Verso apertura porte di sicurezza
Moderatore: Edilclima
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Verso apertura porte di sicurezza
Secondo il dm 22/2/2006 per edifici di tipo 1 non vale il punto 6.7 del medesimo decreto. Quindi sembrerebbe che si possano installare porte sulle uscite di sicurezza che non si aprano necessariamente nel senso dell'esodo.
Ma lo stesso dm rimanda anche al dm 10/3/98 che, per le vie di esodo, rimanda al dpr 547/55 che, come modificato dalla 626/94, all'art. 13 prescrive che le porte delle uscite di emergenza devono aprirsi nel verso dell'esodo.
Insomma ste porte si devono o no aprire sempre nel verso dell'esodo? Sembrerebbe di si. Ed e' una bel problema in molti casi. Per esempio piccoli uffici ricavati in edifici ad uso abitativo.
Ma lo stesso dm rimanda anche al dm 10/3/98 che, per le vie di esodo, rimanda al dpr 547/55 che, come modificato dalla 626/94, all'art. 13 prescrive che le porte delle uscite di emergenza devono aprirsi nel verso dell'esodo.
Insomma ste porte si devono o no aprire sempre nel verso dell'esodo? Sembrerebbe di si. Ed e' una bel problema in molti casi. Per esempio piccoli uffici ricavati in edifici ad uso abitativo.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Purtroppo Sempre!. Vedi punto 1.5.6 Allegato IV Testo unico 81/08. Dico purtroppo perchè le porte dei singoli uffici non ha senso che debbano aprirsi verso il corridoio!
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Abbastanza folle tutto cio'. Anche perche' cosi' facendo capita spesso che si debbano arretrare le porte all'interno, riducendo lo spazio utile. E a quanto pare non e' una novita', gia' con la 626 le cose stavano cosi', infatti il punto che richiami e' copiato dall'art. 33 della 626.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Se hai più di 25 presenze hai già un bell'ufficio, più grande del semplice appartamento adibito ad ufficio.
Ora il riferimento del DM 10/03/98 è il D.Lgs.81/08, il quale nell'allegato IV riprende praticamente le disposizioni del vecchio 547.
Le porte che costituiscono uscite di emergenza, ovvero immettono in un luogo sicuro, devono essere apribili nel senso dell'esodo, non così le porte dei singoli locali, le quali devono ottemperare al paragrafo 1.6.
D'altronde anche il punto 1.6.3.2 dice che i locali con oltre 26 lavoratori (non presenze stavolta) devono avere la porta aprentesi nel senso dell'esodo.
Il DM 10/03/98 al punto 3.9 afferma che le porte "lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano" devono aprirsi nel senso dell'esodo.
Da tutto questo ambaradan io deduco che la porta che dagli uffici adduce alle scale, deve essere apribile nel senso dell'esodo, così come la porta che ai piedi delle scale mi porta all'esterno, ovvero al luogo sicuro, anche se questo comporta un problema per gli uffici inseriti in fabbricati di civile abitazione (problema che quasi sempre viene sottaciuto).
Si deve notare a tale proposito che mentre il DM 02/02/06 si applica agli uffici con almeno 26 presenze, quindi già grandicelli, il DM 10/03/98 ed il D.lgs.81/08 si applicano a tutti i luoghi di lavoro, dove cioè è presente anche un solo lavoratore dipendente o assimilato.
Ora il riferimento del DM 10/03/98 è il D.Lgs.81/08, il quale nell'allegato IV riprende praticamente le disposizioni del vecchio 547.
Le porte che costituiscono uscite di emergenza, ovvero immettono in un luogo sicuro, devono essere apribili nel senso dell'esodo, non così le porte dei singoli locali, le quali devono ottemperare al paragrafo 1.6.
D'altronde anche il punto 1.6.3.2 dice che i locali con oltre 26 lavoratori (non presenze stavolta) devono avere la porta aprentesi nel senso dell'esodo.
Il DM 10/03/98 al punto 3.9 afferma che le porte "lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano" devono aprirsi nel senso dell'esodo.
Da tutto questo ambaradan io deduco che la porta che dagli uffici adduce alle scale, deve essere apribile nel senso dell'esodo, così come la porta che ai piedi delle scale mi porta all'esterno, ovvero al luogo sicuro, anche se questo comporta un problema per gli uffici inseriti in fabbricati di civile abitazione (problema che quasi sempre viene sottaciuto).
Si deve notare a tale proposito che mentre il DM 02/02/06 si applica agli uffici con almeno 26 presenze, quindi già grandicelli, il DM 10/03/98 ed il D.lgs.81/08 si applicano a tutti i luoghi di lavoro, dove cioè è presente anche un solo lavoratore dipendente o assimilato.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Il punto che citi si applica alle uscite di emergenza, le quali, come definito al punto 1.5.1.2, sono quelle che immettono in un luogo sicuro, il quale è l'esterno, oppure una scala protetta o a prova di fumo.danilo2 ha scritto:Purtroppo Sempre!. Vedi punto 1.5.6 Allegato IV Testo unico 81/08. Dico purtroppo perchè le porte dei singoli uffici non ha senso che debbano aprirsi verso il corridoio!
Quindi si tratterebbe del portone ai piedi delle scale, oppure dell'uscita di piano che adduce alla scala (vedi DM 10/03/98).
Per i singoli locali si deve applicare il punto 1.6, il quale non richiede sempre l'apertura nel senso dell'esodo, .........staremmo freschi !!
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
In effetti le uscite di emergenza sono quelle che danno in luogo sicuro, quindi non e' vero che tutte le porte devono aprirsi verso la via di esodo.
Da notare la definizione di uscita di emergenza secondo il dpr 547/55 e uscita secondo il dm 30/11/83. La prima e' "passaggio che immette IN luogo sicuro", la seconda "apertura atta a consentire il deflusso di persone VERSO un lugo sicuro ..."
Pero' se cosi' fosse anche le scale che non abbiano filtro a prova di fumo ne separazione mediante spazio scoperto dovrebbero avere porta che si aprono nella direzione dell'esodo, non immettendo in luogo sicuro.
Non mi e' ancora del tutto chiaro se uscita di sicurezza e di emergenza siano la stessa cosa.
Perche' se consideriamo il dm 22/2/2006 punto 6.7, non sarebbe mai necessario prevedere porte delle singole stanze che si aprono nella direzione dell'esodo qualora vi siano fino a 25 lavoratori nella stanza in esame (punto 1.6.3 81/2008).
Da notare la definizione di uscita di emergenza secondo il dpr 547/55 e uscita secondo il dm 30/11/83. La prima e' "passaggio che immette IN luogo sicuro", la seconda "apertura atta a consentire il deflusso di persone VERSO un lugo sicuro ..."
Pero' se cosi' fosse anche le scale che non abbiano filtro a prova di fumo ne separazione mediante spazio scoperto dovrebbero avere porta che si aprono nella direzione dell'esodo, non immettendo in luogo sicuro.
Non mi e' ancora del tutto chiaro se uscita di sicurezza e di emergenza siano la stessa cosa.
Perche' se consideriamo il dm 22/2/2006 punto 6.7, non sarebbe mai necessario prevedere porte delle singole stanze che si aprono nella direzione dell'esodo qualora vi siano fino a 25 lavoratori nella stanza in esame (punto 1.6.3 81/2008).
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Direi che sotto le 25 persone, escludendo i rischi particolari di cui al D.Lgs.81/08 (che comunque parla di 25 lavoratori), i singoli locali possono avere le porte aprentesi in senso contrario all'esodo.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Penso che cio' possa estendersi anche a uffici (costituiti da piu' stanze) che danno su corridoi che poi danno su scale o all'esterno. Le porte di uscita dagli uffici nel corridoio non deve necessariamente aprirsi nel verso dell'esodo se non vi sono piu' di 25 lavoratori.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Ufficio-corridoio NO (sotto le 25 persone)ginopilotino ha scritto:Penso che cio' possa estendersi anche a uffici (costituiti da piu' stanze) che danno su corridoi che poi danno su scale o all'esterno. Le porte di uscita dagli uffici nel corridoio non deve necessariamente aprirsi nel verso dell'esodo se non vi sono piu' di 25 lavoratori.
Corridoio-scala (sia essa protetta o meno) SI in quanto uscita di piano
scala-esterno SI in quanto uscita di sicurezza che da su luogo sicuro
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Ah ecco, uscita di piano, ma a quale normativa e articolo devo fare riferimento?
Cmq questa volta dovro' parlare con la asl.
Cmq questa volta dovro' parlare con la asl.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Un ultimo dubbio.
Uscita di emergenze e di sicurezza sono diverse? Sembrerebbe di si.
Il punto 6.7 e' valido infatti per piu' di 100 presenze, cioe' per uffici da tipo2 in su, e fa riferimento alle uscite di sicurezza.
Ma le uscite di emergenza devono sempre essere nel verso dell'esodo, quindi cosa sono le uscite di sicurezza? Non sono riuscito a trovarne una definizione.
Ipotesi:
Potrebbero essere le porte che si incontrano lungo l'esodo, quindi basterebbero 25 lavoratori perche' siano necessarie le porte nel verso dell'esodo. Ma anche con meno lavoratori ma presenze oltre le 100 (lavoratori+utenza), automaticamente bisognerebbe dotarsi di apertura nella direzione dell'esodo. Mi sembra una interpretazione plausibile ma non trovo riferimenti normativi.
Uscita di emergenze e di sicurezza sono diverse? Sembrerebbe di si.
Il punto 6.7 e' valido infatti per piu' di 100 presenze, cioe' per uffici da tipo2 in su, e fa riferimento alle uscite di sicurezza.
Ma le uscite di emergenza devono sempre essere nel verso dell'esodo, quindi cosa sono le uscite di sicurezza? Non sono riuscito a trovarne una definizione.
Ipotesi:
Potrebbero essere le porte che si incontrano lungo l'esodo, quindi basterebbero 25 lavoratori perche' siano necessarie le porte nel verso dell'esodo. Ma anche con meno lavoratori ma presenze oltre le 100 (lavoratori+utenza), automaticamente bisognerebbe dotarsi di apertura nella direzione dell'esodo. Mi sembra una interpretazione plausibile ma non trovo riferimenti normativi.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Tornando a casa, riflettevo ad un caso abbastanza paradossale. Un ufficio di un professionista dove ci lavora solo lui o magari un'altra persona, con porta di accesso che da direttamente all'esterno (luogo sicuro) oppure che da direttamente su scala condominiale. Secondo la 81/2008 questa porta si dovrebbe aprire verso l'esterno.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Se ci lavora il professionista, altri professionisti o collaboratori familiari degli stessi, non si applica nè il DM 10/03/98, nè il D.Lgs.81/08, quindi le porte le puoi lasciare così come sono, ma se ci va a lavorare la segretaria assunta a part-time, allora diventa un luogo di lavoro a tutti gli effetti ed a rigore devi applicare la normativa suddetta con le conseguenze che abbiamo già detto.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Capisco la tua giusta "speculazione" sul Decreto 81/08.Terminus ha scritto: Il punto che citi si applica alle uscite di emergenza, le quali, come definito al punto 1.5.1.2, sono quelle che immettono in un luogo sicuro, il quale è l'esterno, oppure una scala protetta o a prova di fumo.
Quindi si tratterebbe del portone ai piedi delle scale, oppure dell'uscita di piano che adduce alla scala (vedi DM 10/03/98).
Per i singoli locali si deve applicare il punto 1.6, il quale non richiede sempre l'apertura nel senso dell'esodo, .........staremmo freschi !!
Purtroppo secondo me la frase del Decreto 10/03/98
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono
aprirsi nel verso dell'esodo.
Non lascia scampo. Anche se di fatto nessun ufficio di piano avrà una porta che si apre sul corridoio.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Se stai dicendo che gli uffici (diciamo pure l'appartamento adibito ad ufficio), non la singola stanza, devono avere il portone di ingresso adducente al vano scale, aprentesi nel verso dell'esodo, sono d'accordo con te.
L'ho già detto sopra.
Solo gli uffici di autonomi e liberi professionisti, senza dipendenti, possono non applicare l'81/08 ed il DM 10/03/98.
L'ho già detto sopra.
Solo gli uffici di autonomi e liberi professionisti, senza dipendenti, possono non applicare l'81/08 ed il DM 10/03/98.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Intendo dire che la lettura delle norme (specialmente il DM 10/03/98), nel quale la definizione di via di uscita diventa "percorso", e poi con la frase che ti ho citato sopra, ti obbligherebbe ad avere, in tutti i luoghi di lavoro, tutte le porte che si aprono nel senso dell'esodo. Ma nei progetti architettonici sui quali lavoro, non sempre questa disposizione è rispettata; e spesso rispettarla è una grossa "scomodità"
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Terminus la tua affermazione "Ufficio-corridoio NO (sotto le 25 persone)", mi piacerebbe. Ma dovrebbe non scontrarsi con quanto ho detto sopra....
Re: Verso apertura porte di sicurezza
La via di esodo inizia in corrispondenza della porta del locale che adduce al corridoio: le lunghezze dei percorsi di esodo nelle normative verticali vengono determinate in questo modo (uffici, strutt. sanitarie, alberghi, scuole).
Leggendo solo quel passo del DM sembrerebbe di dover ricomprendere la porta del singolo locale, come "porta lungo una via di uscita", ma, anche sulla scorta dell'Allegato IV del D.Lgs.81/08 (norma superiore rispetto al DM), confrontando il paragrafo 1.5 ed il paragrafo 1.6, mi sembra di poter concludere che le porte dei singoli locali possono avere anche caratteristiche differenti.
In particolare il punto 1.6.6 dice "quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5", che sono altezza minima 200cm e larghezza minima in funzione dell'affollamento; non viene detto che si deve applicare il punto 1.5.6 che mi parla di porte apribili nel verso dell'esodo.
Leggendo solo quel passo del DM sembrerebbe di dover ricomprendere la porta del singolo locale, come "porta lungo una via di uscita", ma, anche sulla scorta dell'Allegato IV del D.Lgs.81/08 (norma superiore rispetto al DM), confrontando il paragrafo 1.5 ed il paragrafo 1.6, mi sembra di poter concludere che le porte dei singoli locali possono avere anche caratteristiche differenti.
In particolare il punto 1.6.6 dice "quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5", che sono altezza minima 200cm e larghezza minima in funzione dell'affollamento; non viene detto che si deve applicare il punto 1.5.6 che mi parla di porte apribili nel verso dell'esodo.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
La questione si fa spinosa. Qui la spesal afferma che lungo le vie di esodo le porte si devono aprire nel verso dell'esodo in ogni caso. Secondo loro vale per tutte le porte che si incontrano una volta usciti da una stanza. Quindi anche la porta di ingresso dell'ufficio.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
quindi esclusa la porta della singola stanza ma inclusa la porta dell'appartamento che ospita l'ufficio (per visualizzare un caso tipico)ginopilotino ha scritto:La questione si fa spinosa. Qui la spesal afferma che lungo le vie di esodo le porte si devono aprire nel verso dell'esodo in ogni caso. Secondo loro vale per tutte le porte che si incontrano una volta usciti da una stanza. Quindi anche la porta di ingresso dell'ufficio.
....quello che sto dicendo anch'io.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
No, ieri dicevamo che la porta ufficio-corridoio va nel verso d'esodo solo se piu' 25 lavoratori. Mentre cio' vale solo per le stanze, non per l'ufficio nella sua globalita'. Cioe' tutte le porte che non siano porte di una stanza, devono aprirsi nella direzione dell'esodo.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Quando ho scritto
Ufficio-corridoio NO,
intendevo
stanza - corridoio interno
mi scuso se questo ha creato confusione, mi sembrava chiaro.
Ufficio-corridoio NO,
intendevo
stanza - corridoio interno
mi scuso se questo ha creato confusione, mi sembrava chiaro.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Ok, quindi le porte di accesso, se sono anche via di fuga, devono aprirsi nel senso dell'esodo. Fino ad ora non ho visto un solo ufficio fatto cosi'.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
e se consideriamo il piano tipo di un ufficio pubblico con il corridoio centrale e le porte dei singoli uffici (monostanza) a destra e sinistra?
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Per quanto si è detto sopra:danilo2 ha scritto:e se consideriamo il piano tipo di un ufficio pubblico con il corridoio centrale e le porte dei singoli uffici (monostanza) a destra e sinistra?
le porte delle singole stanze si possono aprire in qualsiasi senso (ovviamente sotto 25)
le porte che dai corridoi danno sulle scale devono aprirsi nel senso dell'esodo (in quanto vie di esodo ed uscite di piano)
le porte che dalle scale danno all'esterno devono aprirsi nel senso dell'esodo (in quanto uscite di sicurezza)
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Rimane il fatto che la definizione di via di uscita del DM 10/03/98
VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
e il successivo punto 3.9 Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono
aprirsi nel verso dell'esodo.
Faccio fatica ad eluderle. Anche l'argomentazione che il D.Legis. 81/08 è una fonte superiore o che le norme verticali fanno cominciare la via di uscita dopo la porta, per quanto logiche e condivisibili, non le vedo in cotrasto o prevalenti rispetto al DM.
Sarebbe stato sufficiente che il Testo Unico 81/08 così come ha abrogato molte norme avesse abrogato anche questi punti del DM 10/03/98.
Comunque di fatto è più logico l'approccio di Terminus.
VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
e il successivo punto 3.9 Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono
aprirsi nel verso dell'esodo.
Faccio fatica ad eluderle. Anche l'argomentazione che il D.Legis. 81/08 è una fonte superiore o che le norme verticali fanno cominciare la via di uscita dopo la porta, per quanto logiche e condivisibili, non le vedo in cotrasto o prevalenti rispetto al DM.
Sarebbe stato sufficiente che il Testo Unico 81/08 così come ha abrogato molte norme avesse abrogato anche questi punti del DM 10/03/98.
Comunque di fatto è più logico l'approccio di Terminus.
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Difatti si è in attesa di un decreto che sostituisca il DM 10/3/98, ma............come al solito sarà emanato tra una decina di anni......forse.
Tentiamo un altro approccio.
Le porte lungo le vie di uscita devono aprirsi nel senso dell'esodo, perchè non devono costituire intralcio al flusso organizzato delle persone che marciano in fila indiana lungo il corridoio o le scale.
Ma all'interno del singolo locale/stanza non si ha la condizione di flusso organizzato, non potendosi certo prevedere quale sia la disposizione planimetrica degli occupanti, nè quale sia la disposizione degli arredi, difatti non viene certo richiesto di avere corridoi liberi di x cm all'interno dei singoli locali (parlo ovviamente di stanze limitate, non certo di stanzoni con 50 persone dentro).
Le poche persone che escono dal singolo locale/stanza possono facilmente aprire la porta anche in senso contrario, senza per questo creare situazioni di panico o incidenti drammatici.
Il flusso ordinato inizia all'esterno della singola stanza e tutto il discorso sul senso di apertura delle porte si fa da li in avanti, come specificato al paragrafo 1.6 dell'Allegato IV all'81/08.
Quanto scritto sul DM io lo interpreto così: se si ha un "locale" con oltre 25 persone (riprendo ovviamente l'81/08, ma era tal quale il 547), l'affollamento diviene tale che la porta costituisce un serio intralcio, quindi è necessario che la porta stessa si apra nel senso del deflusso, non potendo il poveraccio che sta davanti tirarsi indietro per aprire l'anta, senza il serio rischio di essere schiacciato o calpestato.
Tentiamo un altro approccio.
Le porte lungo le vie di uscita devono aprirsi nel senso dell'esodo, perchè non devono costituire intralcio al flusso organizzato delle persone che marciano in fila indiana lungo il corridoio o le scale.
Ma all'interno del singolo locale/stanza non si ha la condizione di flusso organizzato, non potendosi certo prevedere quale sia la disposizione planimetrica degli occupanti, nè quale sia la disposizione degli arredi, difatti non viene certo richiesto di avere corridoi liberi di x cm all'interno dei singoli locali (parlo ovviamente di stanze limitate, non certo di stanzoni con 50 persone dentro).
Le poche persone che escono dal singolo locale/stanza possono facilmente aprire la porta anche in senso contrario, senza per questo creare situazioni di panico o incidenti drammatici.
Il flusso ordinato inizia all'esterno della singola stanza e tutto il discorso sul senso di apertura delle porte si fa da li in avanti, come specificato al paragrafo 1.6 dell'Allegato IV all'81/08.
Quanto scritto sul DM io lo interpreto così: se si ha un "locale" con oltre 25 persone (riprendo ovviamente l'81/08, ma era tal quale il 547), l'affollamento diviene tale che la porta costituisce un serio intralcio, quindi è necessario che la porta stessa si apra nel senso del deflusso, non potendo il poveraccio che sta davanti tirarsi indietro per aprire l'anta, senza il serio rischio di essere schiacciato o calpestato.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
Non dimentichiamo le porte che possono trovarsi all'esterno della stanza ma all'interno dell'ufficio. Queste devono aprirsi nel senso di esodo, tutte. Ad esempio porte lungo i corridoi.
Se poi nell'ufficio la porta di ingresso non costituisce uscita di sicurezza, la si puo' aprire come pare e piace.
Tutto cio' anche con meno di 25 operatori.
Ma cosa succede se una stanza e' divisa in piu' ambienti chiusi da porte? Come si procede?
Se poi nell'ufficio la porta di ingresso non costituisce uscita di sicurezza, la si puo' aprire come pare e piace.
Tutto cio' anche con meno di 25 operatori.
Ma cosa succede se una stanza e' divisa in piu' ambienti chiusi da porte? Come si procede?
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Se un locale viene suddiviso in stanze più piccole, creando un corridoio, per me questo è a tutti gli effetti via di esodo e pertanto ogni porta che insiste su tale via, deve aprirsi nel senso dell'esodo, indipendentemente dal numero di occupanti complessivi.
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Re: Verso apertura porte di sicurezza
E se invece sono due stanze passanti, come si usava spesso nel passato?
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Non esistono risposte certe per tutto, valuta il rischio ed agisci di conseguenza.
Ma in linea di principio un percorso di esodo (per la prima stanza) non può passare dentro una stanza (la seconda), quindi o consideri i due ambienti come una unica stanza, oppure devi creare un corridoio, anche virtuale.
Ma in linea di principio un percorso di esodo (per la prima stanza) non può passare dentro una stanza (la seconda), quindi o consideri i due ambienti come una unica stanza, oppure devi creare un corridoio, anche virtuale.