Ciao,
mi trovo alle prese con questa situazione forse un po' spinosa.
Stabilimento industriale vecchio ed esistente per produzione pneumatici, già autorizzato molto tempo fa quando le pratiche erano fatte all'acqua di rose e pertanto era già tanto se c'erano calcoli di carico d'incendio, figuriamoci se si avventuravano in sottigliezze sulle vie di esodo. Ora si è in fase di ristrutturazione/riammodernamento, pur mantenendo la stessa impostazione (stessi reparti, carichi d'incendio simili, vie di esodo simili, ecc.) e si è deciso di non usare il COPI ma continuare con il DM 10/03/1998 (anche sentito il funzionario VV.F.) per vari motivi.
I reparti sono grandi e dal centro di essi non si può esodare entro 45 m direttamente in luogo sicuro all'aperto, in alcuni punti infatti ho anche 75 m. Da un incontro (molto interlocutorio) con il funzionario VV.F. era emerso che può essere accettabile esodare anche andando nel compartimento adiacente (luogo sicuro temporaneo), in questo caso con un tragitto, fino alla porta di separazione, ovviamente inferiore ai 45 m (d'altra parte la fabbrica è sempre stata così).
In pratica, mi trovo a dover scegliere su queste 2 soluzioni in alternativa:
1. Ammetto solo esodi direttamente all'esterno, non passando per compartimenti adiacenti, giustificando i 75 m grazie ai benefici di rivelazione incendi e soffitti alti (come per il COPI, il quale anche se non viene usato può essere preso come riferimento e comunque il DM 10/03/1998 al punto 3.7 parla di rivelazione incendi in questo senso). PRO: esco subito all'esterno - CONTRO: devo comunque fare 75 m
2. Ammetto solo esodi entro 45 m e di conseguenza se la persona che esoda si trova ad esempio a 30 m dalla porta che conduce nel reparto adiacente, questa è quella che deve aprire (e poi ovviamente nel comparto adiacente si da per scontato che non ci sia l'incendio). PRO: rispetto le lunghezze imposte dalla norma - CONTRO: non vado subito in luogo sicuro (quindi le lunghezze di esodo sono rispettate solo verso luogo sicuro temporaneo)
In pratica nella soluzione 1 si predilige il vantaggio di uscire all'esterno, nella 2 di rispettare le lunghezze per uscire perlomeno dal compartimento incendiato.
Secondo voi quale delle 2 soluzioni è la più inattaccabile? Esperienze in merito?
Grazie.
VIE DI ESODO NO COPI - DILEMMA SU ESODO IN LUOGO SICURO O SICURO TEMPORANEO
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Re: VIE DI ESODO NO COPI - DILEMMA SU ESODO IN LUOGO SICURO O SICURO TEMPORANEO
io in questi casi ho sempre attuto la tua soluzione 2mmaarrccoo ha scritto: ↑gio feb 25, 2021 11:59 Secondo voi quale delle 2 soluzioni è la più inattaccabile? Esperienze in merito?
oggi con il COPI a maggior ragione
mai avuto nessun problema in pareri VVF
Re: VIE DI ESODO NO COPI - DILEMMA SU ESODO IN LUOGO SICURO O SICURO TEMPORANEO
Buon giorno,stfire ha scritto: ↑ven feb 26, 2021 08:44io in questi casi ho sempre attuto la tua soluzione 2mmaarrccoo ha scritto: ↑gio feb 25, 2021 11:59 Secondo voi quale delle 2 soluzioni è la più inattaccabile? Esperienze in merito?
oggi con il COPI a maggior ragione
mai avuto nessun problema in pareri VVF
questa soluzione prevista dal COPI non andrebbe ''contro'' al 10/03/98 ( 3.3 lettera D )?
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Re: VIE DI ESODO NO COPI - DILEMMA SU ESODO IN LUOGO SICURO O SICURO TEMPORANEO
Grazie stfireio in questi casi ho sempre attuto la tua soluzione 2
oggi con il COPI a maggior ragione
mai avuto nessun problema in pareri VVF
In teoria andrebbe contro solo se sei in un'attività normata. Nelle altre non normate, dove si usa comunque il DM 10/03/1998, la soluzione è accettata. E' quanto emerge dalla lettura delle definizioni del DM 10/03/1998 e del 30/11/1983. Se ti leggi le norme commentate dell'ing. Malizia trovi tutto.Buon giorno,
questa soluzione prevista dal COPI non andrebbe ''contro'' al 10/03/98 ( 3.3 lettera D )?
L'unico tema che mi sovviene a questo punto è la presenza di filtri tra un compartimento e l'altro. E faccio questi ragionamenti:
- anche qui, leggendo il combinato del DM 10/03/1998 e del 30/11/1983 non sembrano obbligatori nelle attività non normate
- il COPI (se vogliamo prenderlo come riferimento) non li obbliga
- ovviamente fatte salve valutazioni del rischio del professionista
Nel mio caso la fabbrica è sempre stata fatta così e i VV.F. non hanno mai detto niente (farli adesso sinceramente non ne vedo il motivo e comunque dovrei farne una ventina... cosa che mi fa desistere a prescindere ).
Cosa pensate riguardo al tema filtri per passare da un compartimento all'altro? Devo ammettere che in passato ho visto però funzionari richiederli (anche se secondo me per non sapere nè leggere nè scrivere...).
Grazie.
Re: VIE DI ESODO NO COPI - DILEMMA SU ESODO IN LUOGO SICURO O SICURO TEMPORANEO
secondo me no visto anche la seguente definizione :
- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli
effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro
b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un
luogo sicuro;
c) uscita che immette su di una scala esterna.