APE immobile con singolo split

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

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michm
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Iscritto il: ven feb 19, 2016 10:45

APE immobile con singolo split

Messaggio da michm »

Salve,
sto redigendo un APE di un appartamento dotato sia di una caldaia a gasolio indipendente oramai in disuso da parecchi anni e quindi inutilizzabile, sia di un singolo split in soggiorno da 12000 btu.
Per quanto riguarda l'impianto il proprietario è intenzionato a demolirlo e quindi non lo considererò all'interno dell'attestato, mentre volevo escludere anche la pompa di calore e quindi fare il calcolo dell'appartamento con" impianto Assente"; infatti ho letto in diversi forum e in alcuni siti di impianti l'esistenza di una nota ministeriale che dice:
"La presenza di più di un radiatore o più di un termoconvettore a gas nella medesima unità immobiliare costituisce impianto termico indipendentemente dalla potenzialità (vedi Nel caso in cui l’impianto sia realizzato con pompe di calore, cioè le pompe di calore sono la fonte primaria di riscaldamento, il criterio di definizione impianto termico è il seguente: le pompe di calore costituiscono impianto termico a meno che, nell’unità immobiliare sia installata una pompa di calore monosplit (una sola unità interna nella medesima unità immobiliare) di potenzialità resa in riscaldamento inferiore a 4 kW. Questo è il limite inferiore previsto dalla legge per il calcolo del rendimento minimo e che fa scattare l’obbligatorietà di consegna ai competenti uffici comunali della pratica prevista dall’art. 28 L. 10/91."
La nota del Ministero 14563 è del 30/08/2006, ma non sono riuscita a trovarla da nessuna parte....
Nessuno ne sa niente? Esiste? Qualcuno sa dirmi dove posso ufficialmente trovarla?
Grazie in anticipo

Michela
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: APE immobile con singolo split

Messaggio da fabbretto »

Il problema è che da ottobre 2014 scatta l'obbligo del Libretto anche per gli split.
In mancanza di questo, l'APE resta valido fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'APE è stato redatto.

Da quello che ho capito io, confermato anche qui nel Lazio, serve comunque il libretto!
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