LINEE GUIDA ART. 8

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

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frimarc
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Iscritto il: ven set 22, 2006 14:33

LINEE GUIDA ART. 8

Messaggio da frimarc »

HO UN GROSSO DUBBIO:

Leggendo le linee guida per la certificazione, all'art. 8 comma 3 si scrive:
"In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. L’attestato
di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio."

All'art. 8 comma 2 del 311/06 si cita che bisogna depositare L'AQE alla fine dei lavori per ottenere l'agibilità.

Quindi visto che nelle linee guida c'è una bozza sia di AQE e una di ACE e non capisco perchè, io ho inteso che bisogna fare lo stesso un AQE da parte del progettista o del DL per ottenere l'agibilità e che va depositata nello stesso comune, l'AQE dichiarerà il FEP di progetto e non la classe in quanto l'AQE non lo prevede.
Poi il certificatore redigerà l'ACE e confermerà o meno l'AQE con le conseguenze del caso e questo servirà per compravendite dell'immobile.
Nel caso l'edificio abbia già un AQE dopo 12 mesi questo cessa di esistere.
E' corretto quello che dico o non ho capito niente???
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