Qualcuno mi sa dire ogni quanto gli installatori
abilitati DL 28/11 devono fare i corsi per mantenere l'abilitazione?
Corsi installatori
Moderatore: Edilclima
Re: Corsi installatori
Se non ricordo male sono 16 ore ogni 3 anni
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Re: Corsi installatori
Grazie Dove lo posso trovare scritto secondo te?
Re: Corsi installatori
Il decreto 63/2013 all'articolo 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province
autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa
e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del
settore.».
Per quanto riguarda il Piemonte (regione a cui appartengo)
Nella Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 18-1540 al punto 5 si parla dell'aggiornamento obbligatorio e si menzionano le 16 ore ed i 3 anni
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province
autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa
e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del
settore.».
Per quanto riguarda il Piemonte (regione a cui appartengo)
Nella Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 18-1540 al punto 5 si parla dell'aggiornamento obbligatorio e si menzionano le 16 ore ed i 3 anni