Salve a tutti,
a seguito della modifica al Dlgs 192 ad opera del DLGs 48 -2020 chiedo un vostro parere su come trattare il caso di seguito indicato :
Trattasi di fabbricato costituito da parte riscaldata ( costituente un edificio ai sensi del Dlgs192) e da una parte non riscaldata ( disbrigo senza impianto)
Il Committente vorrebbe riscaldare la parte di fabbricato non dotata di impianto di riscaldamento.
Ai sensi dell'art. 2.ter del Dlgs 192 coordinato con Dlgs 48/2020, il caso in questione non è contemplato in quanto la parte di fabbricato non riscaldato non è un edificio ( mancando gli impianti )
Nel caso in cui affermassimo che un fabbricato esistente non dotato di impianti fosse comunque classificato come edificio, allora potrebbe essere ritenuto edificio soggetto a riqualificazione energetica ( articolo 2-ter B) 3) del 192 modificato dal Dlgs48) in quanto,non è ne edificio nuovo ne edificio soggetto a ristrutturazione importante.
Grazie
Dlgs 192 modificato da DLGs 48 -2020
Moderatore: Edilclima
Re: Dlgs 192 modificato da DLGs 48 -2020
non ho capito perchè un edificio privo di impianti non dovrebbe essere un edificiomgalvan ha scritto: ↑mer set 16, 2020 17:49 Salve a tutti,
a seguito della modifica al Dlgs 192 ad opera del DLGs 48 -2020 chiedo un vostro parere su come trattare il caso di seguito indicato :
Trattasi di fabbricato costituito da parte riscaldata ( costituente un edificio ai sensi del Dlgs192) e da una parte non riscaldata ( disbrigo senza impianto)
Il Committente vorrebbe riscaldare la parte di fabbricato non dotata di impianto di riscaldamento.
Ai sensi dell'art. 2.ter del Dlgs 192 coordinato con Dlgs 48/2020, il caso in questione non è contemplato in quanto la parte di fabbricato non riscaldato non è un edificio ( mancando gli impianti )
Nel caso in cui affermassimo che un fabbricato esistente non dotato di impianti fosse comunque classificato come edificio, allora potrebbe essere ritenuto edificio soggetto a riqualificazione energetica ( articolo 2-ter B) 3) del 192 modificato dal Dlgs48) in quanto,non è ne edificio nuovo ne edificio soggetto a ristrutturazione importante.
Grazie
il dm requisiti minimi prevede il caso di recupero di un volume non climatizzato
Re: Dlgs 192 modificato da DLGs 48 -2020
Dalla definizioni del dlgs 192
fabbricato: "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi impianti e dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno"
Edificio:sistema costituito da strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno...<omissis>
La mia confusione nasce dal fatto che nel 192 è stato eliminato il comma 2 e inserito il comma 2 ter che non disciplina l'ampliamento di un edificio esistente come era invece nel vecchio comma 2 b), dunque non capivo quali fossero i requisiti a cui ottemperare
fabbricato: "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi impianti e dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno"
Edificio:sistema costituito da strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno...<omissis>
La mia confusione nasce dal fatto che nel 192 è stato eliminato il comma 2 e inserito il comma 2 ter che non disciplina l'ampliamento di un edificio esistente come era invece nel vecchio comma 2 b), dunque non capivo quali fossero i requisiti a cui ottemperare
Re: Dlgs 192 modificato da DLGs 48 -2020
DM requisiti minimi.
I requisiti sono quelli relativi ad ampliamento, in questo caso inteso come nuovi ambienti climatizzati che precedentemente non lo erano.
Ciò vale in realtà solo se tali volumi sono adiacenti ad altri riscaldati, di cui costituiscono appunto ampliamento, se invece si tratta di edificio separato allora trattasi di nuovo impianto in edificio esistente.
I requisiti sono quelli relativi ad ampliamento, in questo caso inteso come nuovi ambienti climatizzati che precedentemente non lo erano.
Ciò vale in realtà solo se tali volumi sono adiacenti ad altri riscaldati, di cui costituiscono appunto ampliamento, se invece si tratta di edificio separato allora trattasi di nuovo impianto in edificio esistente.