APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

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mat
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APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Messaggio da mat »

C'è una confusione incredibile, anche tra i responsabili delle regioni, circa gli adempimenti da osservare, ma anche su chi debba fare cosa. Certo se gli articoli di legge sono scritti in questo modo... riporto da dlgs 192, art. 6:

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al
rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste
dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75
. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i
libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)
, sono allegati, in originale o in
copia, all'attestato di prestazione energetica.


Cosa c'entra il DM 75/201,3 che tratta dei requisiti dei certificatori??
Cosa c'entrano i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) (sarebbe il DM requisiti minimi) con i libretti di impianto, che sono invece previsti dal DM 714/2013 e pubblicati successivamente con ennesimo DM (febbraio 2014 credo)?

Mah

In più, questo comma 5 dell'articolo 6 dovrebbe essere in vigore dall'atto della sua pubblicazione, anche nelle regioni con normativa specifica, o no?
mat
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Re: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Messaggio da mat »

Aggiungo: ma se a valle della scadenza oltre la quale l'ape decade, ci si mette in regola col libretto ed i controlli, l'ape esistente torna in vigore, o bisogna necessariamente produrne un altro?
exerGì
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Re: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Messaggio da exerGì »

Provo a fare chiarezza :lol:

I "libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)" sono quelli del vecchio D. Lgs. 192/2005, cioè prima delle modifiche della L. 90/2013. Però c'è un altro errore: la lettera corretta sarebbe stata la a) dove si parlava di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, insomma quello che fa il DPR 74/2013.
Probabilmente hanno modificato l'art. 6 con la L.90/2013 senza tener conto che la stessa L. 90/2013 andava a modificare anche l'art. 4. :roll:

Il riferimento al DPR 75/2013 è strano. Io lo leggerei così:
5. [...] La validità temporale massima è subordinata [...] al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. [...]
In tale decreto si parla all'art. 5 dei "criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica". Le regioni e le provincie autonome devono implementare dei controlli; a seguito di un eventuale controllo potrebbe venir meno la validità del certificato e quindi la sua durata.

Per quanto riguarda far resuscitare gli APE, una volta scaduti devono essere sostituiti.
mat
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Re: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Messaggio da mat »

exerGì ha scritto:Probabilmente hanno modificato l'art. 6 con la L.90/2013 senza tener conto che la stessa L. 90/2013 andava a modificare anche l'art. 4.
Sì è possibile; se non altro nel DM linee guida è riportata una frase pressoché identica dove però è indicato esplicitamente il DM febbraio 2014...
exerGì ha scritto:Il riferimento al DPR 75/2013 è strano. Io lo leggerei così:
Saggia interpretazione; certo che se scrivessero un po' meglio i periodi ci eviterebbero di fare queste esegesi sfinenti :evil:
exerGì ha scritto:Per quanto riguarda far resuscitare gli APE, una volta scaduti devono essere sostituiti.
Questo lo dici perché è scritto chiaramente da qualche parte? O hai ricevuto chiarimenti verbali?
exerGì
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Iscritto il: lun lug 02, 2012 14:50

Re: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Messaggio da exerGì »

A mio avviso lo si legge nel comma 5, dell'art. 6 del D. Lgs. 192/2005:
"Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
"
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