Pompa di calore detraibile con sostituzione caldaia ?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Pompa di calore detraibile con sostituzione caldaia ?

Messaggio da 10gradiest »

Io ho capito che la risposta è positiva e posso portare in detrazione anche la pompa di calore con il comma 347 (anche perchè non riuscirei a rientrare nei limiti del 344), qualcuno sarebbe così gentile da leggersi domanda e risposta e dirmi se concorda ?



On Fri, 19 Oct 2007 09:53:10 +0200
"Ing. ZANETTI" <ing.glz@libero.it> wrote:
> Nel caso di sostituzione del generatore di calore
>esistente con nuova caldaia a condensazione e contestuale
>rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio
>di un ufficio si chiede se sia possibile portare in
>detrazione anche il costo della nuova pompa di calore, in
>sostituzione di quella esistente, considerato che:
> 1) L'impianto di climatizzazione è unico sia per uso
>invernale che estivo in quanto viene utilizzata la stessa
>rete di distribuzione e gli stessi terminali
>(ventilconvettori);
> 2) La nuova pompa di calore è parte a tutti gli effetti
>dell'impianto di climatizzazione invernale e può essere
>utilizzata in alternativa alla nuova caldaia a
>condensazione per riscaldare i locali quando la
>temperatura esterna è superiore a +7°C garantendo un
>ulteriore risparmio energetico;
> 3) La nuova pompa di calore garantirebbe un risparmio
>energetico anche nell'uso estivo dell'impianto, in quanto
>più efficiente di quella esistente.
>
> Distinti saluti.



Gentile Professionista,
riteniamo che si possa usufruire delle agevolazioni
previste dal decreto o per la sostituzione dell'impianto
di climatizzazione invernale esistente con una caldaia a
condensazione (in questo caso il riferimento normativo è
costituito dall'Art.1, comma 347 della legge finanziaria)
o per la sostituzione dell'impianto esistente con un
impianto a pompa di calore (in questo caso il riferimento
normativo è costituito dall'Art.1, comma 344 della legge
finanziaria). Riteniamo cioè che le due agevolazioni siano
alternative.

Cordiali saluti

ENEA
10gradiest
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Messaggio da girondone »

io direi che ti hanno detto di no....
o sost caldaia con nuova caldai a a condens. quindi 347
o sost caldaia con nuova pompa di calore comma 344
il 344 hai detto che non ci stai... quindi no...

cmq visto che la caldaia la sostituisci in ogni caso... secondo me sarebbe logico poter detrarre anche la pompa di calore che la vorerà assistita dalla nuova caldaia a cond sotto i 7° ecc.. ecc..
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Credo che la risposta sia negativa.
Puoi sfruttare il 344, ma se non ci rientri, con il 347 detrai solo la caldaia a condensazione e gli altri lavori relativi all'impianto termico, tra i quali però la pompa di calore non rientra.
Altrimenti installando la caldaia a condensazione insieme per esempio ad una caldaia a gasolio a 3 stelle, cosa facciamo, detraiamo entrambi i generatori?
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Messaggio da 10gradiest »

Grazie per le risposte.
Io comunque non capisco perchè non mi abbiano risposto in un linguaggio comprensibile.
Cosa significa che si può usufruire della detrazione con il 347 o con il 344.
Secondo me significa che con il 347 si può.
Altrimenti avrebbero dovuto scrivere che si può solo con il 344 non vi pare ?
Scusate se vi faccio perdere tempo con i miei dubbi ma forse la cosa interessa anche altri.

Aspetto fiducioso nuovi pareri, anche se ormai la cosa rischia di diventare sempre più incerta.
10gradiest
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Messaggio da jerryluis »

10gradiest ha scritto:Grazie per le risposte.
Io comunque non capisco perchè non mi abbiano risposto in un linguaggio comprensibile.
Cosa significa che si può usufruire della detrazione con il 347 o con il 344.
Secondo me significa che con il 347 si può.
Altrimenti avrebbero dovuto scrivere che si può solo con il 344 non vi pare ?
Scusate se vi faccio perdere tempo con i miei dubbi ma forse la cosa interessa anche altri.

Aspetto fiducioso nuovi pareri, anche se ormai la cosa rischia di diventare sempre più incerta.
Per me il discorso è un po' diverso:
devi inquadrare l'intervento che fa se rispecchia i commi 344 o 347 ai fini di determinare l'importo massimo di deduzione..
Fatto questo se fai riferimento a quella delle caldaie a condensazione, la pdc fa parte dei componenti accessori all'ìmpianto ai fini delal deducibilità basta...
Dobbiamo sdoppiare la mente e capire se una soluzione tecnicamente valida si possa inquadrare a livello legislativo per avere contributi economici..

Siamo progettisti, non assemblatori...
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Messaggio da 10gradiest »

jerryluis ha scritto: Fatto questo se fai riferimento a quella delle caldaie a condensazione, la pdc fa parte dei componenti accessori all'ìmpianto ai fini delal deducibilità basta...
La mia idea è che la PDC sia detraibile in quanto elemento dell'impianto di climatizzazione invernale.
Se è ammesso che contestualmente alla sostituzione della caldaia a condensazione si possa rifare parzialmente o totalmente l'impianto stesso dovrebbe essere logico detrarre anche la PDC... però all'Enea la pensano diversamente.
Credo che questo chiuda il discorso.




On Mon, 22 Oct 2007 14:30:51 +0200
"Ing. ZANETTI" <ing.glz@libero.it> wrote:
> Nel caso di sostituzione del generatore di calore
>esistente con nuova caldaia a condensazione e contestuale
>rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio
>di un ufficio si chiede se sia possibile portare in
>detrazione anche il costo della nuova pompa di calore, in
>sostituzione di quella esistente, in riferimento al Comma
>347, considerato che:
> 1) L'impianto di climatizzazione è unico sia per uso
>invernale che estivo in quanto viene utilizzata la stessa
>rete di distribuzione e gli stessi terminali
>(ventilconvettori);
> 2) La nuova pompa di calore è parte a tutti gli effetti
>dell'impianto di climatizzazione invernale e può essere
>utilizzata in alternativa alla nuova caldaia a
>condensazione per riscaldare i locali quando la
>temperatura esterna è superiore a +7°C garantendo un
>ulteriore risparmio energetico;
> 3) La nuova pompa di calore garantirebbe un risparmio
>energetico anche nell'uso estivo dell'impianto, in quanto
>più efficiente di quella esistente.
>
> Preciso che, per questo intervento, non è possibile
>usufruire del Comma 344 in quanto l'indice di prestazione
>energetica non soddisfa il limite previsto.
>
> E' gradita una risposta precisa, o si, o no!
>
> Distinti saluti.
>
> Ing. Gian Luigi Zanetti

buonasera,

la detrazione riferite al comma 347, come specificato dal
punto 3.4 della circolare n. 36 dell'Agenzia delle
Entrate,è applicabile alla istallazione, a seguito di
sostituzione di altro impianto, solo di caldaie a
condensazione. Le ricordiamo inoltre, che è necessario
istallare valvole termostatiche (o altra regolazione di
tipo modulante agente sulla portata) su ogni corpo
scaldante, come specificato dall'art 9 del DM 19 feb 2007,
scaricabile dal nostro sito.

cordialmente, enea.
10gradiest
Bloccato