Antincendio uffici
Moderatore: Edilclima
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Antincendio uffici
Un edificio che al piano terra ha negozi mentre ai piani superiori piccoli uffici indipendenti con scala in comune, e' soggetto al DM 22 febbraio 2006? Cioe' i piccoli uffici vanno computati singolarmente, tutti con presenze inferiori a 25, oppure le presenze vanno sommate per tutti gli uffici afferenti la stessa scala anche se su piani diversi?
Nel prima caso non si applicherebbe il dm, nel secondo caso invece si, superando le 25 presenze.
Nel prima caso non si applicherebbe il dm, nel secondo caso invece si, superando le 25 presenze.
Re: Antincendio uffici
Se superi le 25 persone complessivamente, rientri nel campo di applicazione del decreto, indipendentemente dalla suddivisione tra più titolari dei diversi uffici.
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Re: Antincendio uffici
Dando per buona questa interpretazione, anche se non mi spiego la lettera circolare p694/4122 del 19/6/2006, cio' vale per tutti gli uffici nell'edificio o per gli uffici afferenti la stessa scala?
Mi spiego meglio, questo edificio ha tre scale indipendenti. Ogni scala compete un certo numero di uffici per piano. Non vi sono corridoi di comunicazione ne altro, cioe' queste scale sono indipendenti l'una dall'altra e ciascun ufficio puo' utilizzare solo una di queste scale.
Se conto tutti gli uffici su tutti i piani afferenti una scala, non supero le 100 presenza, quindi sarebbe il caso del tipo1.
Se invece sommo tutti gli uffici di pertinenza di tutte le scale, diventa tipo2. Ribadisco che non si tratta di edificio isolato, ma a destinazione mista, essendoci a piano terra negozi, con uscite di sicurezza indipendenti.
Mi spiego meglio, questo edificio ha tre scale indipendenti. Ogni scala compete un certo numero di uffici per piano. Non vi sono corridoi di comunicazione ne altro, cioe' queste scale sono indipendenti l'una dall'altra e ciascun ufficio puo' utilizzare solo una di queste scale.
Se conto tutti gli uffici su tutti i piani afferenti una scala, non supero le 100 presenza, quindi sarebbe il caso del tipo1.
Se invece sommo tutti gli uffici di pertinenza di tutte le scale, diventa tipo2. Ribadisco che non si tratta di edificio isolato, ma a destinazione mista, essendoci a piano terra negozi, con uscite di sicurezza indipendenti.
Re: Antincendio uffici
Non mi sembra che la circolare dica qualcosa di diverso: parla difatti di presente per l'edificio, non di presenze all'interno del singolo ufficio afferente ad un singolo titolare.
Per quanto riguarda la suddivisione in scale, anche qui il DM parla sempre di "edificio" nel suo complesso.
Cmq a mio parere, se gli uffici afferenti alla singola scala sono completamente compartimentati rispetto agli analoghi afferenti alle altre scale, le vie di esodo sono completamente indipendenti, potresti considerare le 3 scale come 3 "edifici" indipendenti.
Ma questa interpretazione non è supportata da prassi ufficiale, quindi ti conviene chiedere al Comando VVF, anche se non sei soggetto a CPI, per sentire cosa ne pensano.
Poi magari facci sapere cosa ti dicono.
Per quanto riguarda la suddivisione in scale, anche qui il DM parla sempre di "edificio" nel suo complesso.
Cmq a mio parere, se gli uffici afferenti alla singola scala sono completamente compartimentati rispetto agli analoghi afferenti alle altre scale, le vie di esodo sono completamente indipendenti, potresti considerare le 3 scale come 3 "edifici" indipendenti.
Ma questa interpretazione non è supportata da prassi ufficiale, quindi ti conviene chiedere al Comando VVF, anche se non sei soggetto a CPI, per sentire cosa ne pensano.
Poi magari facci sapere cosa ti dicono.
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Re: Antincendio uffici
Si, devo andarci a parlare.
La circolare che si cita nel testo coordinato disponibile sul sito dei vvf dice che "Più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti quand’anche facenti capo a titolarità diverse." Quindi ne desumo che in uno stesso edificio possono esserci uffici non soggetti.
Inoltre la circolare parla di uffici, non di edifici. A meno che non si sia nel caso di "edifici isolati".
Sono infatti gli uffici ad essere classificati in base alle presenze, e si parla sempre di uffici al titolo III.
Inoltre sorge un altra questione nel caso specifico. Infatti l'edificio ha gia' permesso di costruire richiesto e rilasciato in data anteriore all'entrata in vigore del dm in questione. Ed essendo con meno di 500 presenze complessive, non ricadeva nella attivita' 89.
E' pur vero che sono state spostare le scale con variante successiva all'approvazione del dm (l'edificio e' ancora in costruzione), ma non mi e' chiaro se cio' significhi "modifiche sostanziali" o meno. Infatti avendo un pdc, secondo la circolare p649/4122 cioa' citata, gli uffici sono da considerarsi "esistenti"
La circolare che si cita nel testo coordinato disponibile sul sito dei vvf dice che "Più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti quand’anche facenti capo a titolarità diverse." Quindi ne desumo che in uno stesso edificio possono esserci uffici non soggetti.
Inoltre la circolare parla di uffici, non di edifici. A meno che non si sia nel caso di "edifici isolati".
Sono infatti gli uffici ad essere classificati in base alle presenze, e si parla sempre di uffici al titolo III.
Inoltre sorge un altra questione nel caso specifico. Infatti l'edificio ha gia' permesso di costruire richiesto e rilasciato in data anteriore all'entrata in vigore del dm in questione. Ed essendo con meno di 500 presenze complessive, non ricadeva nella attivita' 89.
E' pur vero che sono state spostare le scale con variante successiva all'approvazione del dm (l'edificio e' ancora in costruzione), ma non mi e' chiaro se cio' significhi "modifiche sostanziali" o meno. Infatti avendo un pdc, secondo la circolare p649/4122 cioa' citata, gli uffici sono da considerarsi "esistenti"
Re: Antincendio uffici
Talvolta le circolari complicano la vita invece di semplificarla.
Mi viene da dire solo: da punto di vista della sicurezza antincendio (dando per scontato che non siamo in regime di CPI) che differenza c'è nell'avere all'interno dell'edificio 1 unico ufficio con 100 persone presenti, oppure 4 uffici ognuno con 25 persone presenti ?
I rischi di incendio sono i medesimi e tali devono essere le misure di prevenzione e protezione.
Ti riporto quanto contenuto nel testo coordinato che citi:
"Si evidenzia che una particolarità del provvedimento è la classificazione basata sul numero delle presenze, perno
attorno al quale ruota l’insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall’incendio. I
requisiti di protezione che deve possedere l’attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume
siano contemporaneamente presenti all’interno dell’edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici
che superano le 500 presenze. Al riguardo si sottolinea come l’estensore della regola tecnica abbia ritenuto utile
distinguere il parametro adottato per determinare l’assoggettabilità degli uffici ad un obbligo di tipo amministrativo,
qual’è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di addetti, da quello a cui
riferire invece l’applicazione di specifiche misure di sicurezza, vale a dire il numero complessivo di persone presenti.
Tale impostazione appare logica se si ha riguardo al fatto che i fattori di rischio nelle attività di che trattasi sono
legati, più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei
confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di persone di vario genere tra cui vi possono essere persone
anziane, disabili, bambini, ecc. che vengono a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione
significativa in termini di sicurezza antincendio. (Cfr. Lettera-Circolare n. P694 / 4122 sott. 66/A, del 19 giugno 2006).
L'attività 89 parla di Aziende e uffici, mentre il DM parla di Edifici destinati ad uffici.
Mi viene da dire solo: da punto di vista della sicurezza antincendio (dando per scontato che non siamo in regime di CPI) che differenza c'è nell'avere all'interno dell'edificio 1 unico ufficio con 100 persone presenti, oppure 4 uffici ognuno con 25 persone presenti ?
I rischi di incendio sono i medesimi e tali devono essere le misure di prevenzione e protezione.
Ti riporto quanto contenuto nel testo coordinato che citi:
"Si evidenzia che una particolarità del provvedimento è la classificazione basata sul numero delle presenze, perno
attorno al quale ruota l’insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall’incendio. I
requisiti di protezione che deve possedere l’attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume
siano contemporaneamente presenti all’interno dell’edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici
che superano le 500 presenze. Al riguardo si sottolinea come l’estensore della regola tecnica abbia ritenuto utile
distinguere il parametro adottato per determinare l’assoggettabilità degli uffici ad un obbligo di tipo amministrativo,
qual’è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di addetti, da quello a cui
riferire invece l’applicazione di specifiche misure di sicurezza, vale a dire il numero complessivo di persone presenti.
Tale impostazione appare logica se si ha riguardo al fatto che i fattori di rischio nelle attività di che trattasi sono
legati, più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei
confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di persone di vario genere tra cui vi possono essere persone
anziane, disabili, bambini, ecc. che vengono a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione
significativa in termini di sicurezza antincendio. (Cfr. Lettera-Circolare n. P694 / 4122 sott. 66/A, del 19 giugno 2006).
L'attività 89 parla di Aziende e uffici, mentre il DM parla di Edifici destinati ad uffici.
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Re: Antincendio uffici
Attenzione pero', il dm si riferisce ad "edifici e/o locali destinati ad uffici". Per edificio destinato ad uffici si intende evidentemente l'edificio isolato unicamente destinato ad uffici. Mentre per locali si intendono in edifici a destinazione mista e non e' chiaro come fare i conti.
Considerare un unico ufficio tutti gli uffici di piano che danno sulle stesse scale ha un senso, anche se il dm non lo specifica.
Pero' non e' chiaro il punto 4a. Se per attivita' pertinenti "possono" intendersi anche uffici non soggetti, la loro somma puo' diventare soggetta? Se e' cosi', perche' specificarlo?
Questa legge mi sembra un pastrocchio e trovo strano che in 3 anni non ci abbiamo messo mano per chiarirla a sufficienza.
Considerare un unico ufficio tutti gli uffici di piano che danno sulle stesse scale ha un senso, anche se il dm non lo specifica.
Pero' non e' chiaro il punto 4a. Se per attivita' pertinenti "possono" intendersi anche uffici non soggetti, la loro somma puo' diventare soggetta? Se e' cosi', perche' specificarlo?
Questa legge mi sembra un pastrocchio e trovo strano che in 3 anni non ci abbiamo messo mano per chiarirla a sufficienza.
Re: Antincendio uffici
Aggiungo che in caso di palazzina ad uffici con più di 500 addetti ma suddivisi in ditte diverse, a chi intestiamo il CPI?
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Re: Antincendio uffici
Al titolare dell'attivita'. Ma occorre anche rispettare il dm in oggetto. La cosa curiosa e' che, secondo questa intepretazione, se io volessi mettere un ufficio in un edificio in cui ci sono gia' altri uffici ma anche, che so, abitazioni, dovrei tener conto del numero complessivo di presenze (di tutti gli uffici o anche delle abitazioni?).
Re: Antincendio uffici
E' difficile applicarlo in questo modo, inoltre la tua risposta non è praticabile, se hai 10 ditte diverse ci sono 10 titolari di attività!
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Re: Antincendio uffici
Infatti il cpi e' specifico dell'attivita'. Prova a scaricarti i moduli per la richiesta.
E' anche abbastanza logico, se cambio destinazione d'uso devo chiedere il parere dei vvf se l'attivita' e' soggetta, come in questo caso.
Se poi l'attivita' viene ceduta, tutto regolare se non cambia la destinazione d'uso. Fermo restando che il cpi va rinnovato ogni 5 anni.
Ma il caso del dm in oggetto e' diverso. Perche' mentre per l'attivita' 89 e' chiaro, si riferisce alla singola attivita', qui hanno confuso le cose, perche' non si capisce bene cosa sono ste "presenze".
E' anche abbastanza logico, se cambio destinazione d'uso devo chiedere il parere dei vvf se l'attivita' e' soggetta, come in questo caso.
Se poi l'attivita' viene ceduta, tutto regolare se non cambia la destinazione d'uso. Fermo restando che il cpi va rinnovato ogni 5 anni.
Ma il caso del dm in oggetto e' diverso. Perche' mentre per l'attivita' 89 e' chiaro, si riferisce alla singola attivita', qui hanno confuso le cose, perche' non si capisce bene cosa sono ste "presenze".
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Re: Antincendio uffici
Mi correggo, ho scritto una fesseria, la durata del cpi dipende dalla periodicita' delle visite, in genere 3 o 6 anni a seconda delle attivita'.
Re: Antincendio uffici
Direi all'amministratore pro-tempore del "palazzo uffici Via Verdi n.99"danilo2 ha scritto:Aggiungo che in caso di palazzina ad uffici con più di 500 addetti ma suddivisi in ditte diverse, a chi intestiamo il CPI?
Occorrerebbe la costituzione di un condominio, con annessi e connessi (verifiche periodiche sulle protezioni attive, titolarità del CPI, ecc...)
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Re: Antincendio uffici
Per quanto ne so, il cpi e' specifico per quella attivita', quindi non ha senso farne uno cumulativo. Se ci sono piu' uffici che cumulati fanno piu' di 500 addetti, non vi e' attivita' soggetta. Deve essere la singola attivita' ad avere piu' di 500 addetti.
Re: Antincendio uffici
Si ho detto una mezza fesseria.
La 89 è specifica per la singola attività che supera i 500 addetti.
Ma essendoci altri uffici con atri datori di lavoro, si dovrebbe comunque istituire una sorta di condominio, non fosse altro che per partecipare alle spese (nella fattispecie quelle di gestione dei sistemi si protezione antincendio che servono anche gli uffici non soggetti a CPI); altrimenti il titolare dell'attività 89 dovrebbe lui da solo farsi carico di ogni cosa, con gli altri ad usufruirne senza contribuzione.
La 89 è specifica per la singola attività che supera i 500 addetti.
Ma essendoci altri uffici con atri datori di lavoro, si dovrebbe comunque istituire una sorta di condominio, non fosse altro che per partecipare alle spese (nella fattispecie quelle di gestione dei sistemi si protezione antincendio che servono anche gli uffici non soggetti a CPI); altrimenti il titolare dell'attività 89 dovrebbe lui da solo farsi carico di ogni cosa, con gli altri ad usufruirne senza contribuzione.
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Re: Antincendio uffici
Secondo i vvf va bene il ragionamento delle scale indipendenti.