nuovo intonaco di facciata

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

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aleandro
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nuovo intonaco di facciata

Messaggio da aleandro »

salve, sono nuovo del forum, ho una problematica in merito al Dlg 192/2005 e s.m.i. spero che voi siate in grado di fornirmi una risposta chiara. il quesito è il seguente :
A Roma (zona climatica D) una palazzina a pianta semplice rettangolare in blocchetti di tufo vuole fare l'intonaco di facciata (il tufo fino ad oggi è a faccia vista in quanto il proprietario non l'ha mai intonacata) al di là delle incombenze tecnico-urbanistiche ovvero presentare una SCIA al Municipio di appartenenza, volevo sapere se, visto che trattasi di manutenzione straordinaria sono obbligato ad effettuare l'intervento rientrando nei valori limite fissati dalla tabella 2.1 al punto 2 Allegato C (ovvero 0,36 W/mqK). Se così fosse come tra l'altro deduco studiando la legge, non potrei applicare il semplice intonaco cementizio premiscelato in facciata ma dovrei valutare un cappotto con celenit, polistirene o altro materiale di idoneo spessore e isolamento al fine di garantirmi una trasmittanza termica che non superi 0,36W/mqK.
Questa soluzione non è in nessun modo condivisa dal proprietario di casa in quanto avrebbe un costo di molto maggiore rispetto al semplice intonaco cementizio premiscelato e tra l'altro ha scelto già la ditta con cui effettuerà il lavoro e altresì firmato il contratto con la stessa (premetto che io sono stato chiamato in un secondo momento).
In merito anche nella SCIA c'è scritto di dichiarare che alla fine dei lavori sarà consegnato l'attestato di qualificazione energetica, o in alternativa, dichiararazione di esclusione per tipologia di intervento eseguito, inerente l'attestato di qualificazione energetica in applicazione del D.lvo 192/05 e s.m.i.
Anche questo è un dubbio in quanto lo stesso D.lvo 192/05 indica l'attestato di qualificazione energetica come facoltativo al la realizzazione dell'attestato di certificazione energetica.....si saranno sbagliati ??? forse intendevano che dovevo consegnare la relazione tecnica di cui all'allegato E del D.lvo 192/2005 e s.m.i.
Certo di avervi dato anche a voi un bel rompicapo e fiducioso però che sappiate come risolvere questo o meglio questi problemi....vi ringrazio anticipatamente :-)
ponca
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Re: nuovo intonaco di facciata

Messaggio da ponca »

Capisco il tuo problema, il DPR 59/09 cita proprio l'esempio del rifacimento dell'intonaco esterno per la verifica della trasmittanza termica. E putroppo capisco il punto di vista del proprietario, è un classico.

Premesso che secondo me è necessario predisporre la relazione della Legge 10 e non l'attestato di qualificazione energetica, secondo me hai le seguenti soluzioni:

- convincere il proprietario ad isolare le pareti, magari informandolo degli incentivi del 55%.
- appigliarti ad una eventuale impossibilità tecnica (mi sembra difficile da sostenere)
- appigliarti al fatto che il rifacimento degli intonaci è parziale (non sembra il tuo caso)

Ciao!
aleandro
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Re: nuovo intonaco di facciata

Messaggio da aleandro »

grazie per la risposta sei stato l'unico. Comunque navigando nella rete ho trovato l'unica circolare esplicativa emessa dopo il dlg 192/2005 dove chiarisce che per interventi di manutenzione straordinaria descritti nell'art. 3 l'applicazione è facoltativa.
la circolare è la n° 8895 del 23/5/2006
l'ho scaricata da www.ancebrescia.it/articoli/3676.htm
girondone
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Re: nuovo intonaco di facciata

Messaggio da girondone »

il problema esiste e come

salvo.dove le regioni o i comuni hanno descritto meglio gli interventi
tutto nasce dal fatto che per là.legge 10 ed smi esistone le defibizioni degki interventi solo sugli imp e non sul involucro

e quindi andandk ad usare le definizionj urbanistiche dpr 380 o leggi regionali ci sono discrepanze enormi

là cirvolare me ka riguardo.. immahino sia quella famosa sul 192



ammmoria non ricordo che dica qualcosa in tal senso però
girondone
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Re: nuovo intonaco di facciata

Messaggio da girondone »

facoltativa


lo deduci da cosa?


da qui?
Articolo 3 - Ambito di intervento

Le disposizioni previste da questo articolo si riferiscono alle nuove norme di progettazione e di realizzazione di opere (edifici, impianti o parti di essi), in occasione di ristrutturazioni o sostituzioni di apparecchiature, e in quanto tali sono riferimento per i successivi articoli in cui vengono richiamate, in particolare per l’articolo 6, con le limitazioni ivi stabilite.

L’intervento individuato al comma 2, lettera a), numero 1), si intende come ristrutturazione integrale di tutti gli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.

L’ applicazione prevista al comma 2, lettera b), si intende integrale, cioè comprensiva del calcolo del fabbisogno globale di energia, anche se limitata alla parte di edificio nuova, quando questa sia volumetricamente superiore al 20% della parte preesistente,

Il caso di ampliamenti volumetricamente meno importanti ricade invece nella casistica prevista alla lettera c), numero 1, del medesimo comma 2, e gli obblighi di legge sono quindi limitati al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni relativamente agli elementi edilizi ed impiantistici su cui si interviene, con esclusione della necessità di procedere al calcolo del fabbisogno globale.

Con il comma 2, lettera c), numero 1, si stabilisce il principio che, quando si decide di intervenire su un edificio con opere che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano la sostituzione anche parziale dei serramenti, il rifacimento di pareti esterne, del tetto o dell’impermeabilizzazione della copertura, si deve porre attenzione anche al risparmio energetico che con l’occasione si può conseguire, e quindi eseguire i lavori nel rispetto degli specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni poste dal decreto legislativo.


non mi pare
Rectifier
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Re: nuovo intonaco di facciata

Messaggio da Rectifier »

Riapro un po la discussione, la norma riporta:
Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:

dal momento che dice a titolo esemplificativo e non esaustivo non vuol dire niente, è come leggerlo
Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:

quindi in caso di ristrutturazione edilizia, e non manutenzione straordinaria, è obbligatorio isolare tutto
Allo stesso tempo, anche se a titolo esaustivo e non esemplificativo volesse dire qualcosa, come è che decido quali delle 3 lettere sotto riporetate applicare?
per esempio, rifaccio l'intonaco esterno, e mettiamo che possa rientrare in "quella definizione", leggendolo letteralmente, chi mi dice che devo applicare solamente la lettera A?

A differenza, se fo una manutenzione straordinaria di una singola struttura opaca, la defizione di manutenzione straordinaria di involucro edilizio riporta:
involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
quindi se tocco solo una struttura, e non l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio, non rientro nella 192, e non devo rispettare il valore di trasmittanza

Se l'ho letta bene in italiano, secondo me ci sono un po dei controsensi.....

che ne pensate?
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