frazionamento unità immobiliare
Moderatore: Edilclima
frazionamento unità immobiliare
nel caso di frazionamento dell'unità immobiliare in 2 unità distinte, se l'unità immobiliare originaria è dotata di impianto di riscaldamento autonomo che viene sostituito con 2 impianti autonomi a condensazione, valvole termostatiche ecc, secondo voi l'agevolazione al 55% è possibile per:
a) tutti e 2
b) solo 1 dei 2
c) nessuno dei 2
a) tutti e 2
b) solo 1 dei 2
c) nessuno dei 2
Re: frazionamento unità immobiliare
Guarda, ho proprio un caso similissimo ma che riguarda l'isolamento delle pareti: si considera tutto come allo stato di fatto (quindi una unità immobiliare, quindi 60k euro di detrazione) o come allo stato di progetto (quindi due?).
La risposta mia è che non lo so, o meglio, non c'è scritto da nessuna parte, bisogna procedere a buon senso...
La risposta mia è che non lo so, o meglio, non c'è scritto da nessuna parte, bisogna procedere a buon senso...
Re: frazionamento unità immobiliare
nessuno dei due
si 55% solo se fai centralizzato
vedi circolare 36
si 55% solo se fai centralizzato
vedi circolare 36
Re: frazionamento unità immobiliare
Sapevo che qualcuno avrebbe detto nessuno dei 2 appellandosi al fatto che la circolare 36 non da diritto alla detrazione nel passaggio da centralizzato ad autonomo, però in questo caso non si tratta di passaggio da centralizzato ad autonomo, ma sempre da autonomo ad autonomo, secondo me 1 vecchio impianto autonomo viene sostituito e quindi c'è diritto ad una detrazione al 55% per un solo impianto.
Del resto la faccenda si può guardare anche da un altro punto di vista:
a frazionamento avvenuto il proprietario può aver mantenuto in vecchio impianto su una sola unità immobiliare lasciando l'altra sprovvista di qualsiasi riscaldamento.
Il giorno dopo decide di dotare entrambi gli alloggi di caldaia a condensazione, per cui per l'appartamento che ne è sprovvisto ricadiamo nel caso di nuova installazione per cui non c'è diritto alla detrazione al 55%, per l'appartamento provvisto del vecchio impianto ricadiamo invece nel caso di ristrutturazione per cui c'è diritto alla detrazione al 55%, e anche in questo caso si ha diritto ad una sola detrazione.
Del resto la faccenda si può guardare anche da un altro punto di vista:
a frazionamento avvenuto il proprietario può aver mantenuto in vecchio impianto su una sola unità immobiliare lasciando l'altra sprovvista di qualsiasi riscaldamento.
Il giorno dopo decide di dotare entrambi gli alloggi di caldaia a condensazione, per cui per l'appartamento che ne è sprovvisto ricadiamo nel caso di nuova installazione per cui non c'è diritto alla detrazione al 55%, per l'appartamento provvisto del vecchio impianto ricadiamo invece nel caso di ristrutturazione per cui c'è diritto alla detrazione al 55%, e anche in questo caso si ha diritto ad una sola detrazione.
Re: frazionamento unità immobiliare
Il "nessuno dei due" è la soluzione più conservativa, quindi non si sbaglia
D'altro canto si potrebbe dire "stato di fatto termoautonomo, stato di progetto termoautonomo".
A me questa interpretazione, per quanto gradita dal cliente (detrae tutto) non pare pienamente corretta, in quanto la legge parla di "sostituzione di impianti di climatizzazione", quindi la nuova unità immobiliare, secondo me, non è detraibile, quella vecchia presumibilmente sì.
D'altro canto si potrebbe dire "stato di fatto termoautonomo, stato di progetto termoautonomo".
A me questa interpretazione, per quanto gradita dal cliente (detrae tutto) non pare pienamente corretta, in quanto la legge parla di "sostituzione di impianti di climatizzazione", quindi la nuova unità immobiliare, secondo me, non è detraibile, quella vecchia presumibilmente sì.
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Re: frazionamento unità immobiliare
quoto... per me nessuno dei duegirondone ha scritto:nessuno dei due
si 55% solo se fai centralizzato
vedi circolare 36
Andrea Diqui
Re: frazionamento unità immobiliare
la circ 36 è charissima al riguardo
parla propio del caso di frazionamento in più unità immobilari...
parla propio del caso di frazionamento in più unità immobilari...
Re: frazionamento unità immobiliare
Secondo me è incentivabile solo 1 intervento, che riguardi solo ed esclusivamente la parte "vecchia". La nuova unità abitativa non è certo detraibile in quanto nuova.
Re: frazionamento unità immobiliare
In effetti, rileggendo:
"2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto;"
"2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto;"
Re: frazionamento unità immobiliare
esatto....
Re: frazionamento unità immobiliare
Aggiungo che mi pare che la cosa si applichi solo alla sostituzione di impianti, non agli altri comma (l'Art 9 comma 3 rimanda all'Art 1 comma 5 che è quello relatvo alla sostituzione di impianto).
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Re: frazionamento unità immobiliare
quoto...Andrea_Diqui ha scritto:quoto... per me nessuno dei duegirondone ha scritto:nessuno dei due
si 55% solo se fai centralizzato
vedi circolare 36
ma per capirci.. se fai il centralizzato solo il centralizzato è detraibile ovvero l'impianto di riscaldamento caldaia tubazioni terminali di erogazione termoregolazione ecc. ma NON gli altri interventi quindi NO isolamenti NO serramenti (per il solare ni)!!
Questo credo sia chiaro!
Piccolo accorgimento che può sfuggire: la detrazione non è possibile in caso di frazionamento dell'unità... e non ampliamento!! ovvero io sono nel caso che da 2 unità (1piano terra e 1piano primo) ne hanno ricavate 3 (1 piano primo e 2 al piano terra) quindi agli effetti hanno suddiviso solo il piano terra ma è rimasto inalterato il piano primo.
In questo caso ho portato in detrazione tutto il piano primo rimasto inalterato... cappotto serramenti solare ecc. poi ho realizzato un centralizzato per le 3 unità ed ho portata in detrazione tutto il centralizzato.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: frazionamento unità immobiliare
No, scusa, non ho capito cosa intendi.nicorovoletto ha scritto: ma per capirci.. se fai il centralizzato solo il centralizzato è detraibile ovvero l'impianto di riscaldamento caldaia tubazioni terminali di erogazione termoregolazione ecc. ma NON gli altri interventi quindi NO isolamenti NO serramenti (per il solare ni)!!
Questo credo sia chiaro!
La circolare ADE è applicabile solo a alla sostituzione di impianto.
Nulla dice per gli altri comma, quindi mi verrebbe da dire che se fraziono e isolo posso comunque detrarre la spesa (del resto mi pare ragionevole).
Non sei d'accordo?
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Re: frazionamento unità immobiliare
in effetti tendo a fare casino quando scrivo e non solo .
se frazioni una unità e fai il centralizzato puo accedere alle detrazioni. Ma secondo me puoi detrarre solo il centralizzato!
se frazioni una unità e fai il centralizzato puo accedere alle detrazioni. Ma secondo me puoi detrarre solo il centralizzato!
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Re: frazionamento unità immobiliare
Quindi se fraziono, centralizzo e isolo posso detrarre solo la parte dell'impianto (comma 345).
Mumble mumble, non so, non mi è chiara 'sta cosa. Ed è proprio il caso che ho sottomano, per inciso
Mumble mumble, non so, non mi è chiara 'sta cosa. Ed è proprio il caso che ho sottomano, per inciso
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Re: frazionamento unità immobiliare
cmq mi ricordo che ne avevamo già parlato!
Il concetto che mi ricordo è questo: il 55% è per le ristrutturazioni di edifici esistenti... tu puoi fare il cappotto e cambiare i serramenti ma deve essere una ristrutturazione di un edificio esistente!!
Se invece un edificio esistente lo frazioni in due allora secondo me si parla di n°2 nuove unità immobiliari che devono rispettare comunque le prescrizioni del 192/05 ma che non possono beneficiare della detrazione del 55%, perchè di fatto non hai ristrutturato la tua "vecchia casa" ma ti sei fatto 2 case nuove. (fatto salvo per il solo impianto se realizzato in modo centralizzato come permesso dalla circolare dei chiarimenti)
Il concetto che mi ricordo è questo: il 55% è per le ristrutturazioni di edifici esistenti... tu puoi fare il cappotto e cambiare i serramenti ma deve essere una ristrutturazione di un edificio esistente!!
Se invece un edificio esistente lo frazioni in due allora secondo me si parla di n°2 nuove unità immobiliari che devono rispettare comunque le prescrizioni del 192/05 ma che non possono beneficiare della detrazione del 55%, perchè di fatto non hai ristrutturato la tua "vecchia casa" ma ti sei fatto 2 case nuove. (fatto salvo per il solo impianto se realizzato in modo centralizzato come permesso dalla circolare dei chiarimenti)
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Re: frazionamento unità immobiliare
il centralizzato non può essere una porta aperta per poter accedere così facilmente alle detrazioni.
esempio:
1) Ho una casa singola grande la divido in 4 unità con centralizzato: detraggo tutto e dopo vendo!
2) costruisco un edificio nuovo con 4 unità e centralizzato: perchè non posso detrarre?? dove sta la differenza?
esempio:
1) Ho una casa singola grande la divido in 4 unità con centralizzato: detraggo tutto e dopo vendo!
2) costruisco un edificio nuovo con 4 unità e centralizzato: perchè non posso detrarre?? dove sta la differenza?
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Re: frazionamento unità immobiliare
se ne era già parlato
anche secondo me gli altri interventi sono detraibili
anche se l'arch dell'enea (quella del filmato) in persona mi aveva detto di no con riferimento alla circ 36
secondo me cmq lì parla solo dell'impianto
finestre isolam ecc,...
per me sono detraibili
chi avesse risposte scritte al riguardo potrebbe condividerle...?
grazie
anche secondo me gli altri interventi sono detraibili
anche se l'arch dell'enea (quella del filmato) in persona mi aveva detto di no con riferimento alla circ 36
secondo me cmq lì parla solo dell'impianto
finestre isolam ecc,...
per me sono detraibili
chi avesse risposte scritte al riguardo potrebbe condividerle...?
grazie
Re: frazionamento unità immobiliare
Perché sul nuovo ho degli obblighi di legge riguardo trasmittanze, rendimenti ecc, sull'esistente no. Così come posso usufruire del 55% e poi vendere su una casa singola non capisco perché non posso farlo su 4.nicorovoletto ha scritto: esempio:
1) Ho una casa singola grande la divido in 4 unità con centralizzato: detraggo tutto e dopo vendo!
2) costruisco un edificio nuovo con 4 unità e centralizzato: perchè non posso detrarre?? dove sta la differenza?
Che sia un escamotage per avere, tra l'altro, limiti di spesa più alti, sono abbastanza d'accordo, ma un frazionamento non è una cosa facilmente reversibile, la si fa in genere a ragion veduta.
Io la vedo così, non ne sono convinto al 100% nemmeno io ma mi pare che la Legge sia più o meno d'accordo con me.
Re: frazionamento unità immobiliare
io non so più cosa pensare su questa cosa!
(come su moltre altre cose del resto)
qualcuno ha chiesto ad enea? per quello che vale... però meglio di niente
(come su moltre altre cose del resto)
qualcuno ha chiesto ad enea? per quello che vale... però meglio di niente
Re: frazionamento unità immobiliare
secondo me la circolare 36 al comma 2 punto 2 può essere interpretata in diversi modi , l'interpretazione più restrittiva è che laddove si fa un frazionamento l'unica agevolazione possibile è quella relativa ad un impianto termico centralizzato, ossia niente, perchè l'impianto centralizzato è quello a servizio di tutto il condominio e non credo che lo trasformano a condensazione quando noi decidiamo di frazionare.
Del resto non avrebbe senso alcuno interpretare il caso 2. della Circolare 36/2007 come una volontà del legislatore di servire i 2 o più appartamenti frazionati all'interno di un condominio più ampio), che corrispondono a proprietà differenti, con una sola caldaia a condensazione, con evidenti servitù ed impossibilità di gestione e conduzione (altro che sprechi energetici).
Per cui devo ritendere che questo punto della circolare 36 non sia stato ben ragionato o quantomeno chiarito dal legislatore, tuttavia la circolare ha minor effetto della legge cui richiama e che invece mi sembra piuttosto chiara (art. 9 decreto 19/02/2007).
Del resto a mio avviso il caso specifico indicato non rientra nel caso previsto dal comma 3. Art. 9 del Decreto 19 febbraio 2007, in quanto esso si riferisce chiaramente al caso in cui in una palazzina uno o tutti i condomini decidono dimettere l’impianto centralizzato passando all’impianto autonomo.
Nel caso in questione il contribuente non è allacciato all’impianto centralizzato del condominio ma già dispone di impianto autonomo, per cui all’indomani del frazionamento si ritiene ragionevole che, dei 2 nuovi impianti a condensazione installati,
- 1 dei 2 possa essere considerato come “ristrutturazione con sostituzione” dell’impianto precedente, per cui per esso si ha diritto alla detrazione fiscale al 55%;
- di conseguenza l’altro impianto deve essere considerato come “nuova installazione di impianto in appartamento che ne era originariamente sprovvisto” per cui questo non ha diritto alla detrazione al 55%;
Del resto non avrebbe senso alcuno interpretare il caso 2. della Circolare 36/2007 come una volontà del legislatore di servire i 2 o più appartamenti frazionati all'interno di un condominio più ampio), che corrispondono a proprietà differenti, con una sola caldaia a condensazione, con evidenti servitù ed impossibilità di gestione e conduzione (altro che sprechi energetici).
Per cui devo ritendere che questo punto della circolare 36 non sia stato ben ragionato o quantomeno chiarito dal legislatore, tuttavia la circolare ha minor effetto della legge cui richiama e che invece mi sembra piuttosto chiara (art. 9 decreto 19/02/2007).
Del resto a mio avviso il caso specifico indicato non rientra nel caso previsto dal comma 3. Art. 9 del Decreto 19 febbraio 2007, in quanto esso si riferisce chiaramente al caso in cui in una palazzina uno o tutti i condomini decidono dimettere l’impianto centralizzato passando all’impianto autonomo.
Nel caso in questione il contribuente non è allacciato all’impianto centralizzato del condominio ma già dispone di impianto autonomo, per cui all’indomani del frazionamento si ritiene ragionevole che, dei 2 nuovi impianti a condensazione installati,
- 1 dei 2 possa essere considerato come “ristrutturazione con sostituzione” dell’impianto precedente, per cui per esso si ha diritto alla detrazione fiscale al 55%;
- di conseguenza l’altro impianto deve essere considerato come “nuova installazione di impianto in appartamento che ne era originariamente sprovvisto” per cui questo non ha diritto alla detrazione al 55%;
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Re: frazionamento unità immobiliare
scusami ma non condivido niente.
abitazione con 2 impianti e 2 unità... l'ho frazionata in 3 con centralizzato ho detratto caldaia, impianto a pavimento, tubazioni ecc. ....non mi pare nientesecondo me la circolare 36 al comma 2 punto 2 può essere interpretata in diversi modi , l'interpretazione più restrittiva è che laddove si fa un frazionamento l'unica agevolazione possibile è quella relativa ad un impianto termico centralizzato, ossia niente, perchè l'impianto centralizzato è quello a servizio di tutto il condominio e non credo che lo trasformano a condensazione quando noi decidiamo di frazionare.
guarda che il punto che richiami tu art. 9 comma 3 è chiaro infatti parla di agevolazioni per impianti da autonomi a ccentrali e non viceversa, che di fatto è quello che dice la circolare 36 non capisco cosa vuoi intendere.Per cui devo ritendere che questo punto della circolare 36 non sia stato ben ragionato o quantomeno chiarito dal legislatore, tuttavia la circolare ha minor effetto della legge cui richiama e che invece mi sembra piuttosto chiara (art. 9 decreto 19/02/2007).
no, no, no è proprio questo che non deve essere fatto! ma se hai detto tu sopra che non è agevolabile la detrazione da centralizzato ad autonomo.. Nessuno dei 2 può essere considerato come “ristrutturazione con sostituzione” , questo è proprio il caso in qui niente è agevolabile perchè passi da un centralizzato ad un automo!!Nel caso in questione il contribuente non è allacciato all’impianto centralizzato del condominio ma già dispone di impianto autonomo, per cui all’indomani del frazionamento si ritiene ragionevole che, dei 2 nuovi impianti a condensazione installati,
- 1 dei 2 possa essere considerato come “ristrutturazione con sostituzione” dell’impianto precedente, per cui per esso si ha diritto alla detrazione fiscale al 55%;
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: frazionamento unità immobiliare
beh ho sottoposto il quesito all'ENEA, a questo punto attendiamo la risposta ufficiale. In ogni caso ho già sentito il numero verde e telefonicamente mi hanno già detto che le obiezioni che ho scritto sono ragionevoli anche se ovviamente l'ultima parola spetta all'ENEA. Nico, per esperienza, non dare troppo per scontate certe interpretazioni solo apparentemente ovvie, non sarebbe la prima volta che una Circolare toppa ad interpretare una Legge...
Re: frazionamento unità immobiliare
Nico tu trascuri un fatto fondamentale: un impianto a caldaia murale a servizio solo di 2 o più alloggi all'interno di un condominio con magari 40 o 50 appartamenti non è in alcun modo classificabile come impianto centralizzato, si tratta sempre di impianto autonomo, lo era prima e lo è anche dopo. Un impianto per essere classificato come centralizzato deve essere a servizio di tutto il condominio infatti è una proprietà condominiale, per cui quando acquisti un appartamento ne diventi in parte proprietario, cosa che non accade con una caldaia murale a servizio di qualche alloggio...
Re: frazionamento unità immobiliare
questo è interessante...
però se per esempio è una casa con diciamo 3 appartamenti (quindi non condominio) ma hanno un unico generatore...
questo è cmq centralizzato giusto?
quindi se uno si vuole staccare niente 55%!
o se uno fraziona e vuole mettere una caldaia per uno dei due o tutti e due gli appartamenti ottenuti dal primo niente 55%..
però se per esempio è una casa con diciamo 3 appartamenti (quindi non condominio) ma hanno un unico generatore...
questo è cmq centralizzato giusto?
quindi se uno si vuole staccare niente 55%!
o se uno fraziona e vuole mettere una caldaia per uno dei due o tutti e due gli appartamenti ottenuti dal primo niente 55%..
Re: frazionamento unità immobiliare
A me pare che se un impianto serve più unità immobiliari, può essere considerato alla stregua di un centralizzato.Marcus ha scritto:Nico tu trascuri un fatto fondamentale: un impianto a caldaia murale a servizio solo di 2 o più alloggi all'interno di un condominio con magari 40 o 50 appartamenti non è in alcun modo classificabile come impianto centralizzato, si tratta sempre di impianto autonomo, lo era prima e lo è anche dopo. Un impianto per essere classificato come centralizzato deve essere a servizio di tutto il condominio infatti è una proprietà condominiale, per cui quando acquisti un appartamento ne diventi in parte proprietario, cosa che non accade con una caldaia murale a servizio di qualche alloggio...
Come potrebbe esistere un impianto a servizio di due o più alloggi all'interno di un condominio di 40 o 50 con impianto centralizzato, se non in seguito ad un distacco dall'impianto condominiale?
Augusto 44
Re: frazionamento unità immobiliare
Da riscaldamento degli edifici:Hoepli pag 191:
Con il termine impianto termico centralizzato si intende un impianto che produce calore per il riscaldamento ed eventualmente, ma non necessariamente, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per un edificio o insieme di edifici, in generale facenti parte di un unico complesso condominiale.
Con il termine impianto termico centralizzato si intende un impianto che produce calore per il riscaldamento ed eventualmente, ma non necessariamente, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per un edificio o insieme di edifici, in generale facenti parte di un unico complesso condominiale.
Re: frazionamento unità immobiliare
bè si dovrebbe vedere la definizione di legge, non quella della Hoepli.E vedere se si parla di edificio o di unità immobiliari.
A buon senso io direi che se un impianto è in comune tra piu' unità immobiliari distinte è centralizzato, altrimenti autonomo. Impianto che serve 2 diverse unità immobiliari in un condominio + un secondo impianto che serve le restanti unità: ho due impianti centralizzati distinti nello stesso palazzo ( mica è proibito ). Nessuno dei due serve la totalità dell'edificio, entrambi servono piu' unità distinte.
Questa la mia....prometto di andare a vedere meglio....
A buon senso io direi che se un impianto è in comune tra piu' unità immobiliari distinte è centralizzato, altrimenti autonomo. Impianto che serve 2 diverse unità immobiliari in un condominio + un secondo impianto che serve le restanti unità: ho due impianti centralizzati distinti nello stesso palazzo ( mica è proibito ). Nessuno dei due serve la totalità dell'edificio, entrambi servono piu' unità distinte.
Questa la mia....prometto di andare a vedere meglio....
Re: frazionamento unità immobiliare
anche io la penso così, però no si sa mai... vediamo...Caino75 ha scritto:bè si dovrebbe vedere la definizione di legge, non quella della Hoepli.E vedere se si parla di edificio o di unità immobiliari.
A buon senso io direi che se un impianto è in comune tra piu' unità immobiliari distinte è centralizzato, altrimenti autonomo. Impianto che serve 2 diverse unità immobiliari in un condominio + un secondo impianto che serve le restanti unità: ho due impianti centralizzati distinti nello stesso palazzo ( mica è proibito ). Nessuno dei due serve la totalità dell'edificio, entrambi servono piu' unità distinte.
Questa la mia....prometto di andare a vedere meglio....
Re: frazionamento unità immobiliare
Soto totalmente d'accordo.Caino75 ha scritto:bè si dovrebbe vedere la definizione di legge, non quella della Hoepli.E vedere se si parla di edificio o di unità immobiliari.
A buon senso io direi che se un impianto è in comune tra piu' unità immobiliari distinte è centralizzato, altrimenti autonomo. Impianto che serve 2 diverse unità immobiliari in un condominio + un secondo impianto che serve le restanti unità: ho due impianti centralizzati distinti nello stesso palazzo ( mica è proibito ). Nessuno dei due serve la totalità dell'edificio, entrambi servono piu' unità distinte.
Questa la mia....prometto di andare a vedere meglio....
Augusto 44
Re: frazionamento unità immobiliare
notizie dall' ENEA sul quesito?
Re: frazionamento unità immobiliare
L'ENEA ha risposto, purtroppo per me ha ragione Nico, la circolare 36 viene applicata senza rifletterci troppo, nel caso di frazionamento nessuno dei 2 impianti è agevolabile!
Peccato, la strada che solo uno dei 2 interveti fosse agevolabile, a buon senso sembrava perseguibile, in analogia al caso in cui nella demolizione e riscostruzione è agevolabile la parte preesistente ma non l'ampliamento.
Pazienza,
Peccato, la strada che solo uno dei 2 interveti fosse agevolabile, a buon senso sembrava perseguibile, in analogia al caso in cui nella demolizione e riscostruzione è agevolabile la parte preesistente ma non l'ampliamento.
Pazienza,
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Re: frazionamento unità immobiliare
Puo postare la domanda e risposta?Marcus ha scritto:L'ENEA ha risposto, purtroppo per me ha ragione Nico, la circolare 36 viene applicata senza rifletterci troppo, nel caso di frazionamento nessuno dei 2 impianti è agevolabile!
Peccato, la strada che solo uno dei 2 interveti fosse agevolabile, a buon senso sembrava perseguibile, in analogia al caso in cui nella demolizione e riscostruzione è agevolabile la parte preesistente ma non l'ampliamento.
Pazienza,
Andrea Diqui
Re: frazionamento unità immobiliare
CASO PROPOSTO:
In condominio con 20 appartamenti: frazionamento di 1 grande appartamento termicamente servito da una caldaia murale (impianto autonomo) da 35 kW, in 2 appartamenti distinti, serviti da 2 caldaie murali (sempre impianti autonomi) a condensazione da 24 kW cadauno con valvole termostatiche sui singoli corpi scaldanti.
DOMANDA: nel caso descritto si ha diritto alla detrazione fiscale al 55% per almeno 1 dei 2 nuovi impianti a condensazione installati?
INTERPRETAZIONE DEL CONTRIBUENTE:
A nostro avviso il caso specifico indicato non rientra nel caso previsto dal comma 3. Art. 9 del Decreto 19 febbraio 2007 ( e quindi dall’art. 2 caso 2. della Circolare 36/2007 laddove lo richiama), in quanto esso si riferisce chiaramente al caso in cui in una palazzina uno o tutti i condomini decidono dimettere l’impianto centralizzato passando all’impianto autonomo.
Nel caso in questione il contribuente non è allacciato all’impianto centralizzato del condominio ma già dispone di impianto autonomo, per cui all’indomani del frazionamento si ritiene ragionevole che, dei 2 nuovi impianti a condensazione installati,
- 1 dei 2 possa essere considerato come “ristrutturazione con sostituzione” dell’impianto precedente, per cui per esso si ha diritto alla detrazione fiscale al 55%;
- di conseguenza l’altro impianto deve essere considerato come “nuova installazione di impianto in appartamento che ne era originariamente sprovvisto” per cui questo non ha diritto alla detrazione al 55%;
Del resto non avrebbe senso alcuno interpretare il caso 2. della Circolare 36/2007 come una volontà del legislatore di servire i 2 appartamenti frazionati, che corrispondono a 2 proprietà differenti, con una sola caldaia a condensazione, con evidenti servitù ed impossibilità di gestione e conduzione.
RISPOSTA:
Gentile utente,
da quanto ci scrive, riteniamo che la risposta al suo quesito sia
negativa: riteniamo, infatti, che se a seguito dell'intervento di
ristrutturazione vi è un frazionamento di unità (con conseguente
aumento delle stesse) come nel caso da lei proposto, l'agevolabilità
di tutti gli interventi è subordinata all'installazione di un impianto
termico centralizzato a servizio delle stesse unità.
Cordiali saluti
ENEA
MN
========================================
ENEA/ACS - GdL Efficienza Energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
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In condominio con 20 appartamenti: frazionamento di 1 grande appartamento termicamente servito da una caldaia murale (impianto autonomo) da 35 kW, in 2 appartamenti distinti, serviti da 2 caldaie murali (sempre impianti autonomi) a condensazione da 24 kW cadauno con valvole termostatiche sui singoli corpi scaldanti.
DOMANDA: nel caso descritto si ha diritto alla detrazione fiscale al 55% per almeno 1 dei 2 nuovi impianti a condensazione installati?
INTERPRETAZIONE DEL CONTRIBUENTE:
A nostro avviso il caso specifico indicato non rientra nel caso previsto dal comma 3. Art. 9 del Decreto 19 febbraio 2007 ( e quindi dall’art. 2 caso 2. della Circolare 36/2007 laddove lo richiama), in quanto esso si riferisce chiaramente al caso in cui in una palazzina uno o tutti i condomini decidono dimettere l’impianto centralizzato passando all’impianto autonomo.
Nel caso in questione il contribuente non è allacciato all’impianto centralizzato del condominio ma già dispone di impianto autonomo, per cui all’indomani del frazionamento si ritiene ragionevole che, dei 2 nuovi impianti a condensazione installati,
- 1 dei 2 possa essere considerato come “ristrutturazione con sostituzione” dell’impianto precedente, per cui per esso si ha diritto alla detrazione fiscale al 55%;
- di conseguenza l’altro impianto deve essere considerato come “nuova installazione di impianto in appartamento che ne era originariamente sprovvisto” per cui questo non ha diritto alla detrazione al 55%;
Del resto non avrebbe senso alcuno interpretare il caso 2. della Circolare 36/2007 come una volontà del legislatore di servire i 2 appartamenti frazionati, che corrispondono a 2 proprietà differenti, con una sola caldaia a condensazione, con evidenti servitù ed impossibilità di gestione e conduzione.
RISPOSTA:
Gentile utente,
da quanto ci scrive, riteniamo che la risposta al suo quesito sia
negativa: riteniamo, infatti, che se a seguito dell'intervento di
ristrutturazione vi è un frazionamento di unità (con conseguente
aumento delle stesse) come nel caso da lei proposto, l'agevolabilità
di tutti gli interventi è subordinata all'installazione di un impianto
termico centralizzato a servizio delle stesse unità.
Cordiali saluti
ENEA
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Re: frazionamento unità immobiliare
non ho ragione io! più corretto dire che mister X di turno dell'enea l'ha pensata come me... ma questo non significhi sia corretto.
In mezzo a tutto questo casino c'era anche un'altra cosa: nel caso di divisione di un edificio in 2 unità se fai il centralizzato puoi accedere alle detrazioni MA secondo me puoi detrarre solo l'impianto e basta... quindi no serramenti, no cappotto ecc.
e questa come la pensate?
ps: non mi sono arrivate + le mail da edilclima per questo post... bha ... mi sono accorto per caso che continuavate a darci dentro!! è mai capitato a voi??
In mezzo a tutto questo casino c'era anche un'altra cosa: nel caso di divisione di un edificio in 2 unità se fai il centralizzato puoi accedere alle detrazioni MA secondo me puoi detrarre solo l'impianto e basta... quindi no serramenti, no cappotto ecc.
e questa come la pensate?
ps: non mi sono arrivate + le mail da edilclima per questo post... bha ... mi sono accorto per caso che continuavate a darci dentro!! è mai capitato a voi??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: frazionamento unità immobiliare
Sul discorso di impianto centralizzato-autonomo sono dell'idea che l'unico modo per la detrazione sia quello di realizzare un unico impianto, prendere l'agevolazione e poi suddividerlo, magari predisponendo prima gli allacci. Dopotutto, non è scritto da nessuna parte, a torto, per quanto tempo deve essere mantenuto l'intervento.
Per il discorso delle altre spese (infissi, pareti, coperture), sono dell'idea che tutto è incentivabile poichè anche se passo a due appartamenti, non ho obblighi da rispettare sull'involucro (ad eccezione della parete divisoria, se viene creata), per cui mi detraggo tutto quello che modifico.
Per il discorso delle altre spese (infissi, pareti, coperture), sono dell'idea che tutto è incentivabile poichè anche se passo a due appartamenti, non ho obblighi da rispettare sull'involucro (ad eccezione della parete divisoria, se viene creata), per cui mi detraggo tutto quello che modifico.
Re: frazionamento unità immobiliare
Mi sembra che si stia stravolgendo il significato delle agevolazioni fiscali; l'idea dovrebbe essere quella di favorire interventi di risparmio energetico e non di fare a caso dei lavori solo per ottenere le detrazioni e poi di farne altri che stravolgano i lavori precedenti.gioperla ha scritto:Sul discorso di impianto centralizzato-autonomo sono dell'idea che l'unico modo per la detrazione sia quello di realizzare un unico impianto, prendere l'agevolazione e poi suddividerlo, magari predisponendo prima gli allacci. Dopotutto, non è scritto da nessuna parte, a torto, per quanto tempo deve essere mantenuto l'intervento.
Per il discorso delle altre spese (infissi, pareti, coperture), sono dell'idea che tutto è incentivabile poichè anche se passo a due appartamenti, non ho obblighi da rispettare sull'involucro (ad eccezione della parete divisoria, se viene creata), per cui mi detraggo tutto quello che modifico.
Augusto 44
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Re: frazionamento unità immobiliare
sei sicuro di quello che dici?gioperla ha scritto:Sul discorso di impianto centralizzato-autonomo sono dell'idea che l'unico modo per la detrazione sia quello di realizzare un unico impianto, prendere l'agevolazione e poi suddividerlo, magari predisponendo prima gli allacci. Dopotutto, non è scritto da nessuna parte, a torto, per quanto tempo deve essere mantenuto l'intervento.
Per il discorso delle altre spese (infissi, pareti, coperture), sono dell'idea che tutto è incentivabile poichè anche se passo a due appartamenti, non ho obblighi da rispettare sull'involucro (ad eccezione della parete divisoria, se viene creata), per cui mi detraggo tutto quello che modifico.
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Re: frazionamento unità immobiliare
Per quanto riguarda il discorso dell'impianto, la mia è una provocazione.nicorovoletto ha scritto:sei sicuro di quello che dici?gioperla ha scritto:Sul discorso di impianto centralizzato-autonomo sono dell'idea che l'unico modo per la detrazione sia quello di realizzare un unico impianto, prendere l'agevolazione e poi suddividerlo, magari predisponendo prima gli allacci. Dopotutto, non è scritto da nessuna parte, a torto, per quanto tempo deve essere mantenuto l'intervento.
Per il discorso delle altre spese (infissi, pareti, coperture), sono dell'idea che tutto è incentivabile poichè anche se passo a due appartamenti, non ho obblighi da rispettare sull'involucro (ad eccezione della parete divisoria, se viene creata), per cui mi detraggo tutto quello che modifico.
Per il resto, possibilità di detrarre tutto, sono sicurissimo.
Nessuno ti potrà mai obbligare a rispettare i limiti per elementi che non tocchi (infissi,pareti, coperture).
Non a caso, quando si parla di manutenzione straordinaria dell'involucro ( Allegato I 311), si fa riferimento ad interventi possibili e sensati: rifai l'intonaco esterno, allora per favore isola ( il costo è modico una volta improntato il ponteggio); rifai la guaina, allora isola il tetto, ecc.
Questo sta a significare che nessuno ti può obbligare ad intervenire su strutture che altrimenti non toccheresti.
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Re: frazionamento unità immobiliare
bha ho seri dubbi:
se dividi una unità esistente e fai il centralizzato a mio avviso puoi detrarre solo il centralizzato, perchè leggendo il decreto 19.02.07 e la circolare di chiarimento 36/07 al punto 2 comma 2 sembra sia chiara specificando che nelle ristrutturazioni con frazionamento di unità con conseguente aumento del numero delle stesse il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto centralizzato .
comunque se qualcuno riesce a dimostrarmi il contrario BEN VENGA
se dividi una unità esistente e fai il centralizzato a mio avviso puoi detrarre solo il centralizzato, perchè leggendo il decreto 19.02.07 e la circolare di chiarimento 36/07 al punto 2 comma 2 sembra sia chiara specificando che nelle ristrutturazioni con frazionamento di unità con conseguente aumento del numero delle stesse il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto centralizzato .
comunque se qualcuno riesce a dimostrarmi il contrario BEN VENGA
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Re: frazionamento unità immobiliare
Nico non capisco cosa intendi tu per impianto centralizzato nel caso di frazionamento. Spiegati perchè giò parlava di impianto unico per tutti gli alloggi frazionati che mi sembra sia la stessa cosa che dici tu oppure ho capito male?
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Re: frazionamento unità immobiliare
per marcus, ti faccio un esempio:
ho una casa singola, la divido in 4 appartamenti: per accedere alle detrazioni devo fare il centralizzato, quindi prevedo una caldaia a servizio delle 4 unità con relativi contatori di calore. (ed in questo caso, secondo me, si può detrarre solo l'impianto di riscaldamento)
ho una casa singola, la divido in 4 appartamenti: per accedere alle detrazioni devo fare il centralizzato, quindi prevedo una caldaia a servizio delle 4 unità con relativi contatori di calore. (ed in questo caso, secondo me, si può detrarre solo l'impianto di riscaldamento)
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Re: frazionamento unità immobiliare
Vorrei integrare questa discussione con la risposta avuta oggi da ENEA ad un mio quesito su questo argomento, con riferimento ai massimali di detrazione:
DOMANDA:
In caso di ristrutturazione edilizia di edificio precedentemente
riscaldato da un impianto termico centralizzato, con frazionamento da
una a "N" unità immobiliari ciascuna con impianto termico autonomo,
premesso che i nuovi impianti termici non sono detraibili, quale
massimale di detrazione è possibile applicare per l'intervento
sull'involucro edilizio (comma 345):
60000 euro oppure N x 60000 euro?
grazie
RISPOSTA:
salve,
deve considerare la situazione catastale nel momento in cui effettua
l'intervento.
Cordiali saluti
ENEA
Saluti a tutti
Marcello
DOMANDA:
In caso di ristrutturazione edilizia di edificio precedentemente
riscaldato da un impianto termico centralizzato, con frazionamento da
una a "N" unità immobiliari ciascuna con impianto termico autonomo,
premesso che i nuovi impianti termici non sono detraibili, quale
massimale di detrazione è possibile applicare per l'intervento
sull'involucro edilizio (comma 345):
60000 euro oppure N x 60000 euro?
grazie
RISPOSTA:
salve,
deve considerare la situazione catastale nel momento in cui effettua
l'intervento.
Cordiali saluti
ENEA
Saluti a tutti
Marcello
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Re: frazionamento unità immobiliare
bhe ti rispondo io:
NESSUNO!
se frazioni una abitazione in "n" unità e non fai il centralizzato, dal mio punto di vista, nulla è detraibili! nemmeno i serramenti per capirci!!
NESSUNO!
se frazioni una abitazione in "n" unità e non fai il centralizzato, dal mio punto di vista, nulla è detraibili! nemmeno i serramenti per capirci!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
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Re: frazionamento unità immobiliare
Riporto anche qui il chiarimento da ENEA:
DOMANDA:
Ossia, se ho capito bene:
se quando eseguo l'intervento di installazione dei nuovi impianti
autonomi e di isolamento dell'edificio il frazionamento non è ancora
avvenuto, allora posso detrarre solo fino a 60000 euro (comma 345),
altrimenti posso detrarre fino a N x 60000 euro?
Grazie
RISPOSTA:
salve,
riteniamo di si
Cordiali saluti
ENEA
A questo punto, pur sapendo che le risposte di ENEA non sono "legge", mi sentirei abbastanza tranquillo nel poter detrarre gli isolamenti sull'involucro anche in presenza di frazionamento e di realizzazione di impianti autonomi da centralizzato.
Ovviamente l'entità del massimale detraibile dipende dalla data del frazionamento...
Anche guardando la normativa in merito mi sembra abbastanza coerente:
Il DM 19.02.07 coordinato dal DM 07.04.08, all'art.9 comma 3 sancisce l'indetraibilità dei lavori sugli impianti (art.1 comma 5) e non quella sugli isolamenti dell'involucro.
La circolare 36 dell'ADE, al punto 2 fa riferimento "ad alcune tipologie di interventi"
e poi cita (al punto 2.2) l'art.9 comma 3 e ribadisce l'indetraibilità ma senza specificare di quali interventi: a mio parere si riferisce anche qui a quelli sugli impianti.
Ciao
Marcello
DOMANDA:
Ossia, se ho capito bene:
se quando eseguo l'intervento di installazione dei nuovi impianti
autonomi e di isolamento dell'edificio il frazionamento non è ancora
avvenuto, allora posso detrarre solo fino a 60000 euro (comma 345),
altrimenti posso detrarre fino a N x 60000 euro?
Grazie
RISPOSTA:
salve,
riteniamo di si
Cordiali saluti
ENEA
A questo punto, pur sapendo che le risposte di ENEA non sono "legge", mi sentirei abbastanza tranquillo nel poter detrarre gli isolamenti sull'involucro anche in presenza di frazionamento e di realizzazione di impianti autonomi da centralizzato.
Ovviamente l'entità del massimale detraibile dipende dalla data del frazionamento...
Anche guardando la normativa in merito mi sembra abbastanza coerente:
Il DM 19.02.07 coordinato dal DM 07.04.08, all'art.9 comma 3 sancisce l'indetraibilità dei lavori sugli impianti (art.1 comma 5) e non quella sugli isolamenti dell'involucro.
La circolare 36 dell'ADE, al punto 2 fa riferimento "ad alcune tipologie di interventi"
e poi cita (al punto 2.2) l'art.9 comma 3 e ribadisce l'indetraibilità ma senza specificare di quali interventi: a mio parere si riferisce anche qui a quelli sugli impianti.
Ciao
Marcello
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Re: frazionamento unità immobiliare
grazie...
ma sono sincero: il quesito come l'hai posto non è molto chiaro!
Io continuo a dire che non me la sento di portare in detrazione in questi casi....
poi se mi sbaglio, meglio
ma sono sincero: il quesito come l'hai posto non è molto chiaro!
Io continuo a dire che non me la sento di portare in detrazione in questi casi....
poi se mi sbaglio, meglio
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
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Re: frazionamento unità immobiliare
Comprendo i tuoi dubbi...
con questo 55% ci tocca fare più la parte da esperti giuridici o da commercialisti che non da tecnici...
Saluti
Marcello
con questo 55% ci tocca fare più la parte da esperti giuridici o da commercialisti che non da tecnici...
Saluti
Marcello
Re: frazionamento unità immobiliare
A logica invece, secondo me, è tutto detraibile tranne la parte che riguarda l'impianto di riscaldamento. Questo perchè il volume riscaldato rimane lo stesso quindi che all'interno ci siano 1, 2 o 10 appartamenti non fa differenza, isolare le pareti e sostituire i serramenti può solo migliorare la condizione dell'edificio e ridurre gli sprechi. Per il riscaldamento questo non vale perchè da una caldaia passo ad averne 2 quindi più spreco, anche se sono 2 caldaie nuove. Io credo sia questo il senso della legge. Del resto uno potrebbe prima fare tutti i lavori di coibentazione e sostituzione infissi, detrarre e successivamente frazionare no? Ma il risultato finale è sempre che io consumo meno energia, sia che abbia uno o più appartamenti perchè il volume riscaldato è sempre lo stesso. Diverso sarebbe se avessi una parte riscaldata e l'altra no ma allora non si parlerebbe di frazionamento di un appartamento...Tra l'altro il decreto e la circolare, ai punti sopra citati, fanno sempre riferimento alla sola parte dell'impianto.
Re: frazionamento unità immobiliare
E invece a me sembra proprio che sia questo che spieghi perchè il tuo intervento non è agevolabile. Ci ho pensato bene: nel caso dell'ampliamento la parte preesistente è agevolabile perchè per quella parte di volume ho sostituito il vecchio generatore con uno nuovo a condensazione, quindi migliore dal punto di vista dei consumi. Lo stesso vale per il tuo caso: hai un volume ed un generatore di calore. Se frazioni avrai lo stesso volume con 2 generatori di calore...anche se questi saranno a condensazione saranno sempre 2 che è peggio che averne uno solo. L'impianto che tu dismetti serve X volume, uno dei 2 nuovi servirà X/2 volume quindi non è paragonabile. Non puoi dire che lo sostituisci perchè vari anche il volume riscaldato quindi è proprio un nuovo impianto.Marcus ha scritto:L'ENEA ha risposto, purtroppo per me ha ragione Nico, la circolare 36 viene applicata senza rifletterci troppo, nel caso di frazionamento nessuno dei 2 impianti è agevolabile!
Peccato, la strada che solo uno dei 2 interveti fosse agevolabile, a buon senso sembrava perseguibile, in analogia al caso in cui nella demolizione e riscostruzione è agevolabile la parte preesistente ma non l'ampliamento.
Pazienza,
Re: frazionamento unità immobiliare
E' ovvio che la filosofia del diniego si ispira al principio che tu citi, 1 caldaia consuma + di 2, però questo era vero per i vecchi generatori ad alto rendimento, che rendevano poco ai bassi carichi, non è detto che lo sia per le caldaie a condensazione le quali hanno rendimenti + elevati ai bassi carichi, tant'è che se si fa un centralizzato con più caldaie murali, la modulazione non è in sequenza ma in cascata.Gloria ha scritto: E invece a me sembra proprio che sia questo che spieghi perchè il tuo intervento non è agevolabile. ...Se frazioni avrai lo stesso volume con 2 generatori di calore...anche se questi saranno a condensazione saranno sempre 2 che è peggio che averne uno solo.
In più per un centralizzato ai uno sviluppo di tubazioni esterne maggiore, per cui un minor rendimento di distribuzione.
indi per cui nella reltà il fatto che a questo diniego corrisponda una maggior efficienza enegetica è tutto da dimostrare con i calcoli, per cui se il fisco fosse serio avrebbe detto: " la detrazione al 55% nel caso di frazionamento è possibile con caldaie autonome solo a condizione che ciò comporti un beneficio energetico rispetto al centralizzato".
però questo era troppo complicato da spiegare per cui un bel divieto e passa la paura.