CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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mmaarrccoo
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CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Messaggio da mmaarrccoo »

Nelle attività con S2 in LPII come noto possiamo realizzare strutture di classe 30 svincolandoci dal carico d'incendio (in quanto il fine è garantire esodo e sicurezza soccorritori, accettando la mancata protezione completa dei beni).

Un funzionario mi dice però che all'interno del COPI è scritto che quanto sopra vale per le strutture portanti mentre non per le separanti. In altri termini a suo dire se avessi un magazzino con carico d'incendio richiedente classe 240 e degli uffici adiacenti, potrei fare le portanti tutte R30 mentre le separanti tra i 2 ambiti dovrebbero essere EI240.

Sinceramente sono caduto un po' dal pero. In S.3.7.1 dice che la classe del compartimento è determinata come da S2. In S2 non trovo traccia di quanto dice il funzionario. Cosa mi sono perso? :shock:
Terminus
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Re: CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Messaggio da Terminus »

Sbagli impostazione.
Puoi applicare il Livello II per S2 ?
Se crolla la tua porzione ed arreca danno all'attività adiacente, allora non puoi rimanere in LII.
Giustamente il funzionario se lo domanda e risponde che l'elemento di separazione deve rimanere in piedi anche dopo il crollo (localizzato, parziale, totale) della tua struttura.
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travereticolare
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Re: CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Messaggio da travereticolare »

Però si potrebbe assegnare il livello di prestazione II all'intera attività (magazzino + uffici R.30) ed evacuazione simultanea di tutti gli occupanti alla ricezione dell'allarme incendio. Dando per scontato che gli uffici siano della stessa proprietà di chi utilizza il magazzino.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
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Re: CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Messaggio da mmaarrccoo »

L'ho dato un pò per scontato, per me l'esodo è completo di tutto lo stabilimento (difficile pensare che se mi brucia il magazzino le persone negli uffici rimangono al loro posto), da cui R30 per tutti gli ambiti (e da cui sinceramente darei classe 30 anche alle strutture separanti).

Io però credo che sia arrivato il momento di definire che cavolo intende il COPI con la parola "attività". Non so se concordate ma la definizione di G.1.5.1 è fuorviante per l'applicazione delle norme. Ad esempio @Terminus parlava sopra dei requisiti per poter applicare LPII ma a mio modo di vedere la parola attività ha a che fare con i vicini, soprattutto se a rischio di incendio/esplosione non con ambiti della stessa attività. Anche perchè se il titolare dell'attività è unico è lecito pensare che la GSA sia realizzata a livello globale. Non è la prima volta che noto questa, a mio modo di vedere, ambiguità del COPI.

Cosa ne pensate?
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mmaarrccoo
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Re: CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Messaggio da mmaarrccoo »

Cosa ne pensate del mio ultimo post sul tema "definizione attività"?
Wundawa
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Re: CLASSE COMPARTIMENTAZIONE IN EDIFICI CON S2 LPII

Messaggio da Wundawa »

Se il LPII è applicato all'intera "opera da costruzione" allora è lecito applicare la classe 30 anche alle compartimentazioni, diverso è se il LPII è applicato solo ad una "porzione di opera da costruzione", per cui di sicuro la compartimentazione dovrà garantire la classe relativa alla durata dell'incendio, per proteggere le altre porzioni della stessa opera da costruzione progettate per il LPIII.
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