UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Moderatore: Edilclima
UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Buonasera - qualcuno sa dirmi se, allo stato attuale, gli installatori e i manutentori delle porte tagliafuoco hanno l'obbligo di conseguire l'attestato di formazione specialistica nel settore delle chiusure resistenti al fuoco, previsto nella UNI 11473-3, oppure è solo una certificazione VOLONTARIA ed è possibile installare porte tagliafuoco senza alcuna certificazione. Se è certificazione volontaria, lo sarà fino a quando? Grazie
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
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Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
riporto da http://www.unicmi.it (articolo del 30 gennaio 2013 - Nuova norma chiusure tagliafuoco):
... (omissis).
Il Decreto Ministeriale 10 marzo ’98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, nell’ allegato VI, richiede che il personale che interviene sulle chiusure tagliafuoco sia “competente e qualificato”.
La norma UNI 11473 esplicita il concetto di “regola dell’arte” e di “operatore qualificato” indicando i requisiti tecnici che l’ operatore addetto all’ attività di installazione e/o di manutenzione di chiusure tagliafuoco sia in possesso di un attestato di formazione specialistica nel settore delle chiusure resistenti al fuoco.
Tale formazione si ottiene mediante:
· corsi specifici per l’ acquisizione delle conoscenze di base tecnico – pratiche;
· corsi di approfondimento sui prodotti (effettuati dai produttori delle chiusure resistenti al fuoco e/o dai produttori dei relativi “componenti”).
La formazione specifica deve essere erogata in base ai seguenti elementi minimi:
· competenze dei docenti adeguate agli argomenti trattati;
· argomenti dei corsi riconosciuti da Enti competenti (come ad esempio i Vigili del Fuoco) e/o qualificati da Enti di Certificazione delle competenze accreditati in riferimento alla norma UNI 11473.
Il percorso di formazione suddetto soddisfa anche il D.Lgs. 81/2008 – testo unico per la sicurezza – per quanto riguarda la richiesta dei requisiti tecnico-professionali.
che parrebbe in contrasto con quanto contenuto nell'articolo segnalato:
Per quanto riguarda le competenze degli installatori, alla data di redazione del presente documento, non esistono Regole o Norme Tecniche specifiche tali da attivare percorsi di Certificazione del personale, fatti salvi eventuali regolamenti specifici di Organismi di certificazione di terza parte accreditati in materia di certificazione delle competenze del personale. Oltremodo, si consideri che gli eventuali processi di Certificazione delle competenze professionali dovrebbero in ogni caso considerare quanto previsto dalla Legislazione Italiana in materia di professioni non organizzate (L. n°4 del 14-01-2013).
Quindi è necessario un attestato di formazione specifica per l'installatore (e il manutentore) in conformità alla UNI 11473-3 o non è ancora necessario alla data odierna? Ringrazio
... (omissis).
Il Decreto Ministeriale 10 marzo ’98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, nell’ allegato VI, richiede che il personale che interviene sulle chiusure tagliafuoco sia “competente e qualificato”.
La norma UNI 11473 esplicita il concetto di “regola dell’arte” e di “operatore qualificato” indicando i requisiti tecnici che l’ operatore addetto all’ attività di installazione e/o di manutenzione di chiusure tagliafuoco sia in possesso di un attestato di formazione specialistica nel settore delle chiusure resistenti al fuoco.
Tale formazione si ottiene mediante:
· corsi specifici per l’ acquisizione delle conoscenze di base tecnico – pratiche;
· corsi di approfondimento sui prodotti (effettuati dai produttori delle chiusure resistenti al fuoco e/o dai produttori dei relativi “componenti”).
La formazione specifica deve essere erogata in base ai seguenti elementi minimi:
· competenze dei docenti adeguate agli argomenti trattati;
· argomenti dei corsi riconosciuti da Enti competenti (come ad esempio i Vigili del Fuoco) e/o qualificati da Enti di Certificazione delle competenze accreditati in riferimento alla norma UNI 11473.
Il percorso di formazione suddetto soddisfa anche il D.Lgs. 81/2008 – testo unico per la sicurezza – per quanto riguarda la richiesta dei requisiti tecnico-professionali.
che parrebbe in contrasto con quanto contenuto nell'articolo segnalato:
Per quanto riguarda le competenze degli installatori, alla data di redazione del presente documento, non esistono Regole o Norme Tecniche specifiche tali da attivare percorsi di Certificazione del personale, fatti salvi eventuali regolamenti specifici di Organismi di certificazione di terza parte accreditati in materia di certificazione delle competenze del personale. Oltremodo, si consideri che gli eventuali processi di Certificazione delle competenze professionali dovrebbero in ogni caso considerare quanto previsto dalla Legislazione Italiana in materia di professioni non organizzate (L. n°4 del 14-01-2013).
Quindi è necessario un attestato di formazione specifica per l'installatore (e il manutentore) in conformità alla UNI 11473-3 o non è ancora necessario alla data odierna? Ringrazio
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Non è obbligatorio, è una professione non regolamentata, inoltre le norme UNI se non con specifico decreto sono volontarie.
Quindi a livello teorico uno se legge le istruzioni di installazione uso e manutenzione previste dall'art. 7 del DM 21.06.2004, che sono l'unico documento che può dire come installare una porta tagliafuoco, è sufficientemente formato (a livello teorico).
Dopo di cultura non si muore, non è che se uno fa un corso per una norma VOLONTARIA gli faccia male. Io consiglio di farlo.
Ma non c'è nessun albo obbligatorio, nulla di tutto ciò.
Anche nella dichiarazione di corretta posa, si attesta di aver posato secondo LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.
Comunque anche UNI si è pronunciata in merito facendo chiarezza
http://www.guidafinestra.it/normative/n ... ria-38353/
Quindi a livello teorico uno se legge le istruzioni di installazione uso e manutenzione previste dall'art. 7 del DM 21.06.2004, che sono l'unico documento che può dire come installare una porta tagliafuoco, è sufficientemente formato (a livello teorico).
Dopo di cultura non si muore, non è che se uno fa un corso per una norma VOLONTARIA gli faccia male. Io consiglio di farlo.
Ma non c'è nessun albo obbligatorio, nulla di tutto ciò.
Anche nella dichiarazione di corretta posa, si attesta di aver posato secondo LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.
Comunque anche UNI si è pronunciata in merito facendo chiarezza
http://www.guidafinestra.it/normative/n ... ria-38353/
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
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Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Alla domanda se sia necessario un attestato di qualificazione, la risposta è no, non vi sono disposizioni legislative che obbligano tale qualificazione.
Eventuali corsi di formazione organizzati da un ente accreditato, con i contenuti di cui alla norma tecnica che citi, saranno su base completamente volontaria.
Parimenti volontarie saranno eventuali specifiche richieste della committenza in contratti di appalto; per esempio il Datore di Lavoro potrebbe pretendere contrattualmente tale qualificazione dai suoi fornitori (questo potrebbe costituire condizione esimente da culpa in eligendo in caso di procedimenti giudiziari).
Eventuali corsi di formazione organizzati da un ente accreditato, con i contenuti di cui alla norma tecnica che citi, saranno su base completamente volontaria.
Parimenti volontarie saranno eventuali specifiche richieste della committenza in contratti di appalto; per esempio il Datore di Lavoro potrebbe pretendere contrattualmente tale qualificazione dai suoi fornitori (questo potrebbe costituire condizione esimente da culpa in eligendo in caso di procedimenti giudiziari).
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Grazie per le risposte esaustive, valide alla data odierna 01 marzo 2017.
L'articolo segnalato Chemolli è del Giugno 2013, tuttavia nulla si è modificato ancora ad oggi.
Provvederò ad aggiornare personalmente la discussione qualora intervenissero modifiche normativamente rilevanti (o a recepire contributi dal Forum supportati da aggiornamenti di normativa)
L'articolo segnalato Chemolli è del Giugno 2013, tuttavia nulla si è modificato ancora ad oggi.
Provvederò ad aggiornare personalmente la discussione qualora intervenissero modifiche normativamente rilevanti (o a recepire contributi dal Forum supportati da aggiornamenti di normativa)
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Da stampare sulla parete di fronte (per i maschietti) o sul lato interno delle porte (per le femminucce) dei servizi igienici di quelle aziende che offrono servizi di installazione porte tagliafuoco.... per esempio il Datore di Lavoro potrebbe pretendere contrattualmente tale qualificazione dai suoi fornitori (questo potrebbe costituire condizione esimente da culpa in eligendo in caso di procedimenti giudiziari).
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Buongiorno Ibasa - non ho capito la battuta (se battuta è). Tuttavia leggo un tuo citato (quale la fonte?) dove il DdL POTREBBE etc.... Il tema non è quello che si potrebbe, sarebbe meglio, non è vietato, etc il tema è quello che, ad oggi, si DEVE FARE. Per non "appesantire" la discussione, provvederò a cancellare il presente messaggio (ndr ho scoperto ora, 3 marzo, che non è possibile cancellare solo questo mio messaggio per lbasa, che ringrazio per la sua precisazione sotto) entro un paio di giorni. Mi auguro venga fatto anche da chi non mi pare contribuisca ad una veloce lettura e/o risoluzione del tema. Grazie
Ultima modifica di beppe2017 il ven mar 03, 2017 09:48, modificato 2 volte in totale.
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Buonasera.... non ho capito la battuta (se battuta è) ...
E' una riflessione propositiva rivolta alle società di installazione; in forma di battuta.
Fonte: la saggia esperienza di Terminus, che condividevo.... Tuttavia leggo un tuo citato (quale la fonte?) dove il DdL POTREBBE etc....
E la discussione ha ricevuto contributi corretti sullo stato delle cose relativamente alla natura di legislazione cogente..... Il tema non è quello che si potrebbe, sarebbe meglio, non è vietato, etc il tema è quello che, ad oggi, si DEVE FARE. ...
E' libero di farlo: io non ne vedo motivo, l'argomento in oggetto è interessante, la responsabilità dell'esecuzione in oggetto lo è ancor di più, non sono uscite informazioni scorrette. Di solito le discussioni, se vengono cancellate, lo sono dal Moderatore.... provvederò a cancellare il presente messaggio entro un paio di giorni. ...
Se riguarda me, posso anche cancellare il mio intervento.... Mi auguro venga fatto anche da chi non mi pare contribuisca ad una veloce lettura e/o risoluzione del tema. Grazie
In fase progettuale lo stato dell'arte non è necessario, quando ci si limita alle prescrizioni correnti. Ma quando si è nell'esercizio operativo, le conseguenze di eventi avversi o fatali passano al giudizio della Magistratura la quale chiama tre figure: il titolare dell'attività, l'asseveratore antincendio, l'impresa di installazione; e ad esse figure chiede conto del proprio operato messo a confronto con quanto lo stato dell'arte consente di operare. Infine decide.
In questo forum sono presenti professionisti antincendio o asseveratori, ed anche installatori.
Che ci si limiti a quanto "SI DEVE FARE" è ammesso, e nella discussione sviscerato; posso o non posso contribuire a migliorare la qualità di impresa ricordando "quello che si potrebbe, sarebbe meglio, non è vietato"?
Se io sono un installatore di porte, non farei finta di non sapere che, caso raro, esistono norme tecniche (volontarie) che si preoccupano della qualifica dell'installatore; non farei finta di non sapere che il mercato già offre queste certificazioni; che l'eventuale Cliente, se preoccupato di ridurre le proprie responsabilità sui rischi antincendio, mi valuta la qualifica prima di offrirmi il lavoro.
E quale è il posto in un'azienda di installazione dove, prima o poi, si va sempre a posare gli occhi se non nelle pareti dei servizi igienici?
Se io sono un asseveratore, trovo migliore o peggiore attività di rilievo per l'asseverare un'esecuzione sapendo di avere a che fare con posatori certificati o meno?
Se io sono il proprietario dell'attività antincendio (non il proprietario di un giardino che vuole mettere a dimora una pianta di fagioli), mi frega o non mi frega contattare gli installatori che offrano migliori garanzie?
Sottolineare un valore aggiunto in forma di battuta non è grave: chiedo comprensione.
Non capire il sottolineare un valore aggiunto in forma di battuta non è grave: offro comprensione.
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
In realtà qui il problema è quello più volte alla luce di tutti: ci sono entità che lasciano intendere che siano obbligatorie norme che sono volontarie e creano confusione. Queste entità non lo fanno per migliorare la tecnica ma solo per il proprio lucro in quanto ne organizzano e vendono i corsi. Il mercato può decidere se è meglio un installatore qualificato con diplomino rispetto ad uno che il diplomino non l'ha fatto. Fatto sta che per l'asset esistente la norma in questione non è obbligatoria. Che fare i corsi non faccia male anche quello è vero. Ricordiamoci sempre e comunque che chi i corsi li organizza e la norma UNI11473-3 entrano nel merito di cose che posso o non posso fare con una porta tagliafuoco, ma in realtà con l'asset normativo cogente l'unico che può dirti se puoi fare un buco o no e di che misura nella porta è a sua responsabilità il produttore, nelle istruzioni o in una lettera specifica. Tutto qua.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
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Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
segnalo che anche l'Istituto Giordano ha iniziato a fare certificazioni di manutentori di porte REI. che stia cambiando qualcosa ?
https://www.giordano.it/2c-513-qualific ... 1473-3.php
https://www.giordano.it/2c-513-qualific ... 1473-3.php
Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Che Giordano faccia i corsi è semplicemente un'iniziativa, dal punto di vista normativo non è cambiato nulla.
E' stata pubblicata la EN14351-2 che però non è passata in OJEU, peraltro la parte riguardante le istruzioni di installazione e manutenzione è informativa e quindi non sarà obbligatoria nemmeno se passa in Gazzetta europea.
E' stata pubblicata la EN14351-2 che però non è passata in OJEU, peraltro la parte riguardante le istruzioni di installazione e manutenzione è informativa e quindi non sarà obbligatoria nemmeno se passa in Gazzetta europea.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
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Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Buonasera a tutti!
Scusate se riapro il tread a cinque anni di distanza; vorrei sapere se oltre il DM 1 settembre 2021 (parte dell’obbligo a effettuare l’esame per manutentori presso i centri autorizzati prorogato a settembre ‘24) sia cambiato qualcosa riguardo la figura del manutentore e installatore di porte tagliafuoco; ad oggi, i corsi presenti sulla 11473-3 sono ancora volontari?
Quindi per l’installazione vige ancora solo l’obbligo di seguire le istruzioni e omologazioni di posa del costruttore?
Grazie!
Scusate se riapro il tread a cinque anni di distanza; vorrei sapere se oltre il DM 1 settembre 2021 (parte dell’obbligo a effettuare l’esame per manutentori presso i centri autorizzati prorogato a settembre ‘24) sia cambiato qualcosa riguardo la figura del manutentore e installatore di porte tagliafuoco; ad oggi, i corsi presenti sulla 11473-3 sono ancora volontari?
Quindi per l’installazione vige ancora solo l’obbligo di seguire le istruzioni e omologazioni di posa del costruttore?
Grazie!
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49