311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Moderatore: Edilclima
311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
In base alla 311, e al DPR 59, nel caso di modifiche e/o ristrutturazioni di un'unità imobiliare, qualora non si intervenga su alcuni elementi, non è richiesto che gli stessi rispondano ai rispettivi requisiti termici (trasmittanza ecc), ossia, devono adeguarsi solo gli elementi soggetti ad intervento.
Mi chiedoù:
Nel caso di un cambio di destinazione d'uso, di un locale in precedenza del tipo cantina / Garage, in unità abitativa, con realizzazione di un nuovo impianto a servizio della stessa, e realizzazione di divisioni interne, ma senza modificare le pareti esterne (in reltà verranno allargate alcune finestre),
le pareti esterne, anche se non sono soggette a intervento, devono soddisfare i requisiti dettati dalla 311 e DPR 59 ????
ciao e grazie.
Mi chiedoù:
Nel caso di un cambio di destinazione d'uso, di un locale in precedenza del tipo cantina / Garage, in unità abitativa, con realizzazione di un nuovo impianto a servizio della stessa, e realizzazione di divisioni interne, ma senza modificare le pareti esterne (in reltà verranno allargate alcune finestre),
le pareti esterne, anche se non sono soggette a intervento, devono soddisfare i requisiti dettati dalla 311 e DPR 59 ????
ciao e grazie.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Direi che debbano essere isolate in quanto prima non riscaldate ed successivamente si. Altrimenti addio efficienza energetica!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Bè, è facile intuire che in qualche modo sia necessario intervenire.soloalfa ha scritto:Direi che debbano essere isolate in quanto prima non riscaldate ed successivamente si. Altrimenti addio efficienza energetica!
Diverso è però raggiungere i parametri richiesti dalla normativa per le nuove pareti, trattando un elemento già esistente che non viene modificato, con tutte le problematiche che possono insorgere. Nello specifico, avendo parete esterna in mattoncini, dovrei isolare internamente, riducendo di conseguenza le superfici dei locali, e inoltre, spingere troppo con l'isolamento dall'interno non mi piace troppo, in quanto, se non si eseguono tutte le opere in maniera eccellente ( e purtroppo alcune volte le ditte realizzatrici non danno troppa importanza ai particolari), si rischia di avere problemi successivi come la condensa interstiziale.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Non si puo' avere la pinta piena e la moglie ubriaca! se vogliono mantenere l'esterno bisogna andare all'interno con tutte le conseguenze del caso... va be cosa fai? una doppia parete con isolante all'interno e camera d'aria no?Ale_S ha scritto:Bè, è facile intuire che in qualche modo sia necessario intervenire.soloalfa ha scritto:Direi che debbano essere isolate in quanto prima non riscaldate ed successivamente si. Altrimenti addio efficienza energetica!
Diverso è però raggiungere i parametri richiesti dalla normativa per le nuove pareti, trattando un elemento già esistente che non viene modificato, con tutte le problematiche che possono insorgere. Nello specifico, avendo parete esterna in mattoncini, dovrei isolare internamente, riducendo di conseguenza le superfici dei locali, e inoltre, spingere troppo con l'isolamento dall'interno non mi piace troppo, in quanto, se non si eseguono tutte le opere in maniera eccellente ( e purtroppo alcune volte le ditte realizzatrici non danno troppa importanza ai particolari), si rischia di avere problemi successivi come la condensa interstiziale.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
A mio parere sei nel caso di nuova installazione di impianto termico (noon è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato). Verifica rendimento globale medio stagionale e fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria.
Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta.
Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Vedo che la tua interpretazione Simacat è differente da quella di soloalfa, (che è anche quella che avevo ipotizzato inizialmente).simcat ha scritto:A mio parere sei nel caso di nuova installazione di impianto termico (noon è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato). Verifica rendimento globale medio stagionale e fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria.
Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta.
Che prima non era riscaldato, è cosa nota, visto che la sua destinazione d'uso era quella di garage ripostiglio, e di certo tali locali non vengono riscaldati, e difficilmente sarebbe credibile il contrario.
Il problema è che la normativa (almeno per quello che mi è noto), parla di nuovo e di ristrutturazioni, trattando nel particolare ciò che viene toccato, in quanto entità fisica, ma non trattando i casi di cambi di destinazione d'uso. Quindi sono ancora un po' titubante, su cosa mi impone la legge, al dilà di cosa è cosa buona !
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
cambio di destinazione s'uso = a cosa?
bella domanda su cui si dividono le interpretazioni
se in comune c'è qualcuno che può aiutare bene... altrimenti boh!
io risposte certe non ne ho...
bella domanda su cui si dividono le interpretazioni
se in comune c'è qualcuno che può aiutare bene... altrimenti boh!
io risposte certe non ne ho...
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Ale_S ha scritto:Vedo che la tua interpretazione Simacat è differente da quella di soloalfa, (che è anche quella che avevo ipotizzato inizialmente).simcat ha scritto:A mio parere sei nel caso di nuova installazione di impianto termico (noon è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato). Verifica rendimento globale medio stagionale e fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria.
Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta.
Che prima non era riscaldato, è cosa nota, visto che la sua destinazione d'uso era quella di garage ripostiglio, e di certo tali locali non vengono riscaldati, e difficilmente sarebbe credibile il contrario.
Il problema è che la normativa (almeno per quello che mi è noto), parla di nuovo e di ristrutturazioni, trattando nel particolare ciò che viene toccato, in quanto entità fisica, ma non trattando i casi di cambi di destinazione d'uso. Quindi sono ancora un po' titubante, su cosa mi impone la legge, al dilà di cosa è cosa buona !
Mi sono espresso male con quel "non è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato".
Non mi riferivo ai locali (attualmente non riscaldati), ma volevo intendere che nel 192-311-59, non si differenzia se i locali prima dell'intervento siano o no riscaldati. Ecco perchè, per me, il tuo intervento, se non tocchi murature esterne, è solamente inquadrabile come "installazione di nuovo impianto termico in edificio esistente". Questo per la normativa nazionale, non so se esistono limiti più restrittivi regionale/comunali.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
anche a me pare così, però mi ricordo che qualcuno assimila il cambio di destinaz al nuovo edifico...simcat ha scritto:Ale_S ha scritto:Vedo che la tua interpretazione Simacat è differente da quella di soloalfa, (che è anche quella che avevo ipotizzato inizialmente).simcat ha scritto:A mio parere sei nel caso di nuova installazione di impianto termico (noon è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato). Verifica rendimento globale medio stagionale e fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria.
Poi, certamente, isolare è cosa buona e giusta.
Che prima non era riscaldato, è cosa nota, visto che la sua destinazione d'uso era quella di garage ripostiglio, e di certo tali locali non vengono riscaldati, e difficilmente sarebbe credibile il contrario.
Il problema è che la normativa (almeno per quello che mi è noto), parla di nuovo e di ristrutturazioni, trattando nel particolare ciò che viene toccato, in quanto entità fisica, ma non trattando i casi di cambi di destinazione d'uso. Quindi sono ancora un po' titubante, su cosa mi impone la legge, al dilà di cosa è cosa buona !
Mi sono espresso male con quel "non è specificato da nessuna parte se prima era o non era riscaldato".
Non mi riferivo ai locali (attualmente non riscaldati), ma volevo intendere che nel 192-311-59, non si differenzia se i locali prima dell'intervento siano o no riscaldati. Ecco perchè, per me, il tuo intervento, se non tocchi murature esterne, è solamente inquadrabile come "installazione di nuovo impianto termico in edificio esistente". Questo per la normativa nazionale, non so se esistono limiti più restrittivi regionale/comunali.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
ma scusate... bisognera fare la L10 no? e la L10 ti chiede di isolare...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
dipende da come inquadi l'interventosoloalfa ha scritto:ma scusate... bisognera fare la L10 no? e la L10 ti chiede di isolare...
se si può inquadrare per ed come "nuovo imp in edificio esistente" la legge 10 non ti obbliga certo a isolare le pareti
diverso e se il cambio di destinaz d uso si assimila a nuovo edificio
il dubbio è lì..
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Alla fine si è riusciti a capire senza ombra di dubbio quali requisiti rispettare in caso di cambio destinazione d'uso da edificio rurale privo di impianto di riscaldamento ed edificio residenziale dotato di impianto autonomo?
Io andrei a rispettare tutti i requisiti inerenti alla "Nuova installazione impianto termico in edificio esistente" (Rendimento globale medio stagionale + solare termico x ACS), mentre se vado a toccare una parete esterna etc vado a rispettare i limiti di trasmittanza sulle pareti opache, ma comunque non andrei a rispettare il fabbisogno EPI.
Comunque certezze non ne ho, o forse sono pigro ora per cercarle.
Cosa ne pensate ?
Io andrei a rispettare tutti i requisiti inerenti alla "Nuova installazione impianto termico in edificio esistente" (Rendimento globale medio stagionale + solare termico x ACS), mentre se vado a toccare una parete esterna etc vado a rispettare i limiti di trasmittanza sulle pareti opache, ma comunque non andrei a rispettare il fabbisogno EPI.
Comunque certezze non ne ho, o forse sono pigro ora per cercarle.
Cosa ne pensate ?
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Buongiorno a tutti.
Riprendo questo argomento per avere delle opinioni.
Se per un immobile con attuale destinazione artigianale, (2 locali + un bagno), già dotato di impianto termico autonomo con caldaia murale e radiatori, viene richiesto il cambio di destinazione d'uso per trasformarlo in abitazione, senza opere, come si deve comportare il termotecnico?
1) Rilievo dello stato di fatto: Produzione di elaborati grafici (e documentazioni fotografiche) con calcoli energia e rendimenti (L.10-senza verifiche ai parametri attali) e redazione AQE?
2) Produzione elaborati grafici rilievo stato di fatto (doc. foto) e Redazione AQE?
3) Una semplice dichiarazione che è tutto esistente?
Grazie
Riprendo questo argomento per avere delle opinioni.
Se per un immobile con attuale destinazione artigianale, (2 locali + un bagno), già dotato di impianto termico autonomo con caldaia murale e radiatori, viene richiesto il cambio di destinazione d'uso per trasformarlo in abitazione, senza opere, come si deve comportare il termotecnico?
1) Rilievo dello stato di fatto: Produzione di elaborati grafici (e documentazioni fotografiche) con calcoli energia e rendimenti (L.10-senza verifiche ai parametri attali) e redazione AQE?
2) Produzione elaborati grafici rilievo stato di fatto (doc. foto) e Redazione AQE?
3) Una semplice dichiarazione che è tutto esistente?
Grazie
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Anche io ho questo vostro dubbio.
Locali al piano terreno adibiti a garage e cantina sono soggetti a cambio di destinazione d'uso per diventare locali abitabili di una nuova unità immobiliare. (non vengono toccati i muri e serramenti)
Secondo il mio parere si deve far rientrare come
-----> ristrutturazione o installazione di nuova impianto in edificio esistente.
-----> le pareti verticali o orizzontali e i serramenti oggetti di intervento devono essere verificate con la normativa vigente.
Detto cio' la cosa rimane dubbia. Qualcuno di voi ha avuto occasione di sentire i tecnici della Regione Piemonte.
Saluti
Locali al piano terreno adibiti a garage e cantina sono soggetti a cambio di destinazione d'uso per diventare locali abitabili di una nuova unità immobiliare. (non vengono toccati i muri e serramenti)
Secondo il mio parere si deve far rientrare come
-----> ristrutturazione o installazione di nuova impianto in edificio esistente.
-----> le pareti verticali o orizzontali e i serramenti oggetti di intervento devono essere verificate con la normativa vigente.
Detto cio' la cosa rimane dubbia. Qualcuno di voi ha avuto occasione di sentire i tecnici della Regione Piemonte.
Saluti
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
provate a dirlo in un comune e guardate le faccie
è un altro dei grandi buchi con cui ci ritroviamo a che fare
è un altro dei grandi buchi con cui ci ritroviamo a che fare
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
provate a dirlo in un comune e guardate le facce
è un altro dei grandi buchi con cui ci ritroviamo a che fare
è un altro dei grandi buchi con cui ci ritroviamo a che fare
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Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Io sono dell'idea che imposizioni e divieti devono essere sempre esplicitamente scritti. Quindi, se si rifà solo l'impianto le prescrizioni riguarderanno solo esso.
Cosa fare in presenza di cambio di destinazione d'uso? Se me la richiedono, una RTL10 che semplicemente descrive lo stato di fatto, con "il paragrafo" dei Risultati dai calcoli ma senza alcuna verifica da rispettare.
Cosa fare in presenza di cambio di destinazione d'uso? Se me la richiedono, una RTL10 che semplicemente descrive lo stato di fatto, con "il paragrafo" dei Risultati dai calcoli ma senza alcuna verifica da rispettare.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
alla luce di tutto quotoMimmo_510859D ha scritto:Io sono dell'idea che imposizioni e divieti devono essere sempre esplicitamente scritti. Quindi, se si rifà solo l'impianto le prescrizioni riguarderanno solo esso.
Cosa fare in presenza di cambio di destinazione d'uso? Se me la richiedono, una RTL10 che semplicemente descrive lo stato di fatto, con "il paragrafo" dei Risultati dai calcoli ma senza alcuna verifica da rispettare.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Si è vero, , i tecnici dei comuni tendono a farla passare come ristrutturazione/ampliamento quindi con tutte le trasmittanze e limiti da verificare. ( Molte più opere edili da fare e costi piu elevati)girondone ha scritto:provate a dirlo in un comune e guardate le facce
è un altro dei grandi buchi con cui ci ritroviamo a che fare
Sentite cose dicono i tecnici della Regione Piemonte per avere un chiarimento.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
vero in parte:henry ha scritto: Si è vero, , i tecnici dei comuni tendono a farla passare come ristrutturazione/ampliamento quindi con tutte le trasmittanze e limiti da verificare. ( Molte più opere edili da fare e costi piu elevati)
.
se è vero che tendono a farla passare come ristrutturazione (in realtà dipende anche da come presenta il tutto il tecnico edile), se è una ristrutturazione non è detto che devi verificare le strutture qualora non vengano toccate.
Semmai il problema potrebbe essere se l'intervento viene inquadrato come "nuova realizzazione" con adeguamento dell'esistente ai parametri del nuovo. Ma questo sarebbe impossibile anche su altri fronti (strutturale, acustico ecc).
in effetti il problema di "cosa veririfcare" in caso di cambio di destinazione d'uso, o di utilizzo (es come residenza), di locali prima "freddi", è un bel problema nonchè buco normativo.
Da un lato visto che instauriamo un'attività (es residenza), in locali prima utilizzati diversamente dovrei renderli idonei per lo specifico utilizzo (provate a pensare al limite al cambio di destinazione di un capanno agricolo chiuso in residenza !!)
dall'altro lato c'è il problema che spesso certe strutture non sono facilmente adeguabili e certi interventi non facilmente applicabili.
Provate a pensare alla questione dell'acustica piuttosto che del risparmio energetico. Le problematiche sono identiche ma in più c'è a mio avviso lìimpossibilità di portare strutture esistenti ai parametri del nuovo !!
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
a quanto sembra la Regione Piemonte afferma che: se si tratta di un cambio di destinazione d'uso (cioè si passa da un locale garage "non abitativo" a un locale abitativo) ci troviamo nel caso di ristrutturazione edilizia, quindi vanno fatte le relative verifiche sulle pareti!!!!!!. !!! Delirioo
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Eresia.henry ha scritto:a quanto sembra la Regione Piemonte afferma che: se si tratta di un cambio di destinazione d'uso (cioè si passa da un locale garage "non abitativo" a un locale abitativo) ci troviamo nel caso di ristrutturazione edilizia, quindi vanno fatte le relative verifiche sulle pareti!!!!!!. !!! Delirioo
mi va bene che inquadrino il cambio di destinazione come ristrutturazione,
ma nessuna norma sul risparmio energetico dice che in caso di ristrutturazione devi verificare tutte le pareti .
In caso di ristrutturazione, se non tocchi le pareti non le verifichi. se le tocchi, verifichi solo quelle interessate all'intervento.
Ma tu nello specifico, vai a modificare o intervenire sulle pareti o elementi opachi ??
c'è un po' di confusione....
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Io tocco solo il pavimento visto che rifaccio gli impianti. (capisco che è un eresia perchè è un delirio fare tutte quelle verifiche) però questo è ciò che mi è stato detto.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Puoi darmi i riferimenti di dove il piemonte afferma quello
Ps. Ricordo che se parli di ristrutt come definizione urbanistica... questa non é coerente con le definizoni di legge10
Ps. Ricordo che se parli di ristrutt come definizione urbanistica... questa non é coerente con le definizoni di legge10
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
in che senso ???girondone ha scritto: Ps. Ricordo che se parli di ristrutt come definizione urbanistica... questa non é coerente con le definizoni di legge10
Concordo eventualmente con il gatto che urbanisticamente si parla di "ristrutturazione" e non di nuovo,
ma che poi ai fini della Legge10, possiamo trovarci nei tanti casi dell'art 3 (192/05 e smi).
In ogni caso, ribadisco in mancanza di certezze normative, che l'unica attuale interpretazioni della norma, se l'intervento non è visto come una nuova edificazione ( e chiaramente a livello urbanistico non può esserlo perchè i muri e volumi ci sono, ma in maniera astratta a livello termico potrebbe) trattandosi di ristrutturazione, esclusi i casi sopra i 1000m2, demoliz e ristrutt,
verificihi solo quello che tocchi e quindi decidi tu in un certo senso cosa verificare 8in base a ciò che decidi di toccare e magari migliorare)
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
concordo....
che urbanisticamente si parla di "ristrutturazione" e non di nuovo,
questo poco ma sicuro
io intendevo che una MS urbanistica no è er forza una MS di legge10
es
di qualche tempo fa... prima che anche la liguria definisse altri interventi a livello legge10
tinteggiatura facciata MS urbanistica se cambio colore
ma non MS a livello di legge 10 ( che poi ci sono state 1000 interpretazini degli anni... o meglio io mi faccio e mi facevo porblemi.. ma nei comuni ed i vari geom arech e d ing in giro mai si sono posti il prob)
il tutto perchè
la legge 10 ed smi ha ... alemno fino a poco tempo fa... definito abb bene gli interventi sugli impianti ma mai quelli sulle strutture
che urbanisticamente si parla di "ristrutturazione" e non di nuovo,
questo poco ma sicuro
io intendevo che una MS urbanistica no è er forza una MS di legge10
es
di qualche tempo fa... prima che anche la liguria definisse altri interventi a livello legge10
tinteggiatura facciata MS urbanistica se cambio colore
ma non MS a livello di legge 10 ( che poi ci sono state 1000 interpretazini degli anni... o meglio io mi faccio e mi facevo porblemi.. ma nei comuni ed i vari geom arech e d ing in giro mai si sono posti il prob)
il tutto perchè
la legge 10 ed smi ha ... alemno fino a poco tempo fa... definito abb bene gli interventi sugli impianti ma mai quelli sulle strutture
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Il problema che le interpretazioni sono tante... anche io in un primo momento l'ho pensata come voi, però dopo un colloquio con un tecnico della Regione mi sono sorti questi dubbi.
In definitiva verificherò impianto termico con solare termico e le sole strutture oggetto di intervento.
In definitiva verificherò impianto termico con solare termico e le sole strutture oggetto di intervento.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
e cmq ci sono comuni.. almeno qui sopra qualcuno lo aveva scritto
dove cambio dest uso = nuovo edificio
se no ricordo male
dove cambio dest uso = nuovo edificio
se no ricordo male
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Si proprio per questo, la loro spiegazione è: " devi fare le verifiche seno sei avvantaggiato rispetto a uno che fa una nuova costruzione". E' assurdo ma l ho sentito dire.girondone ha scritto:e cmq ci sono comuni.. almeno qui sopra qualcuno lo aveva scritto
dove cambio dest uso = nuovo edificio
se no ricordo male
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
da quando è una gara ??henry ha scritto: devi fare le verifiche seno sei avvantaggiato rispetto a uno che fa una nuova costruzione". E' assurdo ma l ho sentito dire.
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
io proprio assurdo non lo trovo
mi accontenterei che fosse una interpretazione unica per tutti...
mi accontenterei che fosse una interpretazione unica per tutti...
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
Ditelo ai cliente, poi guardate la loro faccia.....
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
certamente....
ma se ricevvessero tutti la stessa risposta da tutti noi... è una cosa..
così invece è una giungla...
quello intendevo
ma se ricevvessero tutti la stessa risposta da tutti noi... è una cosa..
così invece è una giungla...
quello intendevo
Re: 311 - DPR 59 - Cambio destinazione d'uso.
DM 26/6/2015 Requisiti Minimi
cambio destinazione d'uso di parte dimmobile artigianale da destinarsi ad abitazione.
Prescrizioni come se si trattasse di un nuovo edificio ????
Ho il seguente caso:
immobile artigianale volume lordo 1089 mc; Sd=865,49 mq
parte di immobile artigianale da destinarsi ad abitazione: volume lordo futura abitazione = 255 mc ; Sd=275mq (compreso pareti aderenza con attività artigianale non scaldata).
Allegato 1 punto 1.3, 1, b:
Vol abitaz > 15% Vol artigianale;
Vol abitaz < 500 mc
Cosa si fa???
cambio destinazione d'uso di parte dimmobile artigianale da destinarsi ad abitazione.
Prescrizioni come se si trattasse di un nuovo edificio ????
Ho il seguente caso:
immobile artigianale volume lordo 1089 mc; Sd=865,49 mq
parte di immobile artigianale da destinarsi ad abitazione: volume lordo futura abitazione = 255 mc ; Sd=275mq (compreso pareti aderenza con attività artigianale non scaldata).
Allegato 1 punto 1.3, 1, b:
Vol abitaz > 15% Vol artigianale;
Vol abitaz < 500 mc
Cosa si fa???