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validità dichiarazione di conformità

Inviato: gio gen 12, 2017 12:30
da PAOLOS
Salve a tutti sono un istallatore e vorrei sapere se qualcuno conosce ]per averlo visto scritto per quanti anni è valida una dichiarazione di conformità.... vi spiego in breve, devo farmi una polizza assicurativa dunque devo farmi una postuma per i lavori eseguiti, se la dichiarazione di conformità vale 10 anni la postuma me la dovro fare per 10 anni però mi sono scarica la 37/2008 e non parla di validità ( carta canta) grazie del vostro aiuto a presto.

Re: validità dichiarazione di conformità

Inviato: gio gen 12, 2017 13:18
da lbasa
Buongiorno,
... per quanti anni è valida una dichiarazione di conformità....
Non ha scadenza la conformità (e la responsabilità ai fini della sicurezza) alle opere che non sono state successivamente modificate.
... vi spiego in breve, devo farmi una polizza assicurativa dunque devo farmi una postuma per i lavori eseguiti, ...
http://www.alldigitalexpo.it/wp-content ... 20-ott.pdf

Per non appesantire la Sua pressione: anche un impianto non modificato può decadere della regola dell'arte ed interrompere le responsabilità dell'installatore: ad esempio se non viene svolta la corretta manutenzione (anche ordinaria) dall'utilizzatore.
Diventa questione di avvocati.

Re: validità dichiarazione di conformità

Inviato: ven gen 13, 2017 07:47
da PAOLOS
dunque la mia dichiarazione non è una garanzia sull'impianto io confermo che l'impianto e stato realizzato a regola d'arte ??? ....perche mi sembra assurdo che siccome la dichiarazione e sempre valida io devo dare una garanzia a vita..... :?:

Re: validità dichiarazione di conformità

Inviato: ven gen 13, 2017 09:52
da lbasa
Chiedo scusa ma non sto comprendendo benissimo come si debba leggere la prima frase, mi pare manchi qualche forma grammaticale.
Provo a sintetizzare uno schema: Le riassumo ciò che cerco di concordare con le imprese installatrici con cui ho a che fare.

Nel 37/08 l'art. 8 dice:
"Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
"

Cosa c'è di implicito? Che intanto l'installatore deve consegnare le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Consegnarle o non consegnarle ribalta l'onere della prova per le questioni di responsabilità.

Andiamo avanti: responsabilità, su cosa?
1] E' penale per infortuni causati da difetti di realizzazione; è sempre personale (ad esempio il legale rappresentante ed il firmatario della DiCo) e non ha limiti di tempo. Cosa non sono questi difetti? Quelli causati da modifiche successive (effettuate da altri) o per difetti emersi nel corso del tempo. E questi difetti sono visti dal Giudice in maniera completamente differente se ci fosse stata o fosse venuta a mancare la manutenzione prevista.

2] E' civile ciò che riguarda risarcimenti per danni provocati (patrimoniali) dall'impianto; mi pare che gli avvocati la chiamano responsabilità extra contrattuale. E se è così, garantisce al danneggiato di contestare entro 5 anni (fatto salvo un contratto assicurativo diretto che abbia tempistiche controfirmate).
Ed è su questo che entra in campo quella che Lei ha chiamato polizza postuma (i professionisti la chiamano anche ultrattiva).
Ma anche qui vige la valutazione degli obblighi del committente sulla manutenzione: ed in queste situazioni se la giocano gli eventuali periti di parte.

Poi: se uno legge il libro dell'ex Magistrato Guariniello, per i giudici, a turno, sono reponsabili tutti ... bella ammucchiata.

Re: validità dichiarazione di conformità

Inviato: ven gen 13, 2017 11:03
da NoNickName
PAOLOS ha scritto:dunque la mia dichiarazione non è una garanzia sull'impianto io confermo che l'impianto e stato realizzato a regola d'arte ??? ....perche mi sembra assurdo che siccome la dichiarazione e sempre valida io devo dare una garanzia a vita..... :?:
Stai confondendo gli ambiti.
Una cosa è la dichiarazione di conformità che dichiarerà, ora per allora, che i lavori a suo tempo sono stati eseguiti alla regola dell'arte.
La dichiarazione di conformità non scade, fintanto che i componenti e la loro installazione sono stati montati, avviati e collaudati secondo Legge, prassi e regola dell'arte.
Una cosa è la garanzia di Legge o garanzia convenzionale. Se i componenti sono stati venduti con la garanzia di Legge, fino ai due anni dalla data della loro messa in funzione (o 10 anni nel caso di opere edili), nel caso si guastino devi provvedere alla loro sostituzione o riparazione senza addebiti.
Dopodichè trascorsi i due anni, ogni ulteriore guasto, non riconducibile a difetti palesi od occulti, non obbliga l'installatore a provvedere alla sostituzione del componente in garanzia, a meno che vi siano stati diversi accordi contrattuali.
La sostituzione di uno o più componenti nuovi, in sostituzione di altri guastatisi durante il periodo di garanzia, non estende il periodo di garanzia.

Re: validità dichiarazione di conformità

Inviato: ven gen 13, 2017 22:51
da PAOLOS
ok grazie mille dunque invece di stipulare un assicurazione con una postuma decennale posso fare un'assicurazione con una postuma di cinque anni....