Guardando gli articoli 22 e 23 che dovrebbero essere ufficializzati dalla finanziaria 2007 e riportati anche dall'ANIT mi vengono alcuni dubbi circa quanto riportato in caso di ristrutturazione di edificio ed i relativi benefici fiscali.
"Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori 64 riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quoteannuali di pari importo. "
Mi viene da pensare, nel caso di riqualificazione di edifici esistenti fatiscienti come sia possibile ridurre i consumi del 20% rispetto ai valori limite dell'allegato C del 192.05.
Ho fatto delle prove per simulare quanto isolante sia necessario per ricadere nei finanziamenti e mi sembra vengano fuori dei valori assurdi.
Ditemi Voi se ho capito male
Grazie
Finanziaria 2007
Moderatore: Edilclima
Re: Finanziaria 2007
Si riferisce essenzialmente all'adozione di sistemi di risparmio energetico del tipo: collettori solari ad uso riscaldamento e acqua calda sanitaria!
Re: Finanziaria 2007
Guarda meglio che troverai anche finanziamenti sulle ristrutturazioni e non solo per gli impianti.Marcus ha scritto:Si riferisce essenzialmente all'adozione di sistemi di risparmio energetico del tipo: collettori solari ad uso riscaldamento e acqua calda sanitaria!
Re: Finanziaria 2007
hai ragione metti 20 cm di coibente!
Re: Finanziaria 2007
Ho avuto il testo dell'art. 22 da te citato in versione ritengo definitiva: in effetti la questione delle agevolazioni del 55% è abbastanza chiara per i pannelli solari (comma 3) per le caldaie a condensazione (comma 4).
Le detrazioni del 55% sul rifacimento di strutture edilizie (comma 2) è possibile a condizione che vengano rispettati i valori limite di trasmittanza termica U della tabella riportata in allegato alla legge finanziaria, che non ho e quindi non so se corrispondono a quelli del DL 192.
Il comma 1 da te citato sembrerebbe omnicomprensivo dei sottocasi precedenti. Ciò potrebbe avere senso qualora il legislatore avesse inteso dire: se tu mi ristrutturi contemporaneamente impianto termico e pareti, allora ricadi nel caso del comma 1, se invece rifai o solo l'impianto termico o solo le pareti ricadi negli altri commi! E' anche vero che perchè la cosa abbia senso la condizione di cui al comma 1 dovrebbe essere meno restrittiva di quelle di cui ai commi 2, 3 e 4, posto invece un ulteriore abbassamento del FEP nella misura del 20% sembrerebbe essere più restrittiva!
Staremo a vedere, per ora si tratta solo di supposizioni che saranno chiarite dai successivi decreti attuativi!
Le detrazioni del 55% sul rifacimento di strutture edilizie (comma 2) è possibile a condizione che vengano rispettati i valori limite di trasmittanza termica U della tabella riportata in allegato alla legge finanziaria, che non ho e quindi non so se corrispondono a quelli del DL 192.
Il comma 1 da te citato sembrerebbe omnicomprensivo dei sottocasi precedenti. Ciò potrebbe avere senso qualora il legislatore avesse inteso dire: se tu mi ristrutturi contemporaneamente impianto termico e pareti, allora ricadi nel caso del comma 1, se invece rifai o solo l'impianto termico o solo le pareti ricadi negli altri commi! E' anche vero che perchè la cosa abbia senso la condizione di cui al comma 1 dovrebbe essere meno restrittiva di quelle di cui ai commi 2, 3 e 4, posto invece un ulteriore abbassamento del FEP nella misura del 20% sembrerebbe essere più restrittiva!
Staremo a vedere, per ora si tratta solo di supposizioni che saranno chiarite dai successivi decreti attuativi!
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Lìintroduzione di una serie di detrazioni fiscali del 55% con misure massime variabili per interventi di riqualificazione energetica, di edifici esistenti che sono posti in essere nel corso del 2007 dal Comma 344 al 349 sono sicuramente molto interessanti ma mi sorge un dubbio, visto che come professionisti dovremmo attuare due cose:
1) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; ( e questo è chiaro)
2) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Come si può attuare questa seconda condizione visto che mancano ancora i regolamento di attuazione e soprattutto come deve essere un certificato energetico?
1) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; ( e questo è chiaro)
2) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Come si può attuare questa seconda condizione visto che mancano ancora i regolamento di attuazione e soprattutto come deve essere un certificato energetico?
Andrea Diqui
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L'introduzione di una serie di detrazioni fiscali del 55% con misure massime variabili per interventi di riqualificazione energetica, di edifici esistenti che sono posti in essere nel corso del 2007 dal Comma 344 al 349 sono sicuramente molto interessanti ma mi sorge un dubbio, visto che come professionisti dovremmo attuare due cose:
1) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; ( e questo è chiaro)
2) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Come si può attuare questa seconda condizione visto che mancano ancora i regolamento di attuazione e soprattutto come deve essere un certificato energetico?
1) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; ( e questo è chiaro)
2) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Come si può attuare questa seconda condizione visto che mancano ancora i regolamento di attuazione e soprattutto come deve essere un certificato energetico?
Andrea Diqui