi dice solo che al ministero degli interni, i dirigenti/funzionari che hanno scritto quella RTV considerano una sala convegni appartenente ad una categoria più generale (passami il termine) "luogo di trattenimento".
Letto ciò, memorizzo quest'ultima informazione e torno sul DPR 151 attività 65. Là ritrovo la generica dicitura "luoghi di trattenimento" e penso che FORSE posso considerare come tale anche la mia sala congressi.
Ripeto: ho fatto ricorso al DM 19/08/1996 NON per definire l'assoggettabilità o meno della sala congressi, ma solo per capire più in dettaglio cosa si intende al ministero degli interni per "locali di trattenimento" e quindi per poter leggere meglio il DPR 151 all'attività 65.
Se la sala congressi privata è attività soggetta lo verifico consultando solo ed esclusivamente il DPR 151.
Vado sul DPR 151 e trovo per l'attività 65 la dicitura "luoghi/locali di trattenimento". Tra me e me penso che una sala congressi rientra nella tipologia. Ma vedo che altri come wareblind non la vedono come me e quindi, giustamente, mi viene il dubbio sul significato che i VVF attribuiscono alla dicitura "luoghi/locali di trattenimento". A questo punto che faccio per togliermi 'sto dubbio? Cerco altri riferimenti ufficiali in cui sia definito più chiaramente cosa è, per i VVF, un luogo/locale di trattenimento e se una sala congressi sia definibile come tale, se sia appartenente a quella tipologia di spazio. Trovo il DM 19/08/1996, documento scritto dai VVF, da cui estrapolo che un auditorio e/o una sala convegni è assimilabile ad un luogo/locale di trattenimento in termini puramente semantici: non dice che è attività 65, mi dice solo che al ministero degli interni, i dirigenti/funzionari che hanno scritto quella RTV considerano una sala convegni appartenente ad una categoria più generale (passami il termine) "luogo di trattenimento".
Letto ciò, memorizzo quest'ultima informazione e torno sul DPR 151 attività 65. Là ritrovo la generica dicitura "luoghi di trattenimento" e penso che FORSE posso considerare come tale anche la mia sala congressi.
Ripeto: ho fatto ricorso al DM 19/08/1996 NON per definire l'assoggettabilità o meno della sala congressi, ma solo per capire più in dettaglio cosa si intende al ministero degli interni per "locali di trattenimento" e quindi per poter leggere meglio il DPR 151 all'attività 65.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Chiaro, ma la corrispondenza non è biunivoca: diciamo che ragionevolmente tutto ciò che il DM considera di trattenimento, lo è anche per il 151, ma non vale il viceversa.
Infatti la circolare che cito io, cercando di dare delle risposte, si appoggia solo per analogia ai contenuti del DM.
Infatti la circolare che cito io, cercando di dare delle risposte, si appoggia solo per analogia ai contenuti del DM.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Certo, infatti sei stato chiarissimo. Io ho "tirato fuori" il DM solo perché è sorto un lecito dubbio interpretativo, sennò per me era sufficiente il DPR 151 per considerare attività soggetta la sala congressi di cui stiamo parlando.tigers ha scritto: ↑mar giu 20, 2017 12:18 Chiaro, ma la corrispondenza non è biunivoca: diciamo che ragionevolmente tutto ciò che il DM considera di trattenimento, lo è anche per il 151, ma non vale il viceversa.
Infatti la circolare che cito io, cercando di dare delle risposte, si appoggia solo per analogia ai contenuti del DM.
In ogni caso, da neofita vi ringrazio tutti per queste discussioni che mi obbligano ad approfondire e ragionare ^_________^
Re: att. 65: sala congressi di associazione
ciao,
sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito.
Risposta: non è attività 65.
Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso rischio (diverso per il caso di un teatro, o una sala conferenza di un hotel, dove il "pubblico" può essere diverso ad ogni occasione e quindi la conoscenza del luogo è nulla e quindi il rischio è alto).
Mi sembra che la loro interpretazione mi suoni corretta. A voi ?
sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito.
Risposta: non è attività 65.
Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso rischio (diverso per il caso di un teatro, o una sala conferenza di un hotel, dove il "pubblico" può essere diverso ad ogni occasione e quindi la conoscenza del luogo è nulla e quindi il rischio è alto).
Mi sembra che la loro interpretazione mi suoni corretta. A voi ?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Ah, messa così niente da dire. C'è margine di interpretazione, visto più volte durante questa discussione, però l'ultima parola, per autorità, ce l'ha il Comando ERGO rimetto le mie argomentazioni nel fodero e accetto senza problemi il parere dei VVF.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
E' sostanzialmente quello che vado dicendo da qualche messaggio a questa parte, salvo quella circolare che le considera a rischio anche quando c'è un numero rilevante di persone, ed indica "per analogia" il criterio del numero rilevante in 100 persone.c.man ha scritto: ↑mar giu 20, 2017 20:53 ciao,
sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito.
Risposta: non è attività 65.
Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso rischio (diverso per il caso di un teatro, o una sala conferenza di un hotel, dove il "pubblico" può essere diverso ad ogni occasione e quindi la conoscenza del luogo è nulla e quindi il rischio è alto).
Mi sembra che la loro interpretazione mi suoni corretta. A voi ?
Considera che nel caso uscisse il problema su una cosa del genere è perché sei davanti ad un giudice, a cui io preferirei raccontare che ho fatto tutto il possibile piuttosto che dire che a voce il comando mi aveva detto che...
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Tocca ferro che non succeda mai niente, il giorno che succede qualcosa hai certamente grane. Il parere del comando dei VVF conta praticamente niente, dimostrare che tutti i presenti sono a perfetta conoscenza dei rischi e della conformazione delle vie di fuga e dei mezzi di estinzione è onere tuo.
Non mi appiglierei a cavilli in un caso così lampante: sala convegni oltre le 100 persone è attività soggetta punto. Come fai a sapere domani se ci fanno un evento a cui invitano esterni? Sei tu il consulente e devi tutelarti nei confronti di comportamenti del committente che non necessariamente è istruito a sufficiente e paga il consulente proprio per questo motivo.
Non mi appiglierei a cavilli in un caso così lampante: sala convegni oltre le 100 persone è attività soggetta punto. Come fai a sapere domani se ci fanno un evento a cui invitano esterni? Sei tu il consulente e devi tutelarti nei confronti di comportamenti del committente che non necessariamente è istruito a sufficiente e paga il consulente proprio per questo motivo.
redigere redigere redigere
Re: att. 65: sala congressi di associazione
attenzione: il fatto che questa non sia attività soggetta, non significa non rispettare la norma (e quindi il DM19-8-1996), per come affermato dallo stesso comando dei VV.FF. Per cui tutto ciò che riguarda:
- estintori
- segnaletica di sicurezza
- lampada di emergenza
- sistema di vie di fuga
- caratteristiche rei
- ecc..
sono prescrizioni che vanno sempre rispettate. Si possono evitare i sistemi attivi antincendio (naspi, idranti), perchè il numero complessivo di persone è inferiore alle 200 unità.
Poi sta sempre nella sensibilità del progettista antincendio, valutare tutte le misure (attive e passive) che ritiene più idonee anche in un caso come questo.
- estintori
- segnaletica di sicurezza
- lampada di emergenza
- sistema di vie di fuga
- caratteristiche rei
- ecc..
sono prescrizioni che vanno sempre rispettate. Si possono evitare i sistemi attivi antincendio (naspi, idranti), perchè il numero complessivo di persone è inferiore alle 200 unità.
Poi sta sempre nella sensibilità del progettista antincendio, valutare tutte le misure (attive e passive) che ritiene più idonee anche in un caso come questo.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
sarebbe interessante fare un giochino: mandare un quesito a 3-4 comandi differenti e vedere le risposte.c.man ha scritto: ↑mar giu 20, 2017 20:53 ciao,
sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito.
Risposta: non è attività 65.
Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso rischio (diverso per il caso di un teatro, o una sala conferenza di un hotel, dove il "pubblico" può essere diverso ad ogni occasione e quindi la conoscenza del luogo è nulla e quindi il rischio è alto).
Mi sembra che la loro interpretazione mi suoni corretta. A voi ?
secondo me non ce ne sarebbe una uguale all'altra.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Riprendo questa discussione per un caso similare. Si tratta di una società che fa corsi di formazione o di aggiornamento professionale in un locale che può contenere fino a 140 persone.
Quale è la differenza fra "corso di formazione o di aggiornamento professionale" e "convegno"???
Il primo mi suona più assimilabile al DM scuole, il secondo al DM pubblico spettacolo e quindi non so quale norma seguire.
Secondo voi?
Quale è la differenza fra "corso di formazione o di aggiornamento professionale" e "convegno"???
Il primo mi suona più assimilabile al DM scuole, il secondo al DM pubblico spettacolo e quindi non so quale norma seguire.
Secondo voi?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Verifica bene che applicare il DM scuole sia possibile. Le nuove scuole non possono essere inserite in edifici ad uso promiscuo
redigere redigere redigere
Re: att. 65: sala congressi di associazione
L'edifico è esistente, pur se promiscuo, per cui il punto 2.1 b lo permetterebbe.
Il problema vero è : con quale criterio stabilisco se è una scuola (att. 67) o una sala convegni (att. 65)?
Il problema vero è : con quale criterio stabilisco se è una scuola (att. 67) o una sala convegni (att. 65)?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Mah diciamo che sono situazioni un po' borderline.
Io sentirei il Comando.
Sarei più tentato verso la 67.
Diciamo che un corso di formazione può essere assimilabile a un convegno che dura qualche giorno ad esempio.
Ma se è un corso di formazione è a tutti gli effetti una scuola non un luogo di trattenimento e spettacolo.
Tra l'altro il decreto delle scuole è applicabilissimo anche a una sola aula.
Io sentirei il Comando.
Sarei più tentato verso la 67.
Diciamo che un corso di formazione può essere assimilabile a un convegno che dura qualche giorno ad esempio.
Ma se è un corso di formazione è a tutti gli effetti una scuola non un luogo di trattenimento e spettacolo.
Tra l'altro il decreto delle scuole è applicabilissimo anche a una sola aula.
Re: att. 65: sala congressi di associazione
ci o pensato un po' etec, forse poiché la 67 è riferita a scuole di ogni ordine, tipo e grado, dovrei trovare un documento che attesti che tale aula è riconosciuta da qualcuno (forse dal Ministero Istruzione?) come attività formativa.
O sono troppo categorico?
O sono troppo categorico?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
altro dubbio: nell'ipotesi di classificazione a sala convegni, conoscete se il tal caso deve essere richiesta Commissione TULPS? Ci sono chiarimenti ministeriali?
Re: att. 65: sala congressi di associazione
Io starei molto lontano dal catalogare qualsiasi cosa che non sia una scuola come scuola. Un'attività di qualsiasi tipo che non sia una scuola non vedo come sia possibile inquadrarla come tale.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 53
- Iscritto il: sab mag 02, 2015 14:08
Re: att. 65: sala congressi di associazione
mi trovo nella stessa situazione… edificio vincolato con all'interno alcune stanze adibite a corsi formazione.. anche più corsi in contemporanea (mai più di 100 persone). Se la considero scuola non è soggetta, se la considero sala convegni e quindi applico il pubblico spettacolo è soggetta perché più di 200 m2. che norma applicare?