Buongiorno,
ho un dubbio riguardo il punto 3.7.2.
La nota prot.535/4108 sott22/16 del 02/05/2001 consente di servire con un'unica rampa aperta o a prova di fumo più compartimenti di una autorimessa ubicati ad uno stesso livello e non aventi, necessariamente, accesso diretto dalla rampa stessa purchè la superficie complessiva per piano non sia susperiore al doppio di quella massima ammessa in funzione del piano per singolo compartimento.
Tale nota si applica sempre o solo nelle deroghe? Tale perplessità nasce dalla nota prot.P1225/4108 sott22/16 che con riferimento alla 535 dice che deve essere considerata nell'esame di richiesta di deroga.
Qualcuno ha informazioni al riguardo?
Grazie
punto 3.7.2 DM 01/02/86
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punto 3.7.2 DM 01/02/86
Tom Bishop
Re: punto 3.7.2 DM 01/02/86
Stai parlando di una nota ministeriale in risposta ad un parere di un ispettorato regionale ?
Se è così, non è detto che altri Comandi e altri ispettorati condividano la posizione.
Comunque, tranne che nei casi stabiliti dalla Circ. 29/08/95 (deroghe in via generale), direi che negli altri casi occorra comunque seguire la procedura della deroga.
PS - puoi condividere le note che hai citato ?
email: terminus3 (@) inwind.it
Grazie
Se è così, non è detto che altri Comandi e altri ispettorati condividano la posizione.
Comunque, tranne che nei casi stabiliti dalla Circ. 29/08/95 (deroghe in via generale), direi che negli altri casi occorra comunque seguire la procedura della deroga.
PS - puoi condividere le note che hai citato ?
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Grazie
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Re: punto 3.7.2 DM 01/02/86
Dunque ritieni che non sia possibile un compartimento accessibile solo attraverso il passaggio da un altro servito da rampa?
Tom Bishop
Re: punto 3.7.2 DM 01/02/86
La mia era una risposta generale; in casi non normati, il comando VVF è facile che ti chieda la procedura di deroga.
Se mi mandi la nota che hai citato (che io non ho) posso vedere meglio cosa c'è scritto.
Se mi mandi la nota che hai citato (che io non ho) posso vedere meglio cosa c'è scritto.
Re: punto 3.7.2 DM 01/02/86
Grazie per le note.
Mi sembra chiaro che la possibilità prospettata debba essere necessariamente soggetta alla procedura di deroga.
Ovviamente nella relazione farai forza sul parere ministeriale già espresso (che difatti è diretto agli ispettorati regionali che devono trattare le deroghe).
Mi sembra chiaro che la possibilità prospettata debba essere necessariamente soggetta alla procedura di deroga.
Ovviamente nella relazione farai forza sul parere ministeriale già espresso (che difatti è diretto agli ispettorati regionali che devono trattare le deroghe).
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Re: punto 3.7.2 DM 01/02/86
Posso avere anche io la nota citata? grazie!
tiziana.celadin (@) tin.it
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