d.lgs. 28 e sopraelevazione
Moderatore: Edilclima
d.lgs. 28 e sopraelevazione
Buongiorno,
un dubbio sull'applicazione del d.lgs. 28.
Le verifiche di legge per ampliamento volumetrico, che sia in planimetria o in elevazione, vanno trattate come "nuova costruzione".
Se amplio in planimetria un edificio, facendo magari una o due stanze in più, 1/80 della superficie ampliata in kw di fotovoltaico può avere un certo senso perchè "promuovo" (come dice il titolo della legge) un uso di rinnovabili su una certa quantità di volume.
Se però eseguo una ristrutturazione con sopraelevazione della copertura di qualche cm e la copertura è pari a 200 mq devo installare quasi 3 kw di fotovoltaico??....i committenti ti linciano...
Grazie!
un dubbio sull'applicazione del d.lgs. 28.
Le verifiche di legge per ampliamento volumetrico, che sia in planimetria o in elevazione, vanno trattate come "nuova costruzione".
Se amplio in planimetria un edificio, facendo magari una o due stanze in più, 1/80 della superficie ampliata in kw di fotovoltaico può avere un certo senso perchè "promuovo" (come dice il titolo della legge) un uso di rinnovabili su una certa quantità di volume.
Se però eseguo una ristrutturazione con sopraelevazione della copertura di qualche cm e la copertura è pari a 200 mq devo installare quasi 3 kw di fotovoltaico??....i committenti ti linciano...
Grazie!
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
Obblighi del 28 x nuove costru e ristrutt rilevante
Leggi le definz sul decreto direi ke non rientri
Leggi le definz sul decreto direi ke non rientri
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
Ho dato per assodato, dopo confronti con altri professionisti e organi Regione Piemonte, che le porzioni ampliate, per il rispetto degli obblighi di legge, devono essere trattate come "nuova costruzione"....vero che se amplio di 20 mq ipotizzare 250 w di fotovoltaico non ha molto senso però tant'è.....
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
bah.... gli ampliamenti a livello di legge10 si dividono tra > e < del 20% ecc...
ed hanno indicazioni nei due casi....
ma dire che sia nuovo edificio mi pare un po troppo
stesso discorso che capitaq sul cambio di destinaz uso...
ed hanno indicazioni nei due casi....
ma dire che sia nuovo edificio mi pare un po troppo
stesso discorso che capitaq sul cambio di destinaz uso...
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
anche io ho già avuto molti dubbi in merito.
quello che è emerso parlando con un funzionario che legifera è che cambio di destinazione d'uso vai, ipotizzo, a scaldare un volume che prima non lo era ma era già esistente e quindi ti comporti come se fosse ristrutturazione, mentre ampliamento vai a riscaldare un volume nuovo, e quindi verifichi pareti, tetti e quant'altro come nuova struttura (vedi ampliamento secondo piano casa con trasmittanze inferiori rispetto a quelle delle detrazioni)....
e la conclusione è stata ampliamento------>volume nuovo------>1/80 di fotovoltaico rispetto alla superficie ampliata.....
nel caso che ho prospettato (sopraelevazione tetto di qualche cm) però mi sembra veramente un pò eccessivo........
quello che è emerso parlando con un funzionario che legifera è che cambio di destinazione d'uso vai, ipotizzo, a scaldare un volume che prima non lo era ma era già esistente e quindi ti comporti come se fosse ristrutturazione, mentre ampliamento vai a riscaldare un volume nuovo, e quindi verifichi pareti, tetti e quant'altro come nuova struttura (vedi ampliamento secondo piano casa con trasmittanze inferiori rispetto a quelle delle detrazioni)....
e la conclusione è stata ampliamento------>volume nuovo------>1/80 di fotovoltaico rispetto alla superficie ampliata.....
nel caso che ho prospettato (sopraelevazione tetto di qualche cm) però mi sembra veramente un pò eccessivo........
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
mentre ampliamento vai a riscaldare un volume nuovo, e quindi verifichi pareti, tetti e quant'altro come nuova struttura
ni
la mia opinione è che quello vale per ampliam minore del 20
sorpa il 20 secondo me deve tornare epi di tutto e se no torna, o metti generatore solo per ampl e fai tornare epi di quello ma spesso è una cacchiata, oppure intervieni anchesulla parte esistente e o sul generatore
altrimenti la differenza ta magg e minore del 20 % non sarebbe servita a nulla
ni
la mia opinione è che quello vale per ampliam minore del 20
sorpa il 20 secondo me deve tornare epi di tutto e se no torna, o metti generatore solo per ampl e fai tornare epi di quello ma spesso è una cacchiata, oppure intervieni anchesulla parte esistente e o sul generatore
altrimenti la differenza ta magg e minore del 20 % non sarebbe servita a nulla
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
in regione Piemonte in realtà non si richiede la verifica dell'Epi ma dell'Eph e non si fa distinzione tra > e < di 20% di ampliamento...si parla solo di "porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti".
però il fatto di base è come interpretare il concetto di "ampliamento" all'interno del d.lgs. 28.
la definizione è «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
l'unica cosa alla quale ci si può attaccare è che nella richiesta del titolo edilizio dovrebbe esserci l'aggettivo NUOVA, quindi ristrutturazione con ampliamento dovrebbe essere fuori...però in Regione la pensano diversamente...
però il fatto di base è come interpretare il concetto di "ampliamento" all'interno del d.lgs. 28.
la definizione è «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
l'unica cosa alla quale ci si può attaccare è che nella richiesta del titolo edilizio dovrebbe esserci l'aggettivo NUOVA, quindi ristrutturazione con ampliamento dovrebbe essere fuori...però in Regione la pensano diversamente...
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
La definizione di nuovo edificio del dlgs 28 è identica a quella della l.r. n.13 del Piemonte (a sua volta identica a quella della legislazione nazionale): dal momento che però sulla dgr, a livello di interventi, si distingue nettamente tra edificio nuovo ed ampliamenti e sopraelevazioni, verrebbe da applicare anche al decreto legislativo la stessa logica. Tuttavia la definizione di edificio, in tutti i decreti e leggi succitati, si applica anche a porzioni di edificio progettate o ristrutturate per essere unità immobiliari autonome; quindi se ci si trova in quest'ultima situazione, anche in caso di ampliamento, l'interpretazione dei funzionari è condivisibile. In tutti gli altri casi, direi proprio di no.
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
quindi mat dici che se l'ampliamento è progettato per diventare una nuova u.a. si applica il d.lgs. 28 altrimenti no?
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
Non prenderlo per verità assoluta, però a logica direi di sì, ci sta.
Re: d.lgs. 28 e sopraelevazione
ok ci rifletterò ancora un pò su grazie dei contributi