Espulsione fumi a parete

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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29COP
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Espulsione fumi a parete

Messaggio da 29COP »

Ciao a tutti,
ho recentemente scoperto che in alcuni casi e' ancora possibile scaricare a parete anziche' a tetto.
Siccome pero' anche le regioni legiferano in tema di impianti termici, mi chiedevo se la normativa nazionale fosse superiore e quindi applicabile a prescindere da cio' che dicono le regioni...
In particolare mi interessa per il Piemonte....

Allego sotto la modifica all'art. 5 comma 9-bis del DPR 412, fatta con D.Lgs 102 del luglio 2014
(in particolare lettere d) ed e) )

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
(comma introdotto all'art. 17-bis della legge n. 90 del 2013)

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
(lettera aggiunta dall'art. 14, comma 8, d.lgs. n. 102 del 2014)
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
(lettera aggiunta dall'art. 14, comma 8, d.lgs. n. 102 del 2014)

voi cosa ne pensate?
grazie
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armyceres
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Re: Espulsione fumi a parete

Messaggio da armyceres »

In Piemonte leggi questo:
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

Inoltre:
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

Rammento che in Piemonte, dal 24.02.2007, è obbligatorio installare caldaie a 4 stelle e in classe 5 di NOx.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
29COP
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Re: Espulsione fumi a parete

Messaggio da 29COP »

grazie!
Si...ovviamente si rispetta 7129 x espulsione e tutte le caratteristiche delle caldaie...

Il mio dubbio sorgeva dal fatto che c'era una norma in piemonte (non ricordo quale...), che imponeva lo scarico a tetto...
Quello che vorrei capire e' se il DPR 412 cosi' aggiornato sovrasta qualsiasi norma regionale oppure queste prescrizioni riguardano quella fetta di normativa dove le regioni possono dire la loro ed essere piu' stringenti della norma nazionale.

Secondo voi...?
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armyceres
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Re: Espulsione fumi a parete

Messaggio da armyceres »

29COP ha scritto:Il mio dubbio sorgeva dal fatto che c'era una norma in piemonte (non ricordo quale...), che imponeva lo scarico a tetto...
Quello che vorrei capire e' se il DPR 412 cosi' aggiornato sovrasta qualsiasi norma regionale oppure queste prescrizioni riguardano quella fetta di normativa dove le regioni possono dire la loro ed essere piu' stringenti della norma nazionale.
Fai riferimento alla DGR 11968 del 2009, ed in particolare a questo punto:
"I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente."

La Regione aveva già previsto eventuali deroghe:
"Nel caso di sostituzione di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete è consentita la deroga di quanto previsto al punto precedente qualora sussistano le condizioni espresse dall’articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993 e il generatore di calore installato presenti un rendimento utile conforme a quanto previsto nell’Allegato 5, lettera a)."

Quindi, visto che il citato 412 è stato modificato, vale la modifica anche in Piemonte...... :mrgreen:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
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