COPI e valutazione del rischio incendio

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valerio188
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COPI e valutazione del rischio incendio

Messaggio da valerio188 »

Confrontando il COPI nelle versioni ante e post modifiche del DM 18/10/2019 ho notato una differenza nella definizione di Valutazione del rischio d'incendio.

La prima versione del COPI riporta:
G.2.5.1 - Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio:
• Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
• Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
• Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti
dell'incendio.
L'ultima versione del COPI post DM 18/10/2019 invece riporta:
G.2.6.1 - Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell’arte per la valutazione del rischio d’incendio, in relazione alla complessità dell’attività trattata.
2. In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti;
  • a. individuazione dei pericoli d’incendio;
    b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
    c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
    d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
    e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti,beni ed ambiente;
    f. individuazione delle misure preventive che
Mi sembra di capire che mentre nella prima versione del COPI il rischio incendio era implicitamente valutato nel momento in cui il progettista attribuiva i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente, nella nuova versione è richiesta una esplicita valutazione del rischio che riporti gli argomenti elencati al punto 2.
Una volta esplicitata tale valutazione allora è possibile attribuire i profili di rischio.

Che ne pensate?
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travereticolare
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Re: COPI e valutazione del rischio incendio

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

La valutazione del rischio incendio è fondamentale.

Anche nel vecchio Codice dovevi fare la VDR. "Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio". Prima valuti il rischio incendio e poi attribuisci i profili di rischio ed applichi la strategia antincendio.

Il DM 07/08/2012 al p.to A.1.1 cita alcuni punti da seguire per l'individuazione dei pericoli di incendio che potevi utilizzare assieme al DM 03/08/2015.

Nella nuova versione del Codice hanno descritto meglio come effettuare la valutazione del rischio, dato che molti professionisti saltavano questa fase e si dirigevano subito all'applicazione dei profili di rischio.

La procedura corretta è eseguire una buona valutazione del rischio, sia in modo qualitativo che quantitativo (una buona guida può essere la ISO/TS 16732) e successivamente applicare le misure antincendio, in base al rischio vita scelto, per mitigare il rischio incendio presente all'interno dell'attività, facendo in modo di prevenire l'insorgenza di un incendio e di limitarne i danni nel caso accada.

Un punto focale del nuovo codice è il rischio ambiente. Con la precedente versione si poteva ritenere implicitamente mitigato e quindi non significativo il rischio ambiente se applicavi tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni.

Ora questa impostazione è stata tolta, per cui il progettista deve valutare anche questo aspetto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
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Re: COPI e valutazione del rischio incendio

Messaggio da stfire »

Concordo con travereticolare e mi permetto di aggiungere (rif. G.2.6.1 comma 4) :
4.Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d’incendio deve includere anche la valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2).

Quindi già nella "valutazione progetto" si deve entrare nel merito del rischio ATEX.
Voi allegate già in fase di progetto una classificazione delle aree ?
valerio188
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Re: COPI e valutazione del rischio incendio

Messaggio da valerio188 »

travereticolare ha scritto: mar lug 14, 2020 13:39 Un punto focale del nuovo codice è il rischio ambiente. Con la precedente versione si poteva ritenere implicitamente mitigato e quindi non significativo il rischio ambiente se applicavi tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni.
Vero, anche se viene lasciata la possibilità di ritenerlo non significativo nelle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...).
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