Nuova RTV 6 Autorimesse
Moderatore: Edilclima
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Nuova RTV 6 Autorimesse
Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi.
Ho la seguente situazione :
a. autorimessa costituita da un locale unico (non suddiviso in box) <300 mq, con accesso da spazio scoperto
b. n. 3 box ognuno con accesso indipendente da spazio scoperto
c. autorimessa suddivisa in n. 4 box e corsia con accesso da spazio scoperto, per un totale di 104 mq (<300 mq).
d. n. 2 cantine e n. 2 locali tecnici, non comunicanti coi precedenti.
Considerando di compartimentare tra di essi i locali di cui ai p.ti a, b, c, d, si può asserire che nel complesso non viene a costituirsi l'attività 75 e che non sia da adeguare in base a quanto previsto dalla RTV 6 Autorimesse in quanto ogni "blocco" (a, b, c) è <300mq ?
Ho la seguente situazione :
a. autorimessa costituita da un locale unico (non suddiviso in box) <300 mq, con accesso da spazio scoperto
b. n. 3 box ognuno con accesso indipendente da spazio scoperto
c. autorimessa suddivisa in n. 4 box e corsia con accesso da spazio scoperto, per un totale di 104 mq (<300 mq).
d. n. 2 cantine e n. 2 locali tecnici, non comunicanti coi precedenti.
Considerando di compartimentare tra di essi i locali di cui ai p.ti a, b, c, d, si può asserire che nel complesso non viene a costituirsi l'attività 75 e che non sia da adeguare in base a quanto previsto dalla RTV 6 Autorimesse in quanto ogni "blocco" (a, b, c) è <300mq ?
Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Salve, dal mio punto di vista credo che la superficie per calcolare l'assoggettabilità ai fini di prevenzione incendi viene calcolata sommando le varie ''aree'' non compartimentate. In pratica se compartimenti le varie ''aree'' (T.A/T.B./TT) e risulti al di sotto dei 300m^2 non dovresti essere soggetto alle pratiche VVF. Fermo restando che dovrai fare lo stesso ''sicurezza antincendio''
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Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Grazie Sandeman. Si, aree TA <300 mq tutte compartimentate dalle TB e le TM1, altrettanto compartimentate tra loro. La distribuzione di fatto di detti locali me lo consente senza problemi e senza cercare per forza di svincolarmi dalla norma.
Sicuramente rispetterò la sicurezza antincendio generale, oltre alla compartimentazione, con adeguata aerazione, estintori e segnaletica.
A proposito, aggiungo una domanda. Visto che la pratica non è soggetta al controllo VVF e che pertanto non dovrò consegnare la SCIA, posso comunque asseverare gli interventi certificare le opere con i cert.rei e consegnarle al titolare dell'attivita' ?
Considerando che in futuro possa cambiare lo scenario, ad esempio decidono di unire tutto e ridividere in box e quindi andare oltre i 300 mq, avranno gia' le pareti R certificate.
Sicuramente rispetterò la sicurezza antincendio generale, oltre alla compartimentazione, con adeguata aerazione, estintori e segnaletica.
A proposito, aggiungo una domanda. Visto che la pratica non è soggetta al controllo VVF e che pertanto non dovrò consegnare la SCIA, posso comunque asseverare gli interventi certificare le opere con i cert.rei e consegnarle al titolare dell'attivita' ?
Considerando che in futuro possa cambiare lo scenario, ad esempio decidono di unire tutto e ridividere in box e quindi andare oltre i 300 mq, avranno gia' le pareti R certificate.
Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Non ho esperienza in merito alla tua domanda ma provo a risponderti usando il mio pensiero..Davide1975 ha scritto: ↑gio lug 02, 2020 10:01 Grazie Sandeman. Si, aree TA <300 mq tutte compartimentate dalle TB e le TM1, altrettanto compartimentate tra loro. La distribuzione di fatto di detti locali me lo consente senza problemi e senza cercare per forza di svincolarmi dalla norma.
Sicuramente rispetterò la sicurezza antincendio generale, oltre alla compartimentazione, con adeguata aerazione, estintori e segnaletica.
A proposito, aggiungo una domanda. Visto che la pratica non è soggetta al controllo VVF e che pertanto non dovrò consegnare la SCIA, posso comunque asseverare gli interventi certificare le opere con i cert.rei e consegnarle al titolare dell'attivita' ?
Considerando che in futuro possa cambiare lo scenario, ad esempio decidono di unire tutto e ridividere in box e quindi andare oltre i 300 mq, avranno gia' le pareti R certificate.
Io credo che non si possa redigere un CERT.REI per una attività non soggetta. O meglio se utilizzi il modello PIN CERT-REI dovresti inserire i riferimenti della pratica VVF. In questo caso non avendo una pratica il modello risulterebbe ''non completo'' dal punto di vista formale. Oltre ai modelli CERT-REI cosa dovresti ''ASSEVERARE''?
Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
In merito alla prima questione, penso che compartimentando ed eliminando promiscuità impiantistiche e di vie di esodo, le varie superfici si possano considerare indipendenti e quindi non sommarsi.
Certamente i posti auto e box direttamente accessibili dall'esterno che non erano e non sono considerati come autorimessa.
Anche se permane la promiscuità strutturale e con l'odierno COPI non si hanno requisiti per le autorimesse sotto soglia (non so se la cosa è voluta o meno) se non su base volontaria.
Per l'altra domanda, ritengo tu possa redigere le certificazioni di resistenza al fuoco, anche se non sei soggetto e non hai una pratica di riferimento. Poi sarebbe la medesima situazione di un'attività cat.A che nasce con la SCIA completa delle varie certificazioni: non ha un numero di pratica assegnato finché non arriva all'ufficio prevenzione.
Certamente i posti auto e box direttamente accessibili dall'esterno che non erano e non sono considerati come autorimessa.
Anche se permane la promiscuità strutturale e con l'odierno COPI non si hanno requisiti per le autorimesse sotto soglia (non so se la cosa è voluta o meno) se non su base volontaria.
Per l'altra domanda, ritengo tu possa redigere le certificazioni di resistenza al fuoco, anche se non sei soggetto e non hai una pratica di riferimento. Poi sarebbe la medesima situazione di un'attività cat.A che nasce con la SCIA completa delle varie certificazioni: non ha un numero di pratica assegnato finché non arriva all'ufficio prevenzione.
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Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Grazie Terminus.
In che senso "con l'odierno COPI non si hanno requisiti per le autorimesse sotto soglia" ?
A proposito di "sottosoglia", da questo articolo del 5/6/2020 si evince che uscira' a breve un documento elaborato dal CNI sulle misure minime di sicurezza antincendio per le autorimesse che non rientrano nel campo di applicazione della RTV Autorimesse (autorimesse “sotto soglia” di assoggettabilità).
https://www.ingenio-web.it/27266-proget ... -cni-e-rpt
Ne sapete qualcosa? E' gia' uscita?
In attesa che esca, voi con quale riferimento normativo applichereste le misure di sicurezza antincendio? Considerata l'abrogazione del DM 01/02/1986, posso applicare la nuova RTV 6?
Purtroppo con le ultime modifiche del 2019 e considerando che faccio poche pratiche, sono un po' confuso...
In che senso "con l'odierno COPI non si hanno requisiti per le autorimesse sotto soglia" ?
A proposito di "sottosoglia", da questo articolo del 5/6/2020 si evince che uscira' a breve un documento elaborato dal CNI sulle misure minime di sicurezza antincendio per le autorimesse che non rientrano nel campo di applicazione della RTV Autorimesse (autorimesse “sotto soglia” di assoggettabilità).
https://www.ingenio-web.it/27266-proget ... -cni-e-rpt
Ne sapete qualcosa? E' gia' uscita?
In attesa che esca, voi con quale riferimento normativo applichereste le misure di sicurezza antincendio? Considerata l'abrogazione del DM 01/02/1986, posso applicare la nuova RTV 6?
Purtroppo con le ultime modifiche del 2019 e considerando che faccio poche pratiche, sono un po' confuso...
Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Fino a novembre il DM 01/02/86 è in vigore, quindi per le sottosoglia è ad applicazione obbligatoria.
Dopo novembre rimarrà solo il COPI che può essere applicato volontariamente alle attività sottosoglia, alle quali comunque non si applica la RTV.
Insomma un vuoto normativo, che si presenterà anche con altre attività quando abrogheranno le attuali norme verticali.
Dopo novembre rimarrà solo il COPI che può essere applicato volontariamente alle attività sottosoglia, alle quali comunque non si applica la RTV.
Insomma un vuoto normativo, che si presenterà anche con altre attività quando abrogheranno le attuali norme verticali.
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Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
OK, sempre molto esaustivo.
ieri ti avevo esposto altra problematica, in altra discussione, dove mi dicevi che per opere iniziate in autorimessa di categoria A (SCIA a fine lavori) per esempio a settembre (prima dell'antrata in vigore della nuova RTV6) e terminate a dicembre (dopo l'entrata in vigore), bisogna usare gia' la nuova RTV poichè ai VVF non interessa appunto la data della SCIA urbanistica.
Invece per questo caso, non essendo attivita' soggetta e quindi non dovendo presentare nessuna SCIA, pur terminando i lavori sicuramente quando il DM 01/02/1986 sara' abrogato, oggi in fase di progettazione degli interventi, posso comunque utilizzarlo?
ieri ti avevo esposto altra problematica, in altra discussione, dove mi dicevi che per opere iniziate in autorimessa di categoria A (SCIA a fine lavori) per esempio a settembre (prima dell'antrata in vigore della nuova RTV6) e terminate a dicembre (dopo l'entrata in vigore), bisogna usare gia' la nuova RTV poichè ai VVF non interessa appunto la data della SCIA urbanistica.
Invece per questo caso, non essendo attivita' soggetta e quindi non dovendo presentare nessuna SCIA, pur terminando i lavori sicuramente quando il DM 01/02/1986 sara' abrogato, oggi in fase di progettazione degli interventi, posso comunque utilizzarlo?
Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Se parli di pratica di prevenzione incendi, allora la norma è quella vigente al momento in cui presenti il pacchetto all'ufficio prevenzione (esame progetto o SCIA autorizzativa per le cat.A).
Se sei in periodo di covigenza (prima di novembre) puoi scegliere quale applicare.
Se invece parli di SCIA edilizia devi determinare le opere in base alla norma vigente in quel momento.
Nel caso specifico potresti anche fare riferimento alla norma che sai già entrerà in vigore prima della chiusura dei lavori: nel caso delle autorimesse sottosoglia fino a novembre abbiamo il vecchio DM che ci dice cosa fare; dopo novembre non avremo più norme obbligatorie da rispettare.
Se sei in periodo di covigenza (prima di novembre) puoi scegliere quale applicare.
Se invece parli di SCIA edilizia devi determinare le opere in base alla norma vigente in quel momento.
Nel caso specifico potresti anche fare riferimento alla norma che sai già entrerà in vigore prima della chiusura dei lavori: nel caso delle autorimesse sottosoglia fino a novembre abbiamo il vecchio DM che ci dice cosa fare; dopo novembre non avremo più norme obbligatorie da rispettare.
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Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Grazie.
La SCIA edilizia la presento questa estate... i lavori di adeguamento credo li progetterò col più familiare DM 01/02/1986.
La SCIA edilizia la presento questa estate... i lavori di adeguamento credo li progetterò col più familiare DM 01/02/1986.
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Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
Piccolo dubbio. Se invece tra 2 "blocchi" è interposto un disimpegno dal quale si accede al vano scale e ascensore (quindi via di esodo verso l'edificio superiore), disimpegno comunque compartimentato, le superfici dei 2 blocchi si sommano ai fini dell'assoggettabilità?
Se tale disimpegno non sarà via di esodo in quanto ogni blocco avrà la sua uscita di sicurezza attraverso l'accesso dall'esterno, il disimpegno fa sì che le superfici dei 2 blocchi si sommino ai fini dell'assoggettabilità?
Questa nota (Nota prot. n. P109/4108 sott. 22/15 del 19/03/02) mi ha messo il dubbio
L’interposizione di un vano disimpegno comune d’accesso non è da ritenere condizione sufficiente per interrompere l’unitarietà funzionale e, quindi, l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi delle stesse. In ragione, infatti, della comunanza dell’area coperta di accesso, i locali, rima-nendo di fatto interdipendenti, continuano a costituire un’unica attività, articolata, ove si do-vesse frazionarne la superficie, su più comparti
Se tale disimpegno non sarà via di esodo in quanto ogni blocco avrà la sua uscita di sicurezza attraverso l'accesso dall'esterno, il disimpegno fa sì che le superfici dei 2 blocchi si sommino ai fini dell'assoggettabilità?
Questa nota (Nota prot. n. P109/4108 sott. 22/15 del 19/03/02) mi ha messo il dubbio
L’interposizione di un vano disimpegno comune d’accesso non è da ritenere condizione sufficiente per interrompere l’unitarietà funzionale e, quindi, l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi delle stesse. In ragione, infatti, della comunanza dell’area coperta di accesso, i locali, rima-nendo di fatto interdipendenti, continuano a costituire un’unica attività, articolata, ove si do-vesse frazionarne la superficie, su più comparti
Terminus ha scritto: ↑gio lug 02, 2020 11:00 In merito alla prima questione, penso che compartimentando ed eliminando promiscuità impiantistiche e di vie di esodo, le varie superfici si possano considerare indipendenti e quindi non sommarsi.
Certamente i posti auto e box direttamente accessibili dall'esterno che non erano e non sono considerati come autorimessa.
Anche se permane la promiscuità strutturale e con l'odierno COPI non si hanno requisiti per le autorimesse sotto soglia (non so se la cosa è voluta o meno) se non su base volontaria.
Per l'altra domanda, ritengo tu possa redigere le certificazioni di resistenza al fuoco, anche se non sei soggetto e non hai una pratica di riferimento. Poi sarebbe la medesima situazione di un'attività cat.A che nasce con la SCIA completa delle varie certificazioni: non ha un numero di pratica assegnato finché non arriva all'ufficio prevenzione.
Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
La questione non era chiara prima e non lo è oggi.
Se poi utilizzi il COPI, molte delle precedenti circolari e note perdono di valenza.
Se hai promiscuità di vie di esodo le superfici si dovrebbero sommare a fare un'unica attività.
Disimpegno non via di esodo costituisce pur sempre una comunicazione.
Se poi utilizzi il COPI, molte delle precedenti circolari e note perdono di valenza.
Se hai promiscuità di vie di esodo le superfici si dovrebbero sommare a fare un'unica attività.
Disimpegno non via di esodo costituisce pur sempre una comunicazione.
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Re: Nuova RTV 6 Autorimesse
ok, grazie. in ogni caso rimango sotto i 300 mq, ma con capacita' di parcamento >9