Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Davide1975
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Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da Davide1975 »

Buonasera,
Il DM 25/01/2019 si applica agli edifici civili attività soggette, quindi h.ant. >24 mt.
La guida tecnica di cui alla Circ.5043/2013 alla quale il DM fa riferimento per la verifica dei requisiti antincendio "si raccomanda" per gli edifici civili con h.ant. > 12 mt.

Quindi con h.ant. tra 12 e 24 mt si verificano le facciate ai requisiti antincendio; con h.ant. >24 bisogna predisporre anche la SGA.

È giusto il ragionamento o interpreto male?
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ilverga
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da ilverga »

Interpreti male. Il D.M. 25/01/2019 si applica a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, in quanto aggiornamento del D.M. n° 246 del 16.05.1987; tant'è che le misure gestionali relative all' LP0 si applicano per edifici > 12 e < 24
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Davide1975
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da Davide1975 »

ilverga ha scritto: gio lug 16, 2020 09:26 Interpreti male. Il D.M. 25/01/2019 si applica a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, in quanto aggiornamento del D.M. n° 246 del 16.05.1987; tant'è che le misure gestionali relative all' LP0 si applicano per edifici > 12 e < 24
La mia interpretazione deriva dalla lettura del comma 1 art. 2 del DM 25/1/19, che dice: per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11...., gli edifici con h.ant. <24 mt non sono soggetti ai procedimenti di P. I. Per procedimenti intendo Valutazione progetto, Scia etc
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ilverga
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da ilverga »

Davide1975 ha scritto: gio lug 16, 2020 10:09
ilverga ha scritto: gio lug 16, 2020 09:26 Interpreti male. Il D.M. 25/01/2019 si applica a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, in quanto aggiornamento del D.M. n° 246 del 16.05.1987; tant'è che le misure gestionali relative all' LP0 si applicano per edifici > 12 e < 24
La mia interpretazione deriva dalla lettura del comma 1 art. 2 del DM 25/1/19, che dice: per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11...., gli edifici con h.ant. <24 mt non sono soggetti ai procedimenti di P. I. Per procedimenti intendo Valutazione progetto, Scia etc
Stai facendo un miscuglio delle due cose.
- I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, art. 2, si applicano agli edifici soggetti al DPR 151.
- Le misure di GSA, art. 1, si applicano agli edifici di civile abitazione h. antincendio = o > 12 m, come da DM 246/87.
Tra l'altro, se noti, l'art. 3 comma 2 indica che, per gli edifici soggetti al DPR 151 (> 24 m), bisogna comunicare al Comando Provinciale VVF l'avvenuto adempimento al decreto, cosa che non avrebbero specificato (la tipologia di edificio >24 m) se lo stesso si applicasse solo a questi...
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Davide1975
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da Davide1975 »

ilverga ha scritto: gio lug 16, 2020 10:31
Davide1975 ha scritto: gio lug 16, 2020 10:09
ilverga ha scritto: gio lug 16, 2020 09:26 Interpreti male. Il D.M. 25/01/2019 si applica a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, in quanto aggiornamento del D.M. n° 246 del 16.05.1987; tant'è che le misure gestionali relative all' LP0 si applicano per edifici > 12 e < 24
La mia interpretazione deriva dalla lettura del comma 1 art. 2 del DM 25/1/19, che dice: per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11...., gli edifici con h.ant. <24 mt non sono soggetti ai procedimenti di P. I. Per procedimenti intendo Valutazione progetto, Scia etc
Stai facendo un miscuglio delle due cose.
- I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, art. 2, si applicano agli edifici soggetti al DPR 151.
- Le misure di GSA, art. 1, si applicano agli edifici di civile abitazione h. antincendio = o > 12 m, come da DM 246/87.
Tra l'altro, se noti, l'art. 3 comma 2 indica che, per gli edifici soggetti al DPR 151 (> 24 m), bisogna comunicare al Comando Provinciale VVF l'avvenuto adempimento al decreto, cosa che non avrebbero specificato (la tipologia di edificio >24 m) se lo stesso si applicasse solo a questi...
Grazie mille,
purtroppo è la prima volta che sto utilizzando queste norme ed infatti ho un po' di confusione. Se puoi, mi potresti chiarire anche i seguenti dubbi?

Edificio civile >24 mt

Per la resistenza al fuoco:
1) art. 3.1 della Circ. 5043/2013 dice che non è richiesta resistenza al fuoco per gli elementi di facciata appartenenti a compartimenti con carico d'incendio spec. di prog. <200 MJ/mq: significa che se un elemento di facciata (per es. parapetto "b" o architrave "c") appartiene ad un compartimento con q<200 MJ/mq, solo tale elemento non dev'essere EI60 o nel complesso tutta la fascia tra i compartimenti (a+b+c+d) non è soggetta ai requisiti di resistenza al fuoco?
2) in base agli schemi A e B dell'allegato Circ. 5043/2013, tra 2 compartimenti sembra non sia possibile avere
- un'apertura a filo intradosso solaio (tipico delle aperture di autorimesse ai piani seminterrati)
- un solaio
- un'apertura a filo estradosso solaio (tipico di vetrina di locale commerciale)
in quanto a parte la dimensione "d" del solaio, tutte le altre sono = 0,00. Come si fa in questi casi?
3) sempre considerando gli schemi A e B, la verifica di resistenza al fuoco si fa solo dove sopra e sotto il solaio ci sono delle aperture? Col principio che solo le aperture sono veicolo di propagazione delle fiamme e/o fumi, tali punti rappresentano quindi la situazione peggiore di una facciata?

Per la reazione al fuoco:
4) il pannello in polistirene (EPS), quale prodotto prevalente negli isolamenti "a cappotto", si può utilizzare in facciata se con intonaco A1 sp. 15 mm; non si può invece usare alla base della facciata fino a 3 mt fuori terra (piano terra) e per una fascia di 60 cm intorno ai vani finestra e porta-finestra. Ho capito bene?

comunicazione 'avvenuto adempimento di cui all'art. 3 comma 2
5) Trattandosi di edificio esistente ma senza CPI, non ci sarà attestazione di rinnovo; quindi va fatta direttamente la SCIA allegando anche i vari Cert.REI e Dich.Prod?

Per quanto riguarda infine la GSA, chi la deve redigere? Il progettista antincendio o società che si occupano di piani di emergenza?
La GSA progettata, va consegnata ai VVF insieme alla SCIA?
Terminus
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da Terminus »

1) puoi evitare di qualificare le fasce verticali se entrambi i compartimenti adiacenti hanno CI<200, per le fasce orizzontali io farei tale verifica sul compartimento sottostante. Tutta la fascia, comunque composta, deve essere qualificata EI60.
2) è come dici: o si ha una soletta di almeno 60cm o elementi verticali con altezza sommata anche all'eventuale aggetto orizzontale, di almeno 100cm (tutti EI60).
Cosa si fa ? Prima di tutto si verifica se il CI dell'autorimessa supera i 200 MJ/m2 e non è detto, poi caso per caso si cerca una soluzione.
3) potresti anche avere una parte di parete non qualificata EI60, non necessariamente un'apertura.
4) la reazione al fuoco la certifica il produttore del sistema ETICS, quindi il pacchetto di collante+isolante+strati esterni allo stesso. Se non si ha la certificazione del sistema, nelle fasce in questione l'isolante deve essere in classe B-s3-d0. Altrove può non esserlo, ma deve essere protetto.
5) si

La GSA la redige chi ne è capace e non va consegnata ai VVF (almeno nel DM è scritto che va comunicato l'adempimento....... poi qualche Comando probabilmente vorrà qualche pezzo di carta aggiuntivo).
Io diffiderei di società che forniscono prodotti precompilati ed anonimi, senza magari aver mai visto l'edificio in questione. Se si vogliono fare le cose seriamente, i documenti (procedure ed ovviamente planimetrie) vanno calati nella specifica realtà, senza riempirli di informazioni generiche non attinenti.
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da Davide1975 »

Terminus ha scritto: gio lug 16, 2020 21:27 1) puoi evitare di qualificare le fasce verticali se entrambi i compartimenti adiacenti hanno CI<200, per le fasce orizzontali io farei tale verifica sul compartimento sottostante. Tutta la fascia, comunque composta, deve essere qualificata EI60.
2) è come dici: o si ha una soletta di almeno 60cm o elementi verticali con altezza sommata anche all'eventuale aggetto orizzontale, di almeno 100cm (tutti EI60).
Cosa si fa ? Prima di tutto si verifica se il CI dell'autorimessa supera i 200 MJ/m2 e non è detto, poi caso per caso si cerca una soluzione.
3) potresti anche avere una parte di parete non qualificata EI60, non necessariamente un'apertura.
4) la reazione al fuoco la certifica il produttore del sistema ETICS, quindi il pacchetto di collante+isolante+strati esterni allo stesso. Se non si ha la certificazione del sistema, nelle fasce in questione l'isolante deve essere in classe B-s3-d0. Altrove può non esserlo, ma deve essere protetto.
5) si

La GSA la redige chi ne è capace e non va consegnata ai VVF (almeno nel DM è scritto che va comunicato l'adempimento....... poi qualche Comando probabilmente vorrà qualche pezzo di carta aggiuntivo).
Io diffiderei di società che forniscono prodotti precompilati ed anonimi, senza magari aver mai visto l'edificio in questione. Se si vogliono fare le cose seriamente, i documenti (procedure ed ovviamente planimetrie) vanno calati nella specifica realtà, senza riempirli di informazioni generiche non attinenti.
Grazie, è tutto chiaro.
Per il p.to 2) l'autorimessa (170 mq) può contenere 8 autoveicoli, considerando 8000 MJ ad auto purtroppo è difficile stare sotto i 200 MJ/mq.

Ora mi sorge un altro dubbio. L'edificio >24 mt è così composto:
- piano seminterrato, autorimessa <300 mq
- piano terra locali commerciali <400 mq e androne scale/ascensore condominiali non comunicanti con detti locali e comunicanti con autorimessa
- piani superiori civili abitazioni
La verifica dei requisiti antincendio si deve fare sulla fascia di separazione tra autorimessa e locali commerciali visto che il DM 25/01/2019 è relativo alle "norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione". ?
Terminus
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Re: Facciate - Campi di applicazione DM 25/01/2019 e Circ. n. 5043/2013

Messaggio da Terminus »

Siccome quasi sicuramente tra i negozi e gli appartamenti soprastanti non c'è alcuna compartimentazione, per me vanno protetti tutti insieme.
Se l'incendio si propaga dall'autorimessa ai negozi, cosa gli impedisce di proseguire verso l'alto, visto che non vi saranno ulteriori protezioni ?
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