Allegato III secondo art 18 comma 6
Moderatore: Edilclima
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Allegato III secondo art 18 comma 6
Richiamando il punto 2.2:
- Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
Ora, mi è stato comunicato che i Periti Industriali in merito a questo NON possono redigere ACE perche' non svolgono progettazione di edifici. Tutto cio' e' giustificato dal fatto che i Periti Industriali non possono svolgere progettazione di edifici (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, art 16)
Che ne pensate?
- Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
Ora, mi è stato comunicato che i Periti Industriali in merito a questo NON possono redigere ACE perche' non svolgono progettazione di edifici. Tutto cio' e' giustificato dal fatto che i Periti Industriali non possono svolgere progettazione di edifici (R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, art 16)
Che ne pensate?
Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Sinceramente non sò... Ma allora a questo punto un ingegnere civile può fare ACE? E' competente x impianti termici di edifici?
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Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Teoricamente alcuni notai fanno solo riferimento alla frase: progettazione di edifici ed impianti, ovvero entrambe le cose...il problema è che molti di verrebbero tagliati fuori...assurdo!
Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Restiamo quindi solo noi inge civili VO quindi?? Umh, non maleuserperito ha scritto:Che ne pensate?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
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Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
In Liguria la distinzione è stata fatta direi tra Ing., Architetti, Geometri, Periti meccanici e Periti Termotecnici, Agronomi sono stati esclusi i Periti Chimici, questo è quello che è anche emerso dalle indicazioni da inviare alla Regione come regole per l'iscrizione all'elenco certificatori.
Io sono Periti Ind. indir. Termotecnica.
Non ci capisco più nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Potrebbe essere giusto ma che TUTTI i periti (termo e mecc compresi) non possono farle mi sembra un paradosso.indluca ha scritto:In Liguria la distinzione è stata fatta direi tra Ing., Architetti, Geometri, Periti meccanici e Periti Termotecnici, Agronomi sono stati esclusi i Periti Chimici, questo è quello che è anche emerso dalle indicazioni da inviare alla Regione come regole per l'iscrizione all'elenco certificatori.
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Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Sorry, ma un ingegnere civile VOD che non sa nulla di impianti le può fare lo stesso?? mi pare un bell'assurdo...
Siamo alle solite, tutti tirano la coperta dalla propria parte e nessuno dice con chiarezza chi può fare cosa perchè percome, nessuno è in grado di stabilire uno standard minimo dimostrabile e riscontrabile tangibilmente... N'altra boiata all'italiana...
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"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
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Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Si il problema che questo scherzo comporta perdita di clienti, lavoro e profitto.
Spero la risolvano in fretta (non ho idea se poi comportera' un risarcimento per tutto cio').
Spero la risolvano in fretta (non ho idea se poi comportera' un risarcimento per tutto cio').
Re: Allegato III secondo art 18 comma 6
Io sono un perito Termotecnico e penso di poterle fare in quanto:
Nel fare una ACE non mi esprimo sulla staticità di una struttura in quanto non sono uno strutturista e comunque non è richiesto in un ACE, mi limito solo a dire come si comporta in ambito di condense ed isolamento.
Quindi per me visto che ho le competenze per fare una legge 10 e quindi stabilire lo spessore dell'isolanete ed il tipo per raggiungere alcuni obbietivi di classe o di consumi, non vedo perchè non posso certificare un edificio.
-Intendiamoci se un domani la certificazione riguarderà anche la staticità di un edificio e magari la parte elettrica dello stesso, dovro' essere affiancato da chi e' più competente di me in materia.
Un ingegnere edile pur avendo molte competenze per quanto riguarda la parte strutturale di un edificio, molte volte proprio non ne ha in merito ad impianti, COP, rendimenti, consumi e quindi non penso che lui solo possa certificare una cosa che magari non sa'.
A questo punto a mio avviso meglio un tecnico ING. o un Perito specializzato in termotecnica.
Nel fare una ACE non mi esprimo sulla staticità di una struttura in quanto non sono uno strutturista e comunque non è richiesto in un ACE, mi limito solo a dire come si comporta in ambito di condense ed isolamento.
Quindi per me visto che ho le competenze per fare una legge 10 e quindi stabilire lo spessore dell'isolanete ed il tipo per raggiungere alcuni obbietivi di classe o di consumi, non vedo perchè non posso certificare un edificio.
-Intendiamoci se un domani la certificazione riguarderà anche la staticità di un edificio e magari la parte elettrica dello stesso, dovro' essere affiancato da chi e' più competente di me in materia.
Un ingegnere edile pur avendo molte competenze per quanto riguarda la parte strutturale di un edificio, molte volte proprio non ne ha in merito ad impianti, COP, rendimenti, consumi e quindi non penso che lui solo possa certificare una cosa che magari non sa'.
A questo punto a mio avviso meglio un tecnico ING. o un Perito specializzato in termotecnica.