relazione legge 10 ampliamento>20%

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

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ilcontevlad
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relazione legge 10 ampliamento>20%

Messaggio da ilcontevlad »

Salve ragazzi, sto predisponendo per la prima volta la relazione per la legge 10 per un ampliamento>20%, i committenti vogliono giustamente anche l'aqe alla fine dei lavori, volevo chiedervi : come per gli edifici nuovi devo essere almeno in classe C??
vi ringrazio anticipatamente
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Fla277
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Re: relazione legge 10 ampliamento>20%

Messaggio da Fla277 »

L'AQE non esiste più, non serve farlo, serve un ACE e devi contattare un certificatore energetico abilitato nella tua regione che valuta il lavoro da te svolto, se sono state rispettati i parametri che dovevi rispettare in fase di intervento e che classifica alla fine l'edificio dal punto di vista energetico, il tutto secondo le normative energetiche della tua regione o nazionale se la tua regione non ha ancora legiferato in materia energetica...
ponca
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Re: relazione legge 10 ampliamento>20%

Messaggio da ponca »

A mio parere è sufficiente l'AQE.

L'ACE è necessario solo nei casi di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/05 (testo coordinato) vale a dire nuova costruzione, passaggio di proprietà, detrazioni 55%.

Non devi garantire una classe energetica minima in quanto:
- l'AQE sarà riferito al sistema edificio-impianto e non limitato al solo ampliamento
- la classe energetica dipende anche dall'energia necessaria per produrre ACS

Spero di esserti di aiuto.
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Fla277
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Re: relazione legge 10 ampliamento>20%

Messaggio da Fla277 »

ponca ha scritto:A mio parere è sufficiente l'AQE.

L'ACE è necessario solo nei casi di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/05 (testo coordinato) vale a dire nuova costruzione, passaggio di proprietà, detrazioni 55%.

Non devi garantire una classe energetica minima in quanto:
- l'AQE sarà riferito al sistema edificio-impianto e non limitato al solo ampliamento
- la classe energetica dipende anche dall'energia necessaria per produrre ACS

Spero di esserti di aiuto.
Si puoi fare solo AQE se hai seguito direttamente i lavori.... suppongo che tu ho qualcunaltro abbia fatto la legge 10 essendoci state quantomeno modifiche - ampliamenti dell'impianto di riscaldamento, pertanto è chi ha redatto la legge 10 che deve garantire di aver seguito le normative energetiche vigenti nella tua regione per il tuo tipo di intervento. Probabilmente poi dovranno farsi redigere un ACE (teoricamente la nomina del certificatore doveva essere fatta ad inizio lavori) per l'agibilità... ma non per tutti i comuni pare sia così .... comunque tu puoi fare solo AQE (che non so cosa possa servirgli), almeno in piemonte è così, l'edificio va registrato al catasto energetico tramite ACE magari nelle atre regioni c'è una prassi diversa...
girondone
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Re: relazione legge 10 ampliamento>20%

Messaggio da girondone »

io no ricordo bene la normativa nazionale.. perchè devo seguire la ligure per la certificazione....

ma non c'era scritto che dopo che uscivano gli ace (ovvero dopo linee giuda nazionali)
quest ultimo sotituiva l aqe? quindi non si dovrebbe più parlare dell aqe , nemmeno per il discorso di asseverazione a fine lavori...
anche perchè al posto di quello c è sempre stata in teoria l asseverazione della legge 10...
girondone
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Re: relazione legge 10 ampliamento>20%

Messaggio da girondone »

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192:
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia"
Coordinato con...................

art 6
...
...
2-bis Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica
può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’Allegato A.

allegato A
.....
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o
alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di
calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al
sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per
un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8,
comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura
dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A
tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in
relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di
classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede
ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non
costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto,
nonché, nel sottoscriverlo, qual è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio
medesimo;
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