dubbio.... frequente
Moderatore: Edilclima
dubbio.... frequente
come da oggetto chiedo se anche con i decreti nazionali
si resti in un limbo non definito
es.
casa / appartamento con imp radiatori e caldaia gas
aggiungono termo stufa o termocamino o caldaia a pellet diciamo anche separata per inail ecc
ma a livello di legge 10 ?
non è nulla
ne nuovo imp
ne ristrutt di imp ecc
che si fa?
si resti in un limbo non definito
es.
casa / appartamento con imp radiatori e caldaia gas
aggiungono termo stufa o termocamino o caldaia a pellet diciamo anche separata per inail ecc
ma a livello di legge 10 ?
non è nulla
ne nuovo imp
ne ristrutt di imp ecc
che si fa?
Re: dubbio.... frequente
Secondo quanto ho capito io, la considererei nuova installazione (non di impianto ma di generatore di calore), che, andando a modificare la potenza fornita, il tipo di combustibile e anche un po la distribuzione, cambia i rendimenti ed è quindi soggetto ad obbligo di L10.
D'altra parte le esclusioni dovrebbero essere solo quelle che copio e incollo qui sotto:
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
Per alcuni casi non è obbligatoria la predisposizione e consegna della relazione tecnica, sebbene siano da
rispettare i requisiti minimi del decreto. I casi riguardano:
sostituzione dei generatori con potenza < 50 kW senza cambio di combustibile. Secondo il DM 26/6/15
All.1 Art. 2.2 comma 2 nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare
inferiore alla soglia prevista dall’Art. 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio
2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW) gli adempimenti legati alla predisposizione e consegna della
relazione tecnica sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di
generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a
metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
installazione di una pompa di calore con potenza ≤ 15 kW. Secondo l’art. 8 DLgs 192/05 modificato dalla
Legge 116 dell’11 agosto 2014 gli adempimenti legati alla predisposizione della relazione tecnica e
consegna della stessa presso il Comune, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore
dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2,
lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW).
D'altra parte le esclusioni dovrebbero essere solo quelle che copio e incollo qui sotto:
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
Per alcuni casi non è obbligatoria la predisposizione e consegna della relazione tecnica, sebbene siano da
rispettare i requisiti minimi del decreto. I casi riguardano:
sostituzione dei generatori con potenza < 50 kW senza cambio di combustibile. Secondo il DM 26/6/15
All.1 Art. 2.2 comma 2 nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare
inferiore alla soglia prevista dall’Art. 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio
2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW) gli adempimenti legati alla predisposizione e consegna della
relazione tecnica sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di
generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a
metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
installazione di una pompa di calore con potenza ≤ 15 kW. Secondo l’art. 8 DLgs 192/05 modificato dalla
Legge 116 dell’11 agosto 2014 gli adempimenti legati alla predisposizione della relazione tecnica e
consegna della stessa presso il Comune, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore
dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2,
lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW).
Re: dubbio.... frequente
Se installi un impianto che non c'era e' una ristrutturazione
Re: dubbio.... frequente
E no
L impianto c era e continua ad esserci
E il generatore di prima non lo cambiai di non rientro nelle definizioni di
Cambio generatore o
Ristrutturazione di imp termico
E cmq legge 10 come verifiche per una biomassa sono pochissime
Gentile errore come da norma e regolazione
L impianto c era e continua ad esserci
E il generatore di prima non lo cambiai di non rientro nelle definizioni di
Cambio generatore o
Ristrutturazione di imp termico
E cmq legge 10 come verifiche per una biomassa sono pochissime
Gentile errore come da norma e regolazione
Re: dubbio.... frequente
Non è ristrutturazione dell'impianto in quanto non tocchi il sistema di emissione (gli altri si).
Non è mera sostituzione del generatore, ma stai comunque modificando il tuo sistema di generazione, passando da un singolo generatore ad un sistema misto, quindi credo che possa assimilarsi ad una nuova installazione di generatore di calore con le verifiche richieste sulle biomasse.
Non è mera sostituzione del generatore, ma stai comunque modificando il tuo sistema di generazione, passando da un singolo generatore ad un sistema misto, quindi credo che possa assimilarsi ad una nuova installazione di generatore di calore con le verifiche richieste sulle biomasse.
Re: dubbio.... frequente
non è una ristrutturazione di impianto termico, perchè l'impianto termico c'era già.
l'impianto a biomassa però è un nuovo impianto (impianto di produzione del calore, non impianto di climatizzazione), quindi è una ristrutturazione (dal punto di vista edilizio). comunque son d'accordo con terminus, dal pv legge 10 è una nuova installazione del solo generatore di calore.
Re: dubbio.... frequente
ma non esiste la nuova installaz di generatore di calore
nel senso che non è inquadrata come intervento
nel senso che non è inquadrata come intervento
Re: dubbio.... frequente
Secondo la terminologia dei nuovi dm e' una riqualificazione energetica perché non rientra ne' nel primo livello ne' nel secondo
Re: dubbio.... frequente
mmm direi di no o forse nei "parziali".. si forse ci sta
negli "altri interventi parziali" perchè per il resto sarebbe un no
1.4.2 Riqualificazioni energetiche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono
interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al
paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione,
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi
compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti
si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro
relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
consistono nella nuova installazione,
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi
compresa la sostituzione del generatore.
19. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un
edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
43. ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di
produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto
termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o
parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo
la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto termico;
negli "altri interventi parziali" perchè per il resto sarebbe un no
1.4.2 Riqualificazioni energetiche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono
interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al
paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione,
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi
compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti
si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro
relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
consistono nella nuova installazione,
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi
compresa la sostituzione del generatore.
19. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un
edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
43. ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di
produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto
termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o
parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo
la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto termico;
Re: dubbio.... frequente
Quello che volevo dire.Terminus ha scritto: ↑gio apr 13, 2017 12:06 Non è ristrutturazione dell'impianto in quanto non tocchi il sistema di emissione (gli altri si).
Non è mera sostituzione del generatore, ma stai comunque modificando il tuo sistema di generazione, passando da un singolo generatore ad un sistema misto, quindi credo che possa assimilarsi ad una nuova installazione di generatore di calore con le verifiche richieste sulle biomasse.
Vero anche che nella legge non è contemplato un caso del genere, io per cautela considero soggetto quello che non è espressamente in esclusione.
Diciamo che è come se sostituissi il generatore con uno dotato di 2 gen in cascata con 2 combustibili (gas e legna) quindi diverso dalla situazione che avevi in precedenza.
Ma che fatica però..........
Re: dubbio.... frequente
di sicuro:
- DiCo
- installazione conforme alla UNI 10683
- registrazione nel Libretto di Impianto di Climatizzazione
- trasmissione del primo Rapporto (senza analisi della combustione)
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: dubbio.... frequente
coi nuovi dm non esistono più casi non contemplati. tutto quello che non è nè primo nè secondo livello è automaticamente riqualificazione.