l'autorimessa in oggetto è stata progettata con il vecchio DM 1986.
Il CPI è ormai scaduto da 3 anni.
Volevo capire se deve essere adeguata l'autorimessa al nuovo DM del 15 maggio 2020 (RTV Autorimesse)
oppure se si può semplicemente rinnovare il CPI.
Il dubbio mi viene leggendo l'art. 3 del Ministero dell'Interno del 15 maggio 2020 che riporto:
"Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli artt. 3, 4 o 7 del d.P.R. 151/2011;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
- L'articolo 3 del d.P.R. n. 151 del 2011 parla di "Valutazione dei progetti".
- L'articolo 4 del d.P.R. n. 151 del 2011 parla di "Controlli di prevenzione incendi".
Comma 1:[..]Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.[..]
- Comma 2: [..]categoria A e B, il Comando entro sessanta giorni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli attraverso visite tecniche[..]
Visto che non sono stati effettuati controlli dovrebbe essere in regola anche con questo comma.
- Comma 3:[..] categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli attraverso visite tecniche
Visto che non sono stati effettuati controlli dovrebbe essere in regola anche con questo comma.
- Comma 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni [..]
Visto il rilascio del CPI dovrebbe essere in regola anche con questo comma.
- Comma 5. Qualora il sopralluogo [..]
Non è stato effettuato un sopralluogo quindi dovrebbe essere in regola anche con questo comma.
- Comma 6.[..]in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio[..]
Non ci sono state modifiche in tal senso quindi dovrebbe essere in regola anche con questo comma.
- L'articolo 7 del d.P.R. n. 151 del 2011 parla di "Deroghe".
Le deroghe previste nel progetto sono state approvate dal Comando e quindi credo che sia in regola anche con questo articolo.
A questo punto ritengo che sia possibile fare il semplice rinnovo del CPI senza redigere un progetto ed adeguare l'autorimessa al nuovo DM del 15 maggio 2020 giusto?
Grazie per il vostro prezioso contributo.