Buonasera,
un condominio con altezza antincendio complessiva di 26 mt, destinato al piano terra un'autorimessa (h. 2,50 mt) ed al piano 1° ad attività commerciali <400 mq (h. 3,50 mt), rientra sicuramente nell'attività n. 77 in quanto "ad uso civile".
Ai fini dell'applicazione del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", l'altezza antincendio da considerare è sempre 26 mt o 20 mt (26 - 2,50-3,50) visto che autorimessa e locali commerciali non sono "civili abitazioni"?
Attività 77 e DM 16/05/1987 n.246
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 77 e DM 16/05/1987 n.246
Concetto base: l'altezza antincendio è riferita al livello di accesso dei mezzi di soccorso VVF.