UNI 10779 - nota ministero per tutti gli amici del forum

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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danilo2
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UNI 10779 - nota ministero per tutti gli amici del forum

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Scusate il ritardo:

NOTA MINISTERO DEL’INTERNO 24 MAGGIO 2000, N. P412/4101 sott. 72/C.1(17)
Direzione Generale – Insediamenti civili, commerciali, artigianali, e industriali)

Applicazione della norma UNI 10779 – Quesito

E’ stato richiesto un chiarimento in merito all’applicazione della norma UNI 10779-impianti di estinzione incendi, reti di idranti-nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Al riguardo è opportuno richiamare il fatto che ai sensi del decreto ministeriale 4/5/98 (allegato I, punto A.2.4), sussiste l’obbligo di verificare che nella progettazione siano state utilizzate le norme di prodotto emanate.
Per ottemperare a tale prescrizione, quindi, i Comandi sono tenuti a richiedere anche il rispetto della norma in oggetto.
Ne discende che, dalla norma UNI 10779, devono essere considerati come regola dell’arte le parti relative ai materiali, alle caratteristiche di posa in opera ed al calcolo idraulico delle tubazioni, mentre la valutazione del rischio secondo quanto esposto nell’appendice B – criteri di dimensionamento degli impianti- non può essere considerata vincolante nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto la norma in argomento riporta i criteri di dimensionamento dell’impianto in un allegato informativo.
Correttamente, infatti, non avrebbe potuto essere considerata normativa una parte in cui sono stati esplicitati i criteri di valutazione del rischio inseriti al solo scopo di dare alla norma la necessaria completezza.
Pertanto per quanto riguarda i requisiti prestazionali degli impianti (numero, tipologia, distribuzione, portate, pressioni, ecc.) occorre rispettare le disposizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi, ove esistenti, ovvero, in loro mancanza,le prescrizioni impartite dagli stessi Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco in fase di espressione del parere di conformità sul progetto ai sensi dell’art. 2 del DPR 12/01/1998 n° 37.
Venendo infine, agli specifici quesiti formulati si esprime il seguente avviso:
a)attività esistenti in possesso di certificato di prevenzione incendi.
Per tali attività l’eventuale adeguamento migliorativo dell’impianto idrico antincendio esistente si impone solo se espressamente previsto da specifica norma tecnica, emanata con decreto ministeriale, ovvero se l’attività è interessata da sostanziali modifiche.
b) Attività da realizzare per le quali sia stato rilasciato il parere di conformità sul progetto.
Per tali attività l’impianti idrico antincendio va realizzato in conformità al progetto approvato dal
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