I pellets, rientrano tra le biomasse combustibili di cui all'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs 3/4/06 n. 152, e sono pertanto da considerarsi fonte rinnovabile ?
Grazie mille per la risposta.
Pellets: sono una fonte rinnovabile ?
Moderatore: Edilclima
Re: Pellets: sono una fonte rinnovabile ?
Sicuramente si.
Re: Pellets: sono una fonte rinnovabile ?
ma è sempre considerato rinnovabile o devono essere rispettate le specifiche del DPR 59/09?
cioè:
Art. 12 Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
se io in un impianto nuovo metto un termocamino (non certificato EN 303-5) in parallelo ad una caldaia a gas posso considerare il contributo rinnovabile del termocamino per la quota rinnovabile?
cioè:
Art. 12 Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
se io in un impianto nuovo metto un termocamino (non certificato EN 303-5) in parallelo ad una caldaia a gas posso considerare il contributo rinnovabile del termocamino per la quota rinnovabile?