DETRAZIONE IRPEF PER CHI SOSTIENE LE SPESE
Moderatore: Edilclima
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DETRAZIONE IRPEF PER CHI SOSTIENE LE SPESE
mi chiarite questo dubbio?
Il marito sostiene le spese (fatture intestate al lui e bonifico dal suo conto)
La moglie dice: ma la casa è cointestata e ho partecipato anche io a pagare l'intervento!!
il mio dubbio è:
Può detrarre anche la moglie parte delle spese sostenute anche se non risulta nelle fatture?
Il marito sostiene le spese (fatture intestate al lui e bonifico dal suo conto)
La moglie dice: ma la casa è cointestata e ho partecipato anche io a pagare l'intervento!!
il mio dubbio è:
Può detrarre anche la moglie parte delle spese sostenute anche se non risulta nelle fatture?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
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e quello che ho sempre pernsato anche io, infatti nell'allegato "E" punto 2 inserisco:
"richiesta anche per conto di altri": metto SI
e dico al cliente che è possibile solo se il conto è cointestato e che al momento della denuncia dei redditi venga fatta la suddivisione delle spese al 50% tra i due irpef dei proprietari del conto.
Ma questo è quello che penso io perchè non riesco a trovare nel decreto e nelle domande/risposte all'enea....
"richiesta anche per conto di altri": metto SI
e dico al cliente che è possibile solo se il conto è cointestato e che al momento della denuncia dei redditi venga fatta la suddivisione delle spese al 50% tra i due irpef dei proprietari del conto.
Ma questo è quello che penso io perchè non riesco a trovare nel decreto e nelle domande/risposte all'enea....
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piccola curiosità i dati della moglie dove li inserite?nicorovoletto ha scritto:e quello che ho sempre pernsato anche io, infatti nell'allegato "E" punto 2 inserisco:
"richiesta anche per conto di altri": metto SI
pensavo di fare una seconda richiesta con l'allegato A uguale e l'allegato E con i dati della moglie
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E' queso il problema non riesci a inserire i dati da nessuna parte puoi solo mettere nell'allegato "E" punto 2: "richiesta anche per conto di altri": SIandrea.bernardi ha scritto: piccola curiosità i dati della moglie dove li inserite?
pensavo di fare una seconda richiesta con l'allegato A uguale e l'allegato E con i dati della moglie
secondo me non puoi fare un'altra richiesta con allegati A ed E perche' (se è anche il tuo caso) le fatture sono intestate solo ad uno.
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bhè allora secondo me basta che metti altro richiedente "SI" e basta ... senza rifare un altro all. A ed E...andrea.bernardi ha scritto:no, per fortuna nel mio caso sono cointestatenicorovoletto ha scritto: secondo me non puoi fare un'altra richiesta con allegati A ed E perche' (se è anche il tuo caso) le fatture sono intestate solo ad uno.
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non sono convinto di questa cosa, ma non ho le competenze per esserne certo
secondo me se la detrazione è fatta da due persone, non basta che il conto dal quale sia partito il bonifico sia cointestato, ma è necessario che nel bonifico compaia il codice fiscale di entrambi.
infatti dovrebbe far fede solo il codice fiscale scritto sul bonifico, indipendentemente dall'intestatario del conto (che può essere anche un'altra persona: io dal mio conto posso fare un bonifico a nome di chi voglio)
secondo me se la detrazione è fatta da due persone, non basta che il conto dal quale sia partito il bonifico sia cointestato, ma è necessario che nel bonifico compaia il codice fiscale di entrambi.
infatti dovrebbe far fede solo il codice fiscale scritto sul bonifico, indipendentemente dall'intestatario del conto (che può essere anche un'altra persona: io dal mio conto posso fare un bonifico a nome di chi voglio)
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anche questo è vero!
speriamo che qualcuno abbia una prova/risposta sicura perchè, non sò voi, ma a me capitano dipendenti e/o pensionati con irpef individuali bassini ma se riesco a sommare i due irpef per fare la detrazione riescono a recuperare quasi tutti il 55% per caldaie o serramenti
speriamo che qualcuno abbia una prova/risposta sicura perchè, non sò voi, ma a me capitano dipendenti e/o pensionati con irpef individuali bassini ma se riesco a sommare i due irpef per fare la detrazione riescono a recuperare quasi tutti il 55% per caldaie o serramenti
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Secondo me si puo' fare. Se non ricordo male c'e' qualcosa nella circolare dell'AdE.
Ora pero' non ricordo se dice che sia estendibile ai familiari conviventi e soprattutto non ricordo se dice che le fatture debbano essere cointestate. Ma quello puoi controllarlo da solo...
Se sono cointestate ti dico da subito si' al 100%. Se non sono cointestate ho il dubbio.
Ora pero' non ricordo se dice che sia estendibile ai familiari conviventi e soprattutto non ricordo se dice che le fatture debbano essere cointestate. Ma quello puoi controllarlo da solo...
Se sono cointestate ti dico da subito si' al 100%. Se non sono cointestate ho il dubbio.
secondo me se i bonifici riportano i codici fiscali di entrambe le persone che detraggono, non ci dovrebbero essere problemi.nicorovoletto ha scritto:anche questo è vero!
speriamo che qualcuno abbia una prova/risposta sicura perchè, non sò voi, ma a me capitano dipendenti e/o pensionati con irpef individuali bassini ma se riesco a sommare i due irpef per fare la detrazione riescono a recuperare quasi tutti il 55% per caldaie o serramenti
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Re: DETRAZIONE IRPEF PER CHI SOSTIENE LE SPESE
Secondo me la fattura dovrebbe essere intestata ad entrambe e nell'allegato E metti i dati di tutti e duenicorovoletto ha scritto:mi chiarite questo dubbio?
Il marito sostiene le spese (fatture intestate al lui e bonifico dal suo conto)
La moglie dice: ma la casa è cointestata e ho partecipato anche io a pagare l'intervento!!
il mio dubbio è:
Può detrarre anche la moglie parte delle spese sostenute anche se non risulta nelle fatture?
Andrea Diqui
Dalla circolare n. 36 del 31/5/2007 dell'AdE:
"[...] Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. E' stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioe' nei quali puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o professione.[...]"
"[...] Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. E' stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioe' nei quali puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o professione.[...]"
Circolare n. 36/2007 Ag. Entrate:
"Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito
alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121
del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i
familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo
unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986)
conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori"
Circolare n. 167e/2007 Ag. entrate:
"Adempimenti per fruire della detrazione.
Per quanto concerne gli adempimenti che il coniuge convivente col titolare dell'immobile deve porre in essere per fruire delle detrazioni, si fa presente che la Risoluzione n. 184/E del 2002 ha chiarito che "se i soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di uno, è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modulo e che il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi"
Io normalmente, faccio intestare le fatture ad entrambi i coniugi (con i 2 codici fiscali) e nell'allegato "E" (dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese), indico entrambi i nomi ed i codici fiscali, ovviamente, invio una sola domanda. Per quanto riguarda il bonifico, a mio avviso, può essere fatto da qualunque conto corrente, purchè contenga le informazioni stabilite dal D.M. (ossia codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva del beneficiario del bonifico e causale).
Ciao
"Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito
alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121
del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i
familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo
unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986)
conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori"
Circolare n. 167e/2007 Ag. entrate:
"Adempimenti per fruire della detrazione.
Per quanto concerne gli adempimenti che il coniuge convivente col titolare dell'immobile deve porre in essere per fruire delle detrazioni, si fa presente che la Risoluzione n. 184/E del 2002 ha chiarito che "se i soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di uno, è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modulo e che il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi"
Io normalmente, faccio intestare le fatture ad entrambi i coniugi (con i 2 codici fiscali) e nell'allegato "E" (dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese), indico entrambi i nomi ed i codici fiscali, ovviamente, invio una sola domanda. Per quanto riguarda il bonifico, a mio avviso, può essere fatto da qualunque conto corrente, purchè contenga le informazioni stabilite dal D.M. (ossia codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva del beneficiario del bonifico e causale).
Ciao
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grazie 1000 a tutti!robvi ha scritto:Circolare n. 36/2007 Ag. Entrate:
"Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito
alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121
del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i
familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo
unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986)
conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori"
Circolare n. 167e/2007 Ag. entrate:
"Adempimenti per fruire della detrazione.
Per quanto concerne gli adempimenti che il coniuge convivente col titolare dell'immobile deve porre in essere per fruire delle detrazioni, si fa presente che la Risoluzione n. 184/E del 2002 ha chiarito che "se i soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di uno, è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modulo e che il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi"
Io normalmente, faccio intestare le fatture ad entrambi i coniugi (con i 2 codici fiscali) e nell'allegato "E" (dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese), indico entrambi i nomi ed i codici fiscali, ovviamente, invio una sola domanda. Per quanto riguarda il bonifico, a mio avviso, può essere fatto da qualunque conto corrente, purchè contenga le informazioni stabilite dal D.M. (ossia codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva del beneficiario del bonifico e causale).
Ciao
Comunque da quello che leggo basta solo indicare nell'E "richieste per conto di altri SI" e basta.
POI come suggerite voi di indicare nella fatture entrambe le persone come nei bonifici è sicuramente + corretto! ma credo non indispensabile
grazie ancora
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
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si nella migliore delle ipotesi, io ho due casi che il secondo mi risulta solo dal SI che ho scritto nell'E e basta !!!andrea.bernardi ha scritto:piccola curiosità, ma quindi del secondo beneficiario risulterebbe solo dai bonifici e dalle fatture?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Se può ancora interessare posto una risposta dell'Enea in merito all'argomento.....
buongiorno,
quesito 1
come specificato dal punto 1 della circolare n.36 dell'AdE, i coniugi sono ammessi a condividere le spese per gli iterventi agevolabili, e quindi le relative detrazioni. Spetta quindi ai richiedenti decidere quali spese sostenere, nella redazione della documentazione basteranno i dati di uno dei due, specificando che si tratta di richiesta a nonme di altri (dalla procwedura semplificata dal nostro sito) e poi le detrazioni fiscali saranno computate separatamente in percentuale alle spese sostenute. Si tenga conto che la detrazione del 55% si riferisce all'intervento e no al singolo richiedente.
cordialmente, enea.
On Mon, 22 Oct 2007 09:55:29 +0200
wrote:
>
> Spett. li Tecnici
>
> Intervento N.1
> Pratica 55% per serramenti, situazione: casa di proprietà della moglie, DIA al comune intestata alla moglie, pagamenti già effettuati di serramentisti e geometra che ha effettuato la DIA con fatture intestate al marito. La mia fattura, l'attestato di qualificazione energetica e scheda informativa a chi li intesto? Indifferentemente ad uno dei due?
>
buongiorno,
quesito 1
come specificato dal punto 1 della circolare n.36 dell'AdE, i coniugi sono ammessi a condividere le spese per gli iterventi agevolabili, e quindi le relative detrazioni. Spetta quindi ai richiedenti decidere quali spese sostenere, nella redazione della documentazione basteranno i dati di uno dei due, specificando che si tratta di richiesta a nonme di altri (dalla procwedura semplificata dal nostro sito) e poi le detrazioni fiscali saranno computate separatamente in percentuale alle spese sostenute. Si tenga conto che la detrazione del 55% si riferisce all'intervento e no al singolo richiedente.
cordialmente, enea.
On Mon, 22 Oct 2007 09:55:29 +0200
wrote:
>
> Spett. li Tecnici
>
> Intervento N.1
> Pratica 55% per serramenti, situazione: casa di proprietà della moglie, DIA al comune intestata alla moglie, pagamenti già effettuati di serramentisti e geometra che ha effettuato la DIA con fatture intestate al marito. La mia fattura, l'attestato di qualificazione energetica e scheda informativa a chi li intesto? Indifferentemente ad uno dei due?
>