DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Moderatore: Edilclima
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DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Riporto i requisiti per rientrare in livello II.
Sotto invece riporto uno schema della mia situazione.
Trattasi di fabbrica già esistente anni 60 non normata, per la quale in occasione di una ristrutturazione parziale, di comune accordo con il funzionario VV.F., si è deciso di continuare con il DM 10/03/1998. Dal momento che avrei all'interno, in un compartimento, un nuovo deposito con un carico d'incendio troppo alto e che sarebbe molto difficile adeguare questo compartimento andando dietro al carico d'incendio, ho pensato al LPII del DM 09/03/2007. Tuttavia mi trovo alla prese con questi dubbi spinosi:
1. si possono avere dei compartimenti in LPII e dei compartimenti in LPIII? La domanda nasce dal fatto che altri compartimenti, non oggetto di variazioni/progetto, sono stati previsti in LPIII
2. gli uffici (non soggetti) sono a distanza inferiore all'altezza del fabbricato industriale. Questo automaticamente mi obbliga al LPIII?
3. un compartimento dovrebbe venire affittato ad altra società del gruppo (nella ragione sociale c'è anche lo stesso nome) che fa un'attività collaterale legata al prodotto (per capirci, viene introdotta una nuova attività soggetta e si vorrebbe poi volturare questa parte a questa società che quindi avrà altro titolare). Questo automaticamente mi obbliga a LPIII?
Cosa che avevo già notato: le definizioni di costruzione e attività non sono molto precise (anche nel COPI ho riscontrato queste ambiguità).
Grazie.
Sotto invece riporto uno schema della mia situazione.
Trattasi di fabbrica già esistente anni 60 non normata, per la quale in occasione di una ristrutturazione parziale, di comune accordo con il funzionario VV.F., si è deciso di continuare con il DM 10/03/1998. Dal momento che avrei all'interno, in un compartimento, un nuovo deposito con un carico d'incendio troppo alto e che sarebbe molto difficile adeguare questo compartimento andando dietro al carico d'incendio, ho pensato al LPII del DM 09/03/2007. Tuttavia mi trovo alla prese con questi dubbi spinosi:
1. si possono avere dei compartimenti in LPII e dei compartimenti in LPIII? La domanda nasce dal fatto che altri compartimenti, non oggetto di variazioni/progetto, sono stati previsti in LPIII
2. gli uffici (non soggetti) sono a distanza inferiore all'altezza del fabbricato industriale. Questo automaticamente mi obbliga al LPIII?
3. un compartimento dovrebbe venire affittato ad altra società del gruppo (nella ragione sociale c'è anche lo stesso nome) che fa un'attività collaterale legata al prodotto (per capirci, viene introdotta una nuova attività soggetta e si vorrebbe poi volturare questa parte a questa società che quindi avrà altro titolare). Questo automaticamente mi obbliga a LPIII?
Cosa che avevo già notato: le definizioni di costruzione e attività non sono molto precise (anche nel COPI ho riscontrato queste ambiguità).
Grazie.
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Non è unica attività, è III. Il crollo del compartimento influisce sugli uffici, è III. Un comparto II non ritengo possa stare in un edificio di comparti III.
Il capitolo 3 però è compartimentazione, non resistenza. Resistenza è il 2.
Inoltre il livello II non è più quello.
Il capitolo 3 però è compartimentazione, non resistenza. Resistenza è il 2.
Inoltre il livello II non è più quello.
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Qui siamo però con il DM 09/03/2007, no COPI.
La cosa che avevo anche pensato era di non volturare l'attività della società satellite, tenendo quindi un'unica attività (ovviamente in questo caso il titolare deve impegnarsi a gestire la sicurezza antincendio anche del compartimento affittato), con questo risolverei uno dei problemi.
Tuttavia anche con l'unica attività permarrebbero questi punti/domande:
1. dici che non si possono avere LPII e LPIII nello stesso edificio. Ma neanche se sono compartimenti? Ci sono esperienze in merito?
2. riguardo il crollo della parete della fabbrica sugli uffici metto sul tavolo un po' di ragionamenti:
2a. ammesso che si possano avere compartimenti LPII e LPIII nello stesso edificio (ved. domanda 1), se proprio i compartimenti che danno sugli uffici fossero LPIII e quindi garantissero un tempo congruo con la gestione dell'emergenza questo non sarebbe sufficiente a garantire anche la sicurezza degli occupanti degli uffici (=no crollo)? Tra l'altro ho visto alcune situazioni dove un edificio in LPII ma vicino ad un altro (quindi non a distanza sufficiente per il crollo) è stato autorizzato chiedendo semplicemente di fare la parete verso l'altro edificio di resistenza sufficiente per il carico d'incendio (in pratica la sola parete era LPIII, mentre le strutture portanti interne erano R30)
2b. viceversa, se non si possono avere compartimenti LPII e LPIII nello stesso edificio (ved. domanda 1) ma nell'esame progetto ri-assegnassimo a tutta la fabbrica un LPII non sarebbe sufficiente, in caso di incendio in fabbrica, far suonare l'allarme incendio e dare segnale di evacuazione anche negli uffici? In questo modo si avrebbero comunque 30 minuti di tempo, sufficienti a far evacuare comunque tutti dagli uffici (e da tutto lo stabilimento).
La cosa che avevo anche pensato era di non volturare l'attività della società satellite, tenendo quindi un'unica attività (ovviamente in questo caso il titolare deve impegnarsi a gestire la sicurezza antincendio anche del compartimento affittato), con questo risolverei uno dei problemi.
Tuttavia anche con l'unica attività permarrebbero questi punti/domande:
1. dici che non si possono avere LPII e LPIII nello stesso edificio. Ma neanche se sono compartimenti? Ci sono esperienze in merito?
2. riguardo il crollo della parete della fabbrica sugli uffici metto sul tavolo un po' di ragionamenti:
2a. ammesso che si possano avere compartimenti LPII e LPIII nello stesso edificio (ved. domanda 1), se proprio i compartimenti che danno sugli uffici fossero LPIII e quindi garantissero un tempo congruo con la gestione dell'emergenza questo non sarebbe sufficiente a garantire anche la sicurezza degli occupanti degli uffici (=no crollo)? Tra l'altro ho visto alcune situazioni dove un edificio in LPII ma vicino ad un altro (quindi non a distanza sufficiente per il crollo) è stato autorizzato chiedendo semplicemente di fare la parete verso l'altro edificio di resistenza sufficiente per il carico d'incendio (in pratica la sola parete era LPIII, mentre le strutture portanti interne erano R30)
2b. viceversa, se non si possono avere compartimenti LPII e LPIII nello stesso edificio (ved. domanda 1) ma nell'esame progetto ri-assegnassimo a tutta la fabbrica un LPII non sarebbe sufficiente, in caso di incendio in fabbrica, far suonare l'allarme incendio e dare segnale di evacuazione anche negli uffici? In questo modo si avrebbero comunque 30 minuti di tempo, sufficienti a far evacuare comunque tutti dagli uffici (e da tutto lo stabilimento).
- weareblind
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Giusto, no COPI, ormai sono deformato dal suo utilizzo.
Se tutto è di livello II allora ti basta R30 ed hai risolto. Diversamente, ho una esperienza sola (però molto grossa) di una palazzina uffici adiacente a suo magazzino, unico titolare, ove si allegò una relazione di collasso che mostrava l'indipendenza del crollo. Però erano adiacenti e basta, non "uno dentro l'altro".
Se tutto è di livello II allora ti basta R30 ed hai risolto. Diversamente, ho una esperienza sola (però molto grossa) di una palazzina uffici adiacente a suo magazzino, unico titolare, ove si allegò una relazione di collasso che mostrava l'indipendenza del crollo. Però erano adiacenti e basta, non "uno dentro l'altro".
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Esattamente, se il tema infatti è il collasso avevo proprio visto un caso (sempre con DM 09/03/2007) dove c'era un deposito con carico incendio molto elevato alto 10 m, posizionato però a 5 m dall'altro edificio produttivo. I VV.F. accettarono il deposito in classe II (quindi con struttura metallica R30) richiedendo però la parete che dava verso l'edificio produttivo EI240 per cautelarsi dal crollo.weareblind ha scritto: ↑sab feb 13, 2021 18:00 Giusto, no COPI, ormai sono deformato dal suo utilizzo.
Se tutto è di livello II allora ti basta R30 ed hai risolto. Diversamente, ho una esperienza sola (però molto grossa) di una palazzina uffici adiacente a suo magazzino, unico titolare, ove si allegò una relazione di collasso che mostrava l'indipendenza del crollo. Però erano adiacenti e basta, non "uno dentro l'altro".
Domanda: il COPI come noto ha raccolto e precisato meglio parte delle incertezze e cose non dette in tutti gli anni in cui vigevano le norme precedenti. E al capitolo S2 evidenzio che si parla di costruzioni o porzioni di costruzione, quindi questa distinzione potrebbe far pensare che è possibile avere compartimenti ad esempio in LPII e compartimenti in LPIII. Sto dicendo una cavolata o potrebbe essere? Ok, io non devo applicare il COPI, però in linea di massima il ragionamento potrebbe essere il medesimo anche per il DM 09/03/2007...
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Qualcuno ha voglia di sblianciarsi?
- travereticolare
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Spero che la struttura metallica sia stata protetta o certificata con curve parametriche, con la ISO 834 difficilmente si arriva ad R.30.I VV.F. accettarono il deposito in classe II (quindi con struttura metallica R30) richiedendo però la parete che dava verso l'edificio produttivo EI240 per cautelarsi dal crollo
Il ragionamento ci potrebbe stare, a patto di verificare che gli elementi strutturali, appartenenti al comparto con resistenza al fuoco pari ad R.30 adiacenti e/o in comune con la parete EI240 in caso di crollo non pregiudichino la compartimentazione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
esattamente, ma all'atto pratico cosa va fatto? Devo incaricare comunque uno strutturista?Il ragionamento ci potrebbe stare, a patto di verificare che gli elementi strutturali, appartenenti al comparto con resistenza al fuoco pari ad R.30 adiacenti e/o in comune con la parete EI240 in caso di crollo non pregiudichino la compartimentazione.
- travereticolare
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Secondo me sì. Credo che una dimostrazione analitica vada elaborata per verificare e dimostrare la dinamica di collasso.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: DM 09/03/2007 RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE II
Sì, strutturista.