Dlgs 28/2011 - criticità

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BART_2006
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Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da BART_2006 »

salve
di recente ho letto una pubblicazione dell'AICARR in merito alle criticità del decreto in particolare per quanto riguarda il calcolo di energia da fonte rinnovabile mediante l'uso delle PdC.
in questa pubblicazione si evidenziavano i palesi errori nell'uso della formula "Eres=Epdc(1-1/SPFpdc)" , e ovviamente venivano proposte formule più precise e raffinate.
Le domande che pongo sono due:
1) Sapete se il decreto è stato approvato nella sua forma originaria o se sono state accolte le osservazione degli operatori del settore?
2) in caso negativo, noi progettisti, come ci dobbiamo orientare? utilizzare una formula errata perché "è di legge" oppure contravvenire ma operare secondo la buona tecnica?

grazie a tutti
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da NoNickName »

Il dlgs è in vigore nella forma originaria.
Devi applicarla così come è scritta, salvo impossibilità tecniche da descrivere con allegato specifico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da ponca »

Il decreto è stato approvato nella sua forma originarie ed ancora non ci sono state modifiche o integrazioni che io sappia. Mi sembra logico seguire le indicazioni di Aicarr, non c'è un riferimento normativo che dice di fare questo, ma c'è sempre il buonsenso. Inoltre se utilizzi la correzione proposta da Aicarr hai risultati che sono cautelativi rispetto ai risultati che otteresti con la formula originaria.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da girondone »

le proposte di aicarr come detto anche da vio non saranno nemmeno prese in considerazione....

:oops:

speriamo che almeno con le raccomandazioni cti che devono uscire si chiarisca un po la situazione...
tanto per cambiare...
:(
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: non c'è un riferimento normativo che dice di fare questo, ma c'è sempre il buonsenso.
E questa è una legittima opinione, ma tale resta.
Applicare la legge in base al buonsenso crea un precedente un po' pericoloso.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da BART_2006 »

anch'io concordo nell'utilizzare la formula corretta secondo le indicazioni dell'Aicarr.
Siamo sempre degli ingegneri e non dei semplici burocrati che applicano passivamente norme e leggi anche se platealmente errate.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da NoNickName »

BART_2006 ha scritto:anch'io concordo nell'utilizzare la formula corretta secondo le indicazioni dell'Aicarr.
Siamo sempre degli ingegneri e non dei semplici burocrati che applicano passivamente norme e leggi anche se platealmente errate.
Hai ragione. Oggi devo pagare l'IMU, e secondo me l'aliquota è palesemente errata.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Oggi devo pagare l'IMU, e secondo me l'aliquota è palesemente errata.
Ecco, te ne sei accorto anche tu. Bene, allora non son l'unico. :lol:
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da BART_2006 »

BART_2006 ha scritto:Hai ragione. Oggi devo pagare l'IMU, e secondo me l'aliquota è palesemente errata.
e mettiamoci pure che la lista dei clienti non pagatori si allunga senza sosta.... :evil:
ponca
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da ponca »

Purtroppo dobbiamo muoverci in questa situazione di incertezza e ho paura che possa succedere questo:

1) applico alla lettera la formula sull'energia rinnovabile del Dlgs 28/2011
2) iniziano i lavori
3) vengono pubblicati dei chiarimenti da parte del CTI o del Ministero
4) mi viene contestato il progetto

E' una situazione in cui non vorrei trovarmi! Ma evidentemente siamo in Italia e non vedo alternative..
mat
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da mat »

Tutto sta secondo me nelle modalità con cui si presenta la legge 10: se viene consegnata per ricevere un permesso di costruire, nessuno può contestarti nulla in seguito, giacché hai ricevuto implicitamente parere favorevole. Il discorso di complica invece se viene presentata contestualmente ad una scia, o peggio ti viene chiesta a lavori completati (come succede in qualche comune...).

Il problema è che con il livello di dettaglio e approfondimento che è richiesto oggigiorno dalla normativa energetica andrebbe (andrà) rivisto completamente l'iter di presentazione dell'intera documentazione progettuale, architettonico compreso.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da girondone »

se viene consegnata per ricevere un permesso di costruire, nessuno può contestarti nulla in seguito, giacché hai ricevuto implicitamente parere favorevole


sei sicuro.. non l ho mai capito.. in teoria non devono mica guardare cosa c è scritto dentro no?
mat
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da mat »

Sicuro è morto da un pezzo :)
Però santa miseria, se qualcuno mi dà un "permesso" per qualsiasi cosa mi aspetto che se ne assuma la responsabilità, che ci abbia o non ci abbia guardato dentro ai documenti sono fatti suoi!
So che da quando la scia ha sostituito la dia, molti architetti nel caso di interventi complessi preferiscono chiedere il pdc invece di fare la scia, proprio per evitare sorprese a lavori in corso...

Naturalmente siamo nel paese che siamo quindi non mi sorprenderebbe di essere smentito...
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da girondone »

il ragionamento fola liscio come l olio... speriamo
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da NoNickName »

I diritti acquisiti sono inalienabili, anche quelli relativi al titolo di edificazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da studiobeta »

mat ha scritto:Sicuro è morto da un pezzo :)
Però santa miseria, se qualcuno mi dà un "permesso" per qualsiasi cosa mi aspetto che se ne assuma la responsabilità, che ci abbia o non ci abbia guardato dentro ai documenti sono fatti suoi!
A questo proposito consiglio una sana lettura della Circolare 13/12/1993 n. 231/F, comma 4.
Anni fa ebbi a discuterne, non proprio in punta di fioretto, con un "tecnico" di un comune che si era permesso di fare delle osservazioni alla mia relazione.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da SuperP »

studiobeta ha scritto:A questo proposito consiglio una sana lettura della Circolare 13/12/1993 n. 231/F, comma 4.
art. 4..
Art. 4. Attestazione di avvenuto deposito

Ai sensi del quinto comma del citato art. 28, la seconda copia della relazione e della connessa documentazione progettuale deve essere restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini della conservazione in cantiere.

Il rilascio di tale attestazione di deposito non presuppone, evidentemente, alcuna verifica o "approvazione" da parte degli uffici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni della legge. Ne consegue che la restituzione agli interessati di copia della relazione presentata avverrà di norma immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'esercizio successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica ai sensi dell'art. 33 della legge n. 10/1991, sia in merito alla rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla documentazione depositata.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da Dorianoz »

DLgs n. 28 del 3.3.2011 - “Decreto Rinnovabili”

Il Comitato Termotecnico Italiano sta predisponendo la Raccomandazione “Prestazioni energetiche degli edifici - Calcolo della quota di energia rinnovabile”, che fornisce le informazioni necessarie e descrive una procedura univoca per il calcolo della quota di energia rinnovabile ai fini dell’applicazione dell’Allegato 3 del D.Lgs. n. 28/2011.

EC701 - versione 9 recepisce i requisiti energetici imposti dal decreto n. 28/2011; la sua distribuzione è tuttavia vincolata alla pubblicazione della Raccomandazione del CTI, in quanto non risultano ad oggi stabiliti i seguenti aspetti:
- definizione della quota di energia rinnovabile (ossia determinazione dei consumi di energia primaria rinnovabile e totale necessari per coprire i carichi richiesti dagli edifici);
- definizione dei fattori di conversione in energia primaria da applicare a ciascun vettore energetico (che definiscono quale quota parte di energia possa essere considerata rinnovabile).

In attesa della pubblicazione della Raccomandazione da parte del CTI (le cui tempistiche sono ancora incerte), si segnalano le Linee Guida fornite dalla regione Emilia Romagna per l’applicazione della DGR n. 1366/2011, che costituiscono ad oggi l’unico riferimento, seppur non ufficiale, anche per le verifiche del D.Lgs. n. 28/2011.


Questo posta edilclima nel suo sito e a questo io mi adeguo, fin quando non c'è una procedura di calcolo io non presento niente di pindarico...........tenendo conto che al cliente chi glielo dice che dal 31 maggio, non si sa bene in che misura, ma deve raddoppiare come minimo i costi dell'impianto? voi direte, stai nel buono, metti questo e metti quello e il 20% lo raggiungi sicuramente, io vi invito a non dirmelo, grazie :D
mat
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da mat »

SuperP ha scritto:
studiobeta ha scritto:A questo proposito consiglio una sana lettura della Circolare 13/12/1993 n. 231/F, comma 4.
art. 4..
Art. 4. Attestazione di avvenuto deposito

Ai sensi del quinto comma del citato art. 28, la seconda copia della relazione e della connessa documentazione progettuale deve essere restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini della conservazione in cantiere.

Il rilascio di tale attestazione di deposito non presuppone, evidentemente, alcuna verifica o "approvazione" da parte degli uffici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni della legge. Ne consegue che la restituzione agli interessati di copia della relazione presentata avverrà di norma immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'esercizio successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica ai sensi dell'art. 33 della legge n. 10/1991, sia in merito alla rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla documentazione depositata.

Meraviglioso. Si chiarisce una volta di più che in questo paese noi professionisti dobbiamo procedere alla sperandio...
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da NoNickName »

mat ha scritto: Meraviglioso. Si chiarisce una volta di più che in questo paese noi professionisti dobbiamo procedere alla sperandio...
Momento. Girondone parlava di titolo ad aedificandum, non di attestato di deposito.
Se portate il soprabito a teatro, non vi aspettate di essere autorizzati a sedervi in poltronissima a fronte della semplice ricevuta della guardarobiera.
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da mat »

In realtà ero io che ho introdotto la questione sul pdc... girondone ha quotato male :wink:
Certo l'attestazione di deposito di per sè non vuol dire nulla, tutto sta a capire se quando viene rilasciato il permesso di costruire il suddetto conferma anche la presa visione e l'approvazione di quanto consegnato: per intenderci, un po' come la ricevuta di consegna che ti rilascia il comando VVF quando consegni la scia e il cpi vero e proprio che arriva dopo (anche se in questo caso il tutto si svolge a fine lavori, ma credo abbiate capito il parallelo). Io avevo capito che fosse così, ma non mi occupo di pratiche edilizie e dunque la certezza assoluta non ce l'ho...
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da robvi »

Se può confortare il parere del Prof. Giuliano Dall'Ò sulla questione, anche sa da uno che le normative le ha scritte, mi sarei aspettato un po' più che un "non vorrei essere un progettista..."

http://qualenergia.it/articoli/20120620 ... li-edifici

Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
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Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Messaggio da girondone »

Facciamo veramente vergogna!
E intanto la mia regione modifica la legge...poi il regolamento e poi il prog x ace!
Ma va da via il. .....!
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