Dubbio su definizione luoghi sicuri
Moderatore: Edilclima
Dubbio su definizione luoghi sicuri
Salve, ho il seguente dubbio:
Attività di lavorazione e deposito legname, che comprende oltre a zone lavorazione e depositi interni a edifici, anche un deposito all'aperto, che si trova separato dai fabbricati e per il quale sono rispettate tutte le distanze di sicurezza dal fabbricato e dai confini.
Ora, nella verifica dell'esodo, avrei individuato un luogo sicuro che si trova sufficientemente distante dai fabbricati per cui ho verificata la soglia di irraggiamento di 2,5 kW/m2 calcolata col metodo delle piastre radianti dal fabbricato.
Tuttavia tale punto sarebbe piuttosto vicino al deposito all'aperto, per cui se facessi la stessa verifica con le piastre radianti del deposito all'aperto otterrei una distanza insufficiente.
Ma il deposito all'aperto di per sè non prevede la presenza di occupanti, per tanto è superflua la verifica dell'esodo in caso di incendio di quest'ultimo.
E dato che in caso di incendio si presume la non contemporaneità dell'incendio tra comparti diversi, volevo sapere se tale punto potrebbe essere comunque considerato un luogo sicuro ai fini dell'esodo dal fabbricato, anche se non lo sarebbe in caso di esodo dal deposito esterno (per il quale però non occorre verificare alcun esodo).
Insomma, se scoppia un incendio nel fabbricato è improbabile che contemporaneamente prenda fuoco anche il deposito esterno (essendo questo sufficientemente distante dal fabbricato), per tanto potrei considerare sicuro anche un luogo vicino al deposito esterno....
Viceversa, se prende fuoco il deposito esterno non devo fare alcuna verifica di esodo, quindi non ho necessità di avere un luogo sicuro.
Può tornare come ragionamento? O la cosa è esclusa dal COPI?
Grazie
Attività di lavorazione e deposito legname, che comprende oltre a zone lavorazione e depositi interni a edifici, anche un deposito all'aperto, che si trova separato dai fabbricati e per il quale sono rispettate tutte le distanze di sicurezza dal fabbricato e dai confini.
Ora, nella verifica dell'esodo, avrei individuato un luogo sicuro che si trova sufficientemente distante dai fabbricati per cui ho verificata la soglia di irraggiamento di 2,5 kW/m2 calcolata col metodo delle piastre radianti dal fabbricato.
Tuttavia tale punto sarebbe piuttosto vicino al deposito all'aperto, per cui se facessi la stessa verifica con le piastre radianti del deposito all'aperto otterrei una distanza insufficiente.
Ma il deposito all'aperto di per sè non prevede la presenza di occupanti, per tanto è superflua la verifica dell'esodo in caso di incendio di quest'ultimo.
E dato che in caso di incendio si presume la non contemporaneità dell'incendio tra comparti diversi, volevo sapere se tale punto potrebbe essere comunque considerato un luogo sicuro ai fini dell'esodo dal fabbricato, anche se non lo sarebbe in caso di esodo dal deposito esterno (per il quale però non occorre verificare alcun esodo).
Insomma, se scoppia un incendio nel fabbricato è improbabile che contemporaneamente prenda fuoco anche il deposito esterno (essendo questo sufficientemente distante dal fabbricato), per tanto potrei considerare sicuro anche un luogo vicino al deposito esterno....
Viceversa, se prende fuoco il deposito esterno non devo fare alcuna verifica di esodo, quindi non ho necessità di avere un luogo sicuro.
Può tornare come ragionamento? O la cosa è esclusa dal COPI?
Grazie
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
Concordo con te.boba74 ha scritto: ↑mar dic 01, 2020 11:18 Salve, ho il seguente dubbio:
Attività di lavorazione e deposito legname, che comprende oltre a zone lavorazione e depositi interni a edifici, anche un deposito all'aperto, che si trova separato dai fabbricati e per il quale sono rispettate tutte le distanze di sicurezza dal fabbricato e dai confini.
Ora, nella verifica dell'esodo, avrei individuato un luogo sicuro che si trova sufficientemente distante dai fabbricati per cui ho verificata la soglia di irraggiamento di 2,5 kW/m2 calcolata col metodo delle piastre radianti dal fabbricato.
Tuttavia tale punto sarebbe piuttosto vicino al deposito all'aperto, per cui se facessi la stessa verifica con le piastre radianti del deposito all'aperto otterrei una distanza insufficiente.
Ma il deposito all'aperto di per sè non prevede la presenza di occupanti, per tanto è superflua la verifica dell'esodo in caso di incendio di quest'ultimo.
E dato che in caso di incendio si presume la non contemporaneità dell'incendio tra comparti diversi, volevo sapere se tale punto potrebbe essere comunque considerato un luogo sicuro ai fini dell'esodo dal fabbricato, anche se non lo sarebbe in caso di esodo dal deposito esterno (per il quale però non occorre verificare alcun esodo).
Insomma, se scoppia un incendio nel fabbricato è improbabile che contemporaneamente prenda fuoco anche il deposito esterno (essendo questo sufficientemente distante dal fabbricato), per tanto potrei considerare sicuro anche un luogo vicino al deposito esterno....
Viceversa, se prende fuoco il deposito esterno non devo fare alcuna verifica di esodo, quindi non ho necessità di avere un luogo sicuro.
Può tornare come ragionamento? O la cosa è esclusa dal COPI?
Grazie
devi articolare in relazione quello che hai descritto sopra.
semmai...cosa accade se prende il fuoco il deposito? gli occupanti della sede uffici, possono comunque uscire ed allontanarsi in sicurezza? hai un'altra via di esodo dalla sede dove ci sono gli occupanti? forse è un tema che ti potrebbero eccepire
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
Salve, il codice, come giustamente diceva lei, prevede che l'innesco avvenga solamente in un punto ben distinto. Ora se l'innesco avviene nel fabbricato ( con occupanti ) si dovrà verificare le corrette compartimentazioni e distanze di sicurezza oltre alla verifica della via d'esodo.boba74 ha scritto: ↑mar dic 01, 2020 11:18 Salve, ho il seguente dubbio:
Attività di lavorazione e deposito legname, che comprende oltre a zone lavorazione e depositi interni a edifici, anche un deposito all'aperto, che si trova separato dai fabbricati e per il quale sono rispettate tutte le distanze di sicurezza dal fabbricato e dai confini.
Ora, nella verifica dell'esodo, avrei individuato un luogo sicuro che si trova sufficientemente distante dai fabbricati per cui ho verificata la soglia di irraggiamento di 2,5 kW/m2 calcolata col metodo delle piastre radianti dal fabbricato.
Tuttavia tale punto sarebbe piuttosto vicino al deposito all'aperto, per cui se facessi la stessa verifica con le piastre radianti del deposito all'aperto otterrei una distanza insufficiente.
Ma il deposito all'aperto di per sè non prevede la presenza di occupanti, per tanto è superflua la verifica dell'esodo in caso di incendio di quest'ultimo.
E dato che in caso di incendio si presume la non contemporaneità dell'incendio tra comparti diversi, volevo sapere se tale punto potrebbe essere comunque considerato un luogo sicuro ai fini dell'esodo dal fabbricato, anche se non lo sarebbe in caso di esodo dal deposito esterno (per il quale però non occorre verificare alcun esodo).
Insomma, se scoppia un incendio nel fabbricato è improbabile che contemporaneamente prenda fuoco anche il deposito esterno (essendo questo sufficientemente distante dal fabbricato), per tanto potrei considerare sicuro anche un luogo vicino al deposito esterno....
Viceversa, se prende fuoco il deposito esterno non devo fare alcuna verifica di esodo, quindi non ho necessità di avere un luogo sicuro.
Può tornare come ragionamento? O la cosa è esclusa dal COPI?
Grazie
Se l'innesco avviene nel deposito esterno lo stesso dovrà avere caratteristiche di compartimentazione ( spazio scoperto/distanza di irragiamento/crollo etc) rispetto al fabbricato.
Il luogo sicuro, a mio avviso, dovrà essere tale per entrambi le situazioni di innesco.
In che senso il deposito non ha presenza di occupanti?
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Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
Non puoi pensare di posizionare il luogo sicuro in pubblica via? Il percorso, in via di esodo esterna, dall'uscita finale fino al luogo sicuro non è conteggiato ai fini del calcolo della lunghezza di esodo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
A dire il vero di luoghi sicuri nel ho 3, uno è questo, che si trova in un cortile compreso tra gli edifici e i depositi esterni, mentre gli altri 2 stanno dalla parte opposta del fabbricato, tuttavia gli altri 2 sono raggiungibili solo dalle uscite che stanno sul fronte: ma chi esce sul cortile anche se può girare attorno all'edificio e raggiungere il fronte deve passare in una zona che si trova al di sotto della distanza di separazione dell'edificio (perchè ho il confine che è proprio al limite di tale distanza) quindi non sarebbe un percorso protetto.
Comunque fose ho risolto: se riduco l'altezza massima del materiale depositato all'esterno mi calano le distanze e quindi riesco a mettere un luogo sicuro sufficientemente distante sia dall'edificio che dai depositi esterni...
NB: per sandeman: i depositi all'aperto sono di fatto cataste di legna in cui non ci stanno persone, e danno su spazio scoperto quindi non c'è alcuna verifica di esodo, almeno io per tali depositi il capitolo S.4 non lo prendo proprio in considerazione. Sbaglio?
Comunque fose ho risolto: se riduco l'altezza massima del materiale depositato all'esterno mi calano le distanze e quindi riesco a mettere un luogo sicuro sufficientemente distante sia dall'edificio che dai depositi esterni...
NB: per sandeman: i depositi all'aperto sono di fatto cataste di legna in cui non ci stanno persone, e danno su spazio scoperto quindi non c'è alcuna verifica di esodo, almeno io per tali depositi il capitolo S.4 non lo prendo proprio in considerazione. Sbaglio?
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
Ma questo luogo sicuro come è collegato alla pubblica via ?
- travereticolare
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Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
In ogni caso per raggiungere il luogo sicuro devi avere una via di esodo esterna così come definita al paragrafo S.4.5.3.3. E soprattutto come dice Terminus il luogo sicuro deve essere sicuramente collegato al alla pubblica via in ogni condizione d’incendio.boba74 ha scritto: ↑mer dic 02, 2020 09:24 chi esce sul cortile anche se può girare attorno all'edificio e raggiungere il fronte deve passare in una zona che si trova al di sotto della distanza di separazione dell'edificio (perchè ho il confine che è proprio al limite di tale distanza) quindi non sarebbe un percorso protetto.
Per garantire le condizioni di sicurezza di una via di esodo esterna è generalmente accettato l'applicazione di almeno 1 delle condizioni di cui alla tabella S.4-5.
Se applichi la III soluzione magari potresti essere a posto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
Salve, in effetti il COPI nel capitolo S4.11 spiega come gestire l'esodo per attività all'aperto.boba74 ha scritto: ↑mer dic 02, 2020 09:24 A dire il vero di luoghi sicuri nel ho 3, uno è questo, che si trova in un cortile compreso tra gli edifici e i depositi esterni, mentre gli altri 2 stanno dalla parte opposta del fabbricato, tuttavia gli altri 2 sono raggiungibili solo dalle uscite che stanno sul fronte: ma chi esce sul cortile anche se può girare attorno all'edificio e raggiungere il fronte deve passare in una zona che si trova al di sotto della distanza di separazione dell'edificio (perchè ho il confine che è proprio al limite di tale distanza) quindi non sarebbe un percorso protetto.
Comunque fose ho risolto: se riduco l'altezza massima del materiale depositato all'esterno mi calano le distanze e quindi riesco a mettere un luogo sicuro sufficientemente distante sia dall'edificio che dai depositi esterni...
NB: per sandeman: i depositi all'aperto sono di fatto cataste di legna in cui non ci stanno persone, e danno su spazio scoperto quindi non c'è alcuna verifica di esodo, almeno io per tali depositi il capitolo S.4 non lo prendo proprio in considerazione. Sbaglio?
Come dice lei è possibile omettere la verifica della lunghezza d'esodo. Quindi il suo deposito è a cielo scoperto ?
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
In effetti mi sto incasinando...
Allora, ho un cortile che da "sul retro" del fabbricato, in cui sono presenti anche i depositi all'aperto (sono tettoie completamente aperte su tutti i lati coperte solo sopra per un'area pari all'ingombro del materiale depositato, per ripararlo dalla pioggia). In questo caso, anche se possiamo considerare i depositi esterni come attività all'aperto, non ho persone dentro tali depositi, sotto la tettoia ci sta solo il materiale, al limite avrei affollamento =1 se proprio volessimo considerare l'operatore addetto al carico-scarico, quindi non ho problemi di larghezza, nè di lunghezza dei corridoi ciechi (che sono raddoppiati).
Ho individuato una zona del cortile sufficientemente distante sia dal fabbricato che dai depositi esterni (ossia in quel punto ho un'irraggiamento inferiore a 2,5 W/m2).
Dal cortile è possibile raggiungere la pubblica via passando lateralmente all'edificio, in un passaggio largo 5m tra il fabbricato e il confine, e, stando a quanto capisco dalla tabella S.4-5, è possibile passare rimanendo oltre i 2,5m dal muro del fabbricato, e anche volendo passare in adiacenza al muro dell'edificio, le finestre sono tutte più alte di 1,80m rispetto al marciapiede.
Ma è sufficiente questo per definire il percorso come via di esodo esterna, dato che a sua volta la distanza di sicurezza esterna calcolata per la parete laterale dell'edificio mi cadrebbe oltre i 5m, e quindi se passo di fianco all'edificio che brucia avrò sicuramente più di 2,5 W/m2 (cioè il rispetto della tabella S.4-5 mi "deroga" dal rispetto dei 2,5 W/m2?)
Altra domanda: in caso non sia possibile considerare questo punto un luogo sicuro, che alternative avrei per le uscite che danno sul cortile sul retro? Avendo già un altro luogo sicuro sul fronte (collegato alla pubblica via), per le uscite sul retro posso considerare il cortile ad esempio come luogo sicuro temporaneo? Dato che da questo si raggiunge il fronte dell'edificio?
Allora, ho un cortile che da "sul retro" del fabbricato, in cui sono presenti anche i depositi all'aperto (sono tettoie completamente aperte su tutti i lati coperte solo sopra per un'area pari all'ingombro del materiale depositato, per ripararlo dalla pioggia). In questo caso, anche se possiamo considerare i depositi esterni come attività all'aperto, non ho persone dentro tali depositi, sotto la tettoia ci sta solo il materiale, al limite avrei affollamento =1 se proprio volessimo considerare l'operatore addetto al carico-scarico, quindi non ho problemi di larghezza, nè di lunghezza dei corridoi ciechi (che sono raddoppiati).
Ho individuato una zona del cortile sufficientemente distante sia dal fabbricato che dai depositi esterni (ossia in quel punto ho un'irraggiamento inferiore a 2,5 W/m2).
Dal cortile è possibile raggiungere la pubblica via passando lateralmente all'edificio, in un passaggio largo 5m tra il fabbricato e il confine, e, stando a quanto capisco dalla tabella S.4-5, è possibile passare rimanendo oltre i 2,5m dal muro del fabbricato, e anche volendo passare in adiacenza al muro dell'edificio, le finestre sono tutte più alte di 1,80m rispetto al marciapiede.
Ma è sufficiente questo per definire il percorso come via di esodo esterna, dato che a sua volta la distanza di sicurezza esterna calcolata per la parete laterale dell'edificio mi cadrebbe oltre i 5m, e quindi se passo di fianco all'edificio che brucia avrò sicuramente più di 2,5 W/m2 (cioè il rispetto della tabella S.4-5 mi "deroga" dal rispetto dei 2,5 W/m2?)
Altra domanda: in caso non sia possibile considerare questo punto un luogo sicuro, che alternative avrei per le uscite che danno sul cortile sul retro? Avendo già un altro luogo sicuro sul fronte (collegato alla pubblica via), per le uscite sul retro posso considerare il cortile ad esempio come luogo sicuro temporaneo? Dato che da questo si raggiunge il fronte dell'edificio?
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
Per considerare il cortile come luogo sicuro, lo devi collegare alla pubblica via con una via di esodo esterna idonea.
Quindi devi assicurare le condizioni di cui al S.4.5.3.3.
I criteri della Tabella S.4-5 garantiscono il criterio del comma 1 (i 2,5kW/mq).
Quindi devi assicurare le condizioni di cui al S.4.5.3.3.
I criteri della Tabella S.4-5 garantiscono il criterio del comma 1 (i 2,5kW/mq).
Re: Dubbio su definizione luoghi sicuri
OK, quindi nel mio caso sono a posto, potrei considerare luogo sicuro anche il cortile..Terminus ha scritto: ↑mer dic 02, 2020 18:12 Per considerare il cortile come luogo sicuro, lo devi collegare alla pubblica via con una via di esodo esterna idonea.
Quindi devi assicurare le condizioni di cui al S.4.5.3.3.
I criteri della Tabella S.4-5 garantiscono il criterio del comma 1 (i 2,5kW/mq).